Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:309
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
4 settembre 2008
Causa T‑413/06 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«[OSCURATO:PERSONA] – Esperto nazionale distaccato – Ordinanza di rinvio – Decisione che può essere oggetto di rinvio – Irricevibilità»
Oggetto:
[OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione)
9 ottobre 2006, causa F‑53/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑107 e II‑A‑1‑399).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]
nell’ambito della presente causa.
[OSCURATO:PERSONA] – Oggetto – Annullamento di un’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che declina la sua competenza
a favore della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, artt. 8, n. 2, e 9, commi primo e secondo)
L’ordinanza con la quale il Tribunale della funzione pubblica, ritenendosi incompetente, rinvia la causa dinanzi alla Corte
di giustizia o al Tribunale di primo grado, conformemente alla procedura prevista dall’art. 8, n. 2, dell’allegato I dello
Statuto della Corte, non costituisce un atto impugnabile, in quanto tale ordinanza non soddisfa le condizioni previste dall’art. 9,
commi primo e secondo, dell’allegato I dello Statuto della Corte, ai sensi del quale qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente
o totalmente soccombente nelle sue conclusioni può proporre un’impugnazione avverso le decisioni del Tribunale della funzione
pubblica che concludono il procedimento, che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un
incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. D’altro canto, un siffatto rinvio non
è tale da arrecare pregiudizio alla tutela giurisdizionale delle parti dinanzi al giudice comunitario che, in ogni caso, si
pronuncerà sull’insieme delle questioni sollevate nel ricorso. Infatti, anziché lasciare il seguito della declaratoria di
incompetenza all’iniziativa delle parti, che proporranno, se del caso, un’impugnazione, l’art. 8, n. 2, prevede il rinvio
della causa dinanzi al giudice comunitario considerato competente. Spetta successivamente al giudice dinanzi al quale il ricorso
è stato rinviato valutare la propria competenza e, se del caso, rinviare a sua volta la causa, conformemente alla procedura
specificamente prevista a tal fine, dinanzi al giudice di primo grado che non può in tal caso declinare la propria competenza.
Questo meccanismo particolare permette di regolare le questioni di ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali
che compongono l’istituzione Corte di giustizia, questioni che possono altresì, se del caso, formare oggetto di un contraddittorio
tra le parti dinanzi al Tribunale di primo grado che statuisce a seguito del rinvio.
(v. punti 22-25 e 27)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
4 settembre 2008 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] – Esperto nazionale distaccato – Ordinanza di rinvio – Decisione impugnabile – Irricevibilità»
Nel procedimento T‑413/06 P,
avente ad oggetto il ricorso per impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea
(Prima Sezione) 9 ottobre 2006, causa F‑53/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretto all’annullamento
della detta ordinanza,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti P. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Faedo,
convenuta in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Sezione delle impugnazioni),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. J. [OSCURATO:PERSONA], A.W.H. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la ricorrente,
sig.ra [OSCURATO:PERSONA], chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima
Sezione) 9 ottobre 2006, causa F‑53/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza
impugnata»), con la quale il detto giudice si è dichiarato incompetente ratione personae a statuire sulla controversia in
parola e ha rinviato la causa al Tribunale.
Contesto normativo
2
L’art. 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte così prevede:
«Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, in seguito denominato “Tribunale della funzione pubblica”, è competente
in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra le [OSCURATO:PERSONA] e i loro agenti, ai sensi dell’articolo 236 (...) CE
e dell’articolo 152 [EA], comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la
competenza è attribuita alla Corte di giustizia».
3
L’art. 8, n. 2, dello stesso allegato dispone che:
«Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d’essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza
della Corte o del Tribunale di primo grado, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale di primo grado. Allo stesso modo, quando
la Corte o il Tribunale di primo grado constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione
pubblica, l’organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest’ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza».
4
L’art. 9 del detto allegato così recita:
«Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica
della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché
avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura
relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
L’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni
(…)».
5
Il 30 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati (in prosieguo: gli «END»)
presso i servizi della [OSCURATO:PERSONA], adottando la decisione C (2002) 1559 (in prosieguo: la «decisione END»), successivamente
modificata, in particolare, dalla decisione 22 marzo 2005, C (2005) 872 (in prosieguo: la «decisione END, come modificata»).
6
L’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione END è così formulato:
«1. Il presente regime si applica agli esperti nazionali distaccati presso la [OSCURATO:PERSONA] da un’amministrazione pubblica nazionale,
regionale o locale (…). Esso si applica altresì agli esperti distaccati da un’amministrazione internazionale nonché dal settore
privato e da organizzazioni di volontariato.
2. Le persone a cui si applica il presente regime restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco
e continuano ad essere retribuite da quest’ultimo».
7
Il nuovo art. 27, introdotto dalla decisione END, come modificata, prevede una procedura di reclamo amministrativo. Esso dispone
che:
«Ogni esperto nazionale distaccato per un periodo superiore a sei mesi può adire l’unità della Direzione generale del personale
e dell’amministrazione responsabile dei reclami e delle istanze, a norma dello Statuto, per presentare reclamo contro gli
atti che ledono i suoi interessi, adottati dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della presente decisione, ad eccezione delle
deliberazioni che conseguono in modo diretto alle decisioni del datore di lavoro dell’END. Tale reclamo deve essere presentato
entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione all’interessato e, comunque, al più tardi
dalla data in cui questi ne è venuto a conoscenza. Il direttore generale del personale e dell’amministrazione notifica all’interessato
la propria decisione motivata nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine,
il silenzio sul reclamo equivale ad una decisione implicita di rigetto».
8
Ai sensi della nota a piè di pagina relativa all’art. 27 della decisione END, come modificata, «[i]l presente articolo non
osta in alcun modo a che un END proponga ricorso avverso la decisione iniziale, alle condizioni di cui all’articolo 230 (...) CE».
Fatti all’origine della controversia
9
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei termini seguenti dal Tribunale della funzione pubblica ai punti 10‑17
dell’ordinanza impugnata:
«10 [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto da parte della rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea la documentazione
necessaria al distacco della ricorrente, ha inviato al rappresentante permanente una lettera, pervenuta al suo destinatario
l’11 novembre 2003, con cui lo informava del fatto che le disposizioni della decisione END (...), modificata dalla decisione
31 gennaio 2003, C (2003) 406 (...), erano applicabili alla ricorrente e che questa avrebbe quindi ricevuto un’indennità giornaliera
pari a EUR 107,10 nonché, alle condizioni di cui all’art. 17 di tale decisione, un’indennità mensile pari a EUR 321,30.
11 Il 1° gennaio 2004 la ricorrente ha preso servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di END.
12 Con lettera del 9 gennaio 2004 la direzione generale (DG) “Personale e amministrazione” ha comunicato alla rappresentanza
permanente d’Italia che la ricorrente avrebbe ricevuto un’indennità giornaliera pari solo a EUR 26,78 invece [degli] EUR 107,10
previsti, dato che Bruxelles era il luogo di residenza del suo coniuge.
13 Dal 2 febbraio 2005 la ricorrente ha vissuto separata dal marito e ha trasferito il suo domicilio in un nuovo indirizzo a
Bruxelles. L’atto di divorzio, redatto in via consensuale ai sensi del diritto belga, è stato depositato presso il tribunal
de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) il 4 luglio 2005 e ad esso è seguita una sentenza,
pronunciata il 13 gennaio 2006.
14 Con domanda introdotta il 6 luglio 2005, la ricorrente, invocando la separazione intervenuta tra lei e suo marito, ha chiesto
alla [OSCURATO:PERSONA] di versarle le indennità giornaliere che ella riteneva le spettassero a partire almeno dal 2 febbraio 2005.
15 Il 5 settembre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda, adducendo l’argomento che, ai sensi dell’art. 20, n. 3, lett. b),
della decisione END (...), il luogo di residenza della ricorrente era stato individuato in Bruxelles all’epoca della sua domanda
di distacco.
16 Con nota del 17 ottobre 2005 la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’art. 27 della decisione END [modificata].
17 Con decisione 30 gennaio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato il reclamo come proposto ex art. 90, n. 2, dello Statuto [dei
funzionari delle [OSCURATO:PERSONA] europee], ma lo ha respinto sulla base del fatto che “il luogo di assunzione [era stato] individuato
nel luogo di residenza dell’interessata all’epoca della domanda di distacco [presso] la [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non vi [era]
motivo di riesaminare tale decisione alla luce di eventuali cambiamenti relativi alla situazione personale [dell’interessata]”.
Pertanto, né la separazione né il divorzio e nemmeno un eventuale cambio di residenza del coniuge intervenuti successivamente
avrebbero la minima rilevanza al riguardo».
Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e ordinanza impugnata
10
Con ricorso depositato il 30 aprile 2006, la ricorrente ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica, in particolare, l’annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 settembre 2005, con cui le è stato negato il beneficio dell’indennità giornaliera nella
sua interezza nonché dell’indennità mensile.
11
Nell’ordinanza impugnata il Tribunale della funzione pubblica si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulla controversia,
in quanto la ricorrente era un END e non un agente ai sensi dell’art. 236 CE, ed ha rinviato la causa al Tribunale, in conformità
dell’art. 8, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte.
12
I motivi in base ai quali il Tribunale della funzione pubblica si è dichiarato incompetente sono esposti nei termini seguenti
ai punti 20‑24 dell’ordinanza impugnata:
«20 In via principale, occorre ricordare che la competenza del Tribunale [della funzione pubblica] è definita dall’art. 1 dell’allegato I
allo Statuto della Corte (...), che fa esclusivo riferimento alle “controversie tra le [OSCURATO:PERSONA] e i loro agenti, ai sensi
dell’articolo 236 (…) CE”.
21 L’art. 236 CE accorda tale competenza solo per le controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] e “gli agenti di questa, nei limiti e alle
condizioni” determinati dallo Statuto nonché dal regime applicabile agli altri agenti delle [OSCURATO:PERSONA].
22 Orbene, la controversia in parola tra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente non costituisce una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e uno
degli “agenti di questa” in quanto, come previsto dall’art. 1, n. 2, della decisione END 2002, tutti gli END “restano al servizio
del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco” (...) e, nel caso di specie, il datore di lavoro è il governo
italiano.
23 A tale proposito occorre aggiungere che, il 22 marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza alle raccomandazioni del Mediatore
europeo, ha esplicitamente introdotto nella (...) decisione END 2002 un nuovo art. 27, che prevede una procedura di ricorso
amministrativo per gli END. Essa si è anche data cura di precisare con una nota a piè di pagina che tale articolo, “[i]n ogni
caso, (…) non osta alla presentazione da parte di un END di un ricorso contro la decisione iniziale, alle condizioni previste
all’articolo 230 (...) CE”. Il combinato disposto di tali due norme conferma quindi l’esistenza di procedure di ricorso specifiche
per gli END (reclamo ai sensi dell’art. 27 della decisione END [modificata] e/o ricorso ai sensi dell’art. 230 CE) e totalmente
distinte dalle procedure di ricorso predisposte per i funzionari e gli agenti, fondate sugli artt. 90 e 91 dello Statuto [dei
funzionari delle [OSCURATO:PERSONA] europee], nonché sull’art. 236 CE.
24 Pertanto, il Tribunale si dichiara incompetente ratione personae a pronunciarsi in merito alla presente controversia».
[OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
13
La ricorrente ha presentato l’impugnazione in esame con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre
2006.
14
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
– annullare l’ordinanza impugnata e dichiarare la competenza del Tribunale della funzione pubblica a risolvere la controversia.
15
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;
– condannare la ricorrente alle spese.
16
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni), avendo rilevato che le parti non avevano presentato
alcuna domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento,
ha deciso di statuire senza fase orale del procedimento, in applicazione dell’art. 146 del regolamento di procedura del Tribunale.
Argomenti delle parti
17
A sostegno della propria impugnazione la ricorrente invoca un motivo unico relativo ad un’erronea interpretazione dell’art. 1,
n. 2, della decisione END. A suo parere, alla luce di tutte le disposizioni di cui alla decisione END, il vincolo dell’END
con il suo originario datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della detta decisione, rimane sospeso per l’intera durata
del distacco e, nel corso di tale periodo, l’esperto nazionale è inserito pienamente nell’organizzazione della [OSCURATO:PERSONA]
ed è tenuto ad adempiere le proprie funzioni in favore esclusivo della stessa. Nella misura in cui il vincolo tra gli END
e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe assimilabile al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi agenti, le controversie concernenti il rapporto
di lavoro tra gli END e la [OSCURATO:PERSONA] apparterrebbero alla competenza del Tribunale della funzione pubblica.
18
Inoltre, la ricorrente rileva che il reclamo previsto dall’art. 27 della decisione END, come modificata, è modellato sulle
disposizioni dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari delle [OSCURATO:PERSONA] europee, ad eccezione del termine, fissato in due mesi
nel primo caso e in tre mesi nel secondo. Tenuto conto della facoltà riconosciuta agli END di presentare un reclamo amministrativo
ai sensi dell’art. 27 della decisione END, come modificata, logica e diritto esigerebbero che i provvedimenti conseguenti
a tale reclamo fossero impugnabili con i medesimi mezzi di ricorso previsti dall’art. 91 dello Statuto dei funzionari delle
[OSCURATO:PERSONA] europee. A tal riguardo, la ricorrente rileva che la stessa [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe segnalato la possibilità di avvalersi
di tale mezzo di ricorso nella lettera 1° febbraio 2006, con cui quest’ultima le notificava il rigetto del reclamo. Essa aggiunge
che la nota a piè di pagina relativa all’art. 27 non può essere assimilata ad una disposizione di diritto cogente.
19
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’ordinanza oggetto di riesame non sia un atto impugnabile. A tal proposito, invocando l’art. 9
dell’allegato I dello Statuto della Corte, essa rileva che l’ordinanza impugnata non ha né concluso il procedimento, né deciso
parzialmente la controversia nel merito, né posto termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza
o di irricevibilità.
20
Quanto alla competenza del Tribunale della funzione pubblica, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli END costituiscano una categoria
a sé stante, nettamente distinta da quella degli agenti e dei funzionari della [OSCURATO:PERSONA], e che il Tribunale della funzione
pubblica non sia pertanto competente a conoscere della controversia in esame.
Giudizio del Tribunale
21
In primo luogo è d’uopo esaminare la ricevibilità dell’impugnazione.
22
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte, possono essere impugnate le decisioni del Tribunale
della funzione pubblica che concludono il procedimento, che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono
termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
23
Peraltro, dall’art. 9, secondo comma, del detto allegato discende che siffatte decisioni del Tribunale della funzione pubblica
possono essere impugnate da qualsiasi parte rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni.
24
È giocoforza constatare che tali condizioni non sono soddisfatte allorché, come nel caso di specie, il Tribunale della funzione
pubblica non constata l’incompetenza del giudice comunitario, ma rinvia il ricorso al Tribunale di primo grado, in conformità
della procedura prevista dall’art. 8, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte. D’altro canto, siffatto rinvio non
è tale da mettere a repentaglio la tutela giurisdizionale delle parti dinanzi al giudice comunitario il quale, in ogni caso,
statuirà su tutte le questioni sollevate dal ricorso.
25
A tal riguardo, occorre rilevare che l’allegato I dello Statuto della Corte prevede, al suo art. 8, n. 2, un meccanismo particolare
per il caso in cui il Tribunale della funzione pubblica si consideri incompetente in quanto il ricorso rientra nella competenza
della Corte o del Tribunale di primo grado. Infatti, anziché lasciare che l’incompetenza sia dichiarata su iniziativa delle
parti, che proporranno eventualmente un ricorso per impugnazione, l’art. 8, n. 2, prevede che la causa venga rinviata al giudice
comunitario reputato competente. Spetta poi al giudice al quale il ricorso è stato rinviato giudicare della propria competenza
e, se del caso ed in conformità della procedura specificamente prevista a tal fine, rinviare a sua volta la causa al giudice
di primo grado, che non può in tal caso declinare la sua competenza.
26
Di conseguenza, se nel caso di specie il Tribunale di primo grado – al quale il ricorso interposto in primo grado dalla ricorrente
è stato rinviato con l’ordinanza impugnata – giungesse, in sede di esame di tale ricorso, a constatare che questo rientra
nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, il detto Tribunale di primo grado sarebbe tenuto, ai sensi dell’art. 8,
n. 2, dell’allegato allo Statuto della Corte, a rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica, che non potrebbe in
tal caso declinare la propria competenza (v., in tal senso, ordinanza della Corte 27 maggio 2004, causa C‑517/03, [OSCURATO:PERSONA]/IAMA
Consulting, non pubblicata nella Raccolta, punti 13, 21 e 22).
27
Tale meccanismo particolare consente di risolvere le questioni di ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali
che compongono la Corte di giustizia in quanto istituzione. In questa prospettiva, e pur ammettendo che la questione relativa
alla competenza giurisdizionale possa, eventualmente, essere altresì oggetto di contraddittorio tra le parti dinanzi al Tribunale
investito della controversia a seguito del rinvio, continuare il procedimento di impugnazione nella causa in esame risulta
contrario al regime previsto dall’allegato I dello Statuto della Corte, oltre che alla buona amministrazione della giustizia.
Infatti, ciò condurrebbe alla duplicazione delle istanze, circostanza che ricorre nel caso di specie, in quanto sono pendenti
dinanzi a questo Tribunale tanto la causa oggetto di rinvio quanto l’impugnazione nella stessa.
28
Per tutti questi motivi, l’ordinanza impugnata di rinvio del ricorso al Tribunale di primo grado non configura un atto impugnabile.
29
Ne consegue che l’impugnazione deve essere dichiarata irricevibile.
Sulle spese
30
Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, il Tribunale statuisce
sulle spese.
31
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 144
di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto
la condanna alle spese della ricorrente, che è rimasta soccombente, quest’ultima deve essere condannata a sopportare le proprie
spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente
procedimento.
[OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 settembre 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’italiano.