Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13761/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

so l'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SACCOMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IMBORDINOGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DEVIAASSUNTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANDANTEORNELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONTIGIUSEPPINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOTTAGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DUBBININumero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026STEFANIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAPITANOGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPERAGIULIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VETTORETTOLEONARDO, [OSCURATO:PERSONA], PENDENZAGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’AMATOVINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MORRAMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARUGNOGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CUNEOCAROLINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , BUCCERIMARILENA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIPRIROSA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAVANNALUCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUONAFEDEGRAZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASAMICHELE2 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026MARINA, [OSCURATO:PERSONA], DELL’[OSCURATO:PERSONA], LAData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COCIVERAGABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],MICHELANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DAVIMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARTINIMIRELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LOPESGAETANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROVEGNOROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUSSOROSARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPANEDDAROMANIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARORITA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DI LOLLO3 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026ROSARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CICLAMINIData pubblicazione 11/05/2026DANIELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GARANTEMONICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIFFONIGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], ESPOSITOVINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARUMARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CROCEGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIBECCOANGELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],GABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MIELEMARINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASILLORITA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COCOZIELLOGIACOMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIANNETTIEMIDIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GANGAPAOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPANEDDAROMANIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERRERIEMANUELA e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];4 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026-controricorrenti-Data pubblicazione 11/05/2026avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 387/2022depositata il 20/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza n. 14141/2022, questa Corte ha cassato con rinvio ildecreto in data 13.02.2020, con cui la Corte d’appello di Perugiaaveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare senzadilazione a ciascuno dei controricorrenti indicati in epigrafe lasomma di euro 1.099,97, a titolo di indennizzo del danno nonpatrimoniale relativo alla violazione della ragionevole durata di unprocesso presupposto avente il medesimo oggetto.Con il predetto provvedimento, questa Corte:a. ha accolto il primo motivo del ricorso principale, con cui erastata lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis l. n.89/2001, in relazione alla quantificazione del moltiplicatore annuodell’indennizzo ed in relazione al fatto che la ragionevole durata deiprocedimenti di equa riparazione non poteva superare un anno peril grado di merito ed un anno per il giudizio di legittimità;b. ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorsoprincipale, con cui era stata lamentata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2233 c.c., 5-ter l. n. 89/2001, 91 c.p.c. e 1e 4 d.m. n. 55/2014, nonché della tabella n. 12 annessa, inrelazione alla liquidazione delle spese processuali;c. ha accolto entrambi i motivi del ricorso incidentale propostodal Ministero, aventi ad oggetto, l’assenza e/o l’apparenza dellamotivazione, avuto riguardo all’art. 111 Cost., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2 l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360,5 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026comma 1, n. 3), c.p.c., per omessa valutazione della complessitàData pubblicazione 11/05/2026della vicenda - desumibile dal numero dei procedimentipresupposti, dal numero dei ricorrenti, dal fatto che in relazione atutti i procedimenti originariamente distinti fosse intervenutadichiarazione di incompetenza - nonché della scelta della parte di“frazionare” la richiesta di indennizzo e della stasi processualeintercorsa tra la data di deposito delle ordinanze di incompetenzadella Corte d’appello di Roma e quella di deposito dell’ultimo degliA seguito di riassunzione del processo, la Corte d’appello diPerugia, con decreto depositato in data 20.03.2023, ha condannatoil Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrentidella somma di euro 1.680,00 per ciascuno, oltre interessi, nonchéalla rifusione delle spese processuali della prima fase diopposizione, del procedimento di cassazione e del giudizio di rinvio.Nella motivazione, la Corte d’appello, per quanto di interesse inquesta sede, si è limitata a calcolare l’indennizzo dovuto sulla basedi un periodo eccedente la ragionevole durata del processodeterminato in sette anni, utilizzando un moltiplicatore annuo dieuro 400,00 e riducendo il prodotto del 40%.Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazioneavverso il predetto decreto della Corte d’appello sulla scorta di tremotivi.La controparte ha resistito con controricorso.delle parti ha presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I controricorrenti hanno sollevato eccezione di inammissibilitàdei motivi, in quanto «generici e riferiti a circostanze di fatto giàesaminate nella fase di merito e dalle quali è scaturito ilprovvedimento impugnato, che ha deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi6 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento dellaData pubblicazione 11/05/2026stessa» (cfr.: controricorso, a pagina 11).L’eccezione è infondata, visto che, come meglio si vedrà oltre, imotivi del ricorso sono specifici ed il giudice del rinvio non ha datocompleta attuazione ai principi di diritto affermati da questa Corte.2.

Con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degliartt. 384 e 112 c.p.c.Con il secondo motivo, il Ministero lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., «motivazione omessa su un fattodecisivo della controversia che ha formato oggetto di discussionetra le parti».Con il terzo motivo, infine, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 l. n. 89/2001.I tre motivi riguardano la medesima questione, sia pure esaminatasotto angolazioni diverse.In particolare, questa Corte, cassando con rinvio il precedentedecreto emesso dalla Corte d’appello di Perugia, aveva:a. accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando, tral’altro, che «nel caso di specie, è incontestato che il precedenteprocedimento di equa riparazione si sia svolto in un’unica fase, nonessendo sfociato nel giudizio di cassazione, ragion per cui la duratamassima dello stesso non poteva superare l’anno» e che«ovviamente, il giudice dell'equa riparazione al quale la causaandrà rimessa dovrà tener presente che, in presenza di un giudiziopresupposto che abbia visto, come nel caso di specie, una faseconcludersi con pronuncia dichiarativa di incompetenza, non puòlimitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase, la durata checorrisponde al grado (un anno per la durata del giudizio di equariparazione), avendo invece l'onere di determinare quale sarebbedovuta essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto7 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025sulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto dellaNumero di raccolta generale 13761/2026struttura unitaria del processo, anche della fase necessDaatrai apu bbalicllaazio ne 11/05/2026pronuncia di incompetenza e sottraendo dalla durata complessivadel giudizio tutto il tempo (solitamente il periodo ultroneo rispetto atrenta giorni) non strettamente necessario alla sua riassunzionedavanti al giudice dichiarato competente (Sez. 6 - 2, Sentenza n.26208 del 19/12/2016; conf.

Sez. 2, Ordinanza n. 20534 del06/08/2018).

Del pari, dovrà considerare che, in tema di criteri diaccertamento della violazione del termine ragionevole del processo,di cui all'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001 n. 89, nonpuò essere imputato al comportamento della parte che richiedal'equa riparazione l'intero periodo occorso per pervenire alladeclaratoria d'incompetenza del giudice dalla medesima parteinizialmente adito, in quanto l'erronea proposizione di unadomanda davanti a giudice incompetente non esonera dal dovere diverificare se, con riguardo a tale lasso temporale, fossero, o meno,ravvisabili elementi riconducibili a disfunzioni o ad inefficienzedell'apparato giudiziario, tanto più quando l'ordinamentoprocessuale riconosce al giudice l'esercizio di poteri officiosi, sicchéil giudice dell'equa riparazione ha l'onere di determinare qualesarebbe dovuta essere la ragionevole durata per il processopresupposto, detraendola dalla durata complessiva del giudizio(Sez. 6 - 2, Sentenza n. 1541 del 27/01/2015)»;b. ha accolto entrambi i motivi del ricorso incidentale delMinistero, affermando quanto segue: «Nel richiamare quantodedotto nell’analisi del primo motivo del ricorso principale conriferimento all’incidenza della declaratoria di incompetenza sullavalutazione complessiva, va qui evidenziato che, in tema di equariparazione per irragionevole durata del processo, il decreto cheprovvede sulla domanda di equa riparazione, in caso di violazionedel termine ragionevole del processo, necessita, per esigenze diconcisione e speditezza, di motivazione anche soltanto in forma8 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025sintetica, potendo il giudice limitarsi ad indicare i criteri alla baseNumero di raccolta generale 13761/2026del proprio giudizio, con riguardo all'art. 2, comma 2, dellaD aletag pugbebl icnaz.io ne 11/05/202689 del 2001 (nella specie, la complessità delle questioni trattate e ilcomportamento tenuto dai soggetti coinvolti), senza dovernecessariamente ripercorrere i passaggi processuali della cui durataè chiamato a decidere (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18118 del15/09/2015; conf.

Sez. 2, Ordinanza n. 28109 del 05/11/2018).L'accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda diequa riparazione - ovvero, la complessità del caso, ilcomportamento delle parti e la condotta dell'autorità -, così comela misura del segmento, all'interno del complessivo arco temporaledel processo, riferibile all'apparato giudiziario, in relazione al qualedeve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativadurata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene allasovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede dilegittimità solo per vizi attinenti alla motivazione (Sez. 1, Sentenzan. 24399 del 19/11/2009; conf.

Sez. 6 - 2, Sentenza n. 24029 del12/11/2014).

Nel caso di specie, effettivamente nel decreto quiimpugnato non vi è una, sia pur sintetica, presa di posizione suiprofili della complessità del caso e del comportamento delle parti».Pertanto, il giudice del rinvio, uniformandosi ai principi affermatinell’ordinanza di questa Corte, aveva l’obbligo di prendereposizione sulle circostanze che avrebbero potuto incidere sullaquantificazione del periodo eccedente la ragionevole durata delprocesso presupposto.L’Amministrazione ricorrente lamenta, invece, che ciò non siaavvenuto.Secondo l’assunto della stessa, dunque, tale circostanza:i. rileva sotto il profilo della violazione degli artt. 384 e 112c.p.c., in quanto il giudice del rinvio non si è attenuto ai principi didiritto stabiliti nell’ordinanza n. 14141/2022 di questa Corte;9 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026ii. rileva sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, num. 5,Data pubblicazione 11/05/2026c.p.c., in quanto la Corte d’appello ha omesso in motivazione diprendere in considerazione i fatti che, secondo l’assuntodell’Amministrazione, avrebbero dovuto comportare una riduzionedel periodo eccedente la ragionevole durata del processopresupposto;iii. rileva sotto il profilo della violazione dell’art. 2 l. n. 89/2001,in quanto il periodo eccedente la ragionevole durata del processopresupposto non è stato accertato in conformità a siffattaprevisione normativa.3.

Data la stretta connessione tra i motivi sopra indicati, glistessi vanno trattati congiuntamente.Essi devono essere ritenuti fondati, visto che la Corte d’appello, puressendo stata invitata a prendere posizione sugli aspetti sopraindicati, procedendo ai relativi accertamenti in fatto, si è invecelimitata a procedere ad un calcolo aritmetico del periodo eccedentela durata ragionevole del giudizio, sostanzialmente privo dimotivazione.Considerato che, con riferimento alla determinazione del periodo didurata non ragionevole del processo presupposto, con laprecedente ordinanza di questa Corte era stato accertato, inrelazione alle circostanze sopra indicate, un vizio di motivazione acui il giudice del rinvio avrebbe dovuto porre rimedio, mentre ciònon risulta avvenuto, sarà compito della Corte d’appello, in sede dirinvio, procedere, a tal fine, ad un nuovo esame della fattispecie,prendendo posizione sulle circostanze dedotte dal Ministero inordine alla complessità, all’oggetto, al valore ed alla rilevanza delprocesso presupposto, nonché al comportamento processualetenuto dalle parti, all’uso dei poteri processuali ed ai periodi di stasiche si siano riscontrati nel procedimento presupposto,verificandone, in fatto, la sussistenza, l’entità e la rilevanza ai finidella decisione sul punto.10 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/20264.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.Data pubblicazione 11/05/2026La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corted’appello di Perugia, in diversa composizione, perché provveda alriesame della domanda in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia allaCorte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte di cassazione, in data 11/11/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so l'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SACCOMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IMBORDINOGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DEVIAASSUNTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANDANTEORNELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONTIGIUSEPPINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOTTAGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DUBBININumero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026STEFANIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAPITANOGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPERAGIULIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VETTORETTOLEONARDO, [OSCURATO:PERSONA], PENDENZAGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’AMATOVINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MORRAMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARUGNOGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CUNEOCAROLINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , BUCCERIMARILENA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIPRIROSA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAVANNALUCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUONAFEDEGRAZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASAMICHELE2 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026MARINA, [OSCURATO:PERSONA], DELL’[OSCURATO:PERSONA], LAData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COCIVERAGABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],MICHELANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DAVIMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARTINIMIRELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LOPESGAETANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROVEGNOROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUSSOROSARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPANEDDAROMANIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARORITA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DI LOLLO3 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026ROSARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CICLAMINIData pubblicazione 11/05/2026DANIELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GARANTEMONICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIFFONIGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], ESPOSITOVINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARUMARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CROCEGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RIBECCOANGELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],GABRIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MIELEMARINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CASILLORITA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COCOZIELLOGIACOMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIANNETTIEMIDIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GANGAPAOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPANEDDAROMANIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERRERIEMANUELA e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];4 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026-controricorrenti-Data pubblicazione 11/05/2026avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 387/2022depositata il 20/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza n. 14141/2022, questa Corte ha cassato con rinvio ildecreto in data 13.02.2020, con cui la Corte d’appello di Perugiaaveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare senzadilazione a ciascuno dei controricorrenti indicati in epigrafe lasomma di euro 1.099,97, a titolo di indennizzo del danno nonpatrimoniale relativo alla violazione della ragionevole durata di unprocesso presupposto avente il medesimo oggetto.Con il predetto provvedimento, questa Corte:a. ha accolto il primo motivo del ricorso principale, con cui erastata lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis l. n.89/2001, in relazione alla quantificazione del moltiplicatore annuodell’indennizzo ed in relazione al fatto che la ragionevole durata deiprocedimenti di equa riparazione non poteva superare un anno peril grado di merito ed un anno per il giudizio di legittimità;b. ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorsoprincipale, con cui era stata lamentata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2233 c.c., 5-ter l. n. 89/2001, 91 c.p.c. e 1e 4 d.m. n. 55/2014, nonché della tabella n. 12 annessa, inrelazione alla liquidazione delle spese processuali;c. ha accolto entrambi i motivi del ricorso incidentale propostodal Ministero, aventi ad oggetto, l’assenza e/o l’apparenza dellamotivazione, avuto riguardo all’art. 111 Cost., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2 l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360,5 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026comma 1, n. 3), c.p.c., per omessa valutazione della complessitàData pubblicazione 11/05/2026della vicenda - desumibile dal numero dei procedimentipresupposti, dal numero dei ricorrenti, dal fatto che in relazione atutti i procedimenti originariamente distinti fosse intervenutadichiarazione di incompetenza - nonché della scelta della parte di“frazionare” la richiesta di indennizzo e della stasi processualeintercorsa tra la data di deposito delle ordinanze di incompetenzadella Corte d’appello di Roma e quella di deposito dell’ultimo degliA seguito di riassunzione del processo, la Corte d’appello diPerugia, con decreto depositato in data 20.03.2023, ha condannatoil Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrentidella somma di euro 1.680,00 per ciascuno, oltre interessi, nonchéalla rifusione delle spese processuali della prima fase diopposizione, del procedimento di cassazione e del giudizio di rinvio.Nella motivazione, la Corte d’appello, per quanto di interesse inquesta sede, si è limitata a calcolare l’indennizzo dovuto sulla basedi un periodo eccedente la ragionevole durata del processodeterminato in sette anni, utilizzando un moltiplicatore annuo dieuro 400,00 e riducendo il prodotto del 40%.Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazioneavverso il predetto decreto della Corte d’appello sulla scorta di tremotivi.La controparte ha resistito con controricorso.delle parti ha presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I controricorrenti hanno sollevato eccezione di inammissibilitàdei motivi, in quanto «generici e riferiti a circostanze di fatto giàesaminate nella fase di merito e dalle quali è scaturito ilprovvedimento impugnato, che ha deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi6 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento dellaData pubblicazione 11/05/2026stessa» (cfr.: controricorso, a pagina 11).L’eccezione è infondata, visto che, come meglio si vedrà oltre, imotivi del ricorso sono specifici ed il giudice del rinvio non ha datocompleta attuazione ai principi di diritto affermati da questa Corte.2. Con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degliartt. 384 e 112 c.p.c.Con il secondo motivo, il Ministero lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., «motivazione omessa su un fattodecisivo della controversia che ha formato oggetto di discussionetra le parti».Con il terzo motivo, infine, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 l. n. 89/2001.I tre motivi riguardano la medesima questione, sia pure esaminatasotto angolazioni diverse.In particolare, questa Corte, cassando con rinvio il precedentedecreto emesso dalla Corte d’appello di Perugia, aveva:a. accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando, tral’altro, che «nel caso di specie, è incontestato che il precedenteprocedimento di equa riparazione si sia svolto in un’unica fase, nonessendo sfociato nel giudizio di cassazione, ragion per cui la duratamassima dello stesso non poteva superare l’anno» e che«ovviamente, il giudice dell'equa riparazione al quale la causaandrà rimessa dovrà tener presente che, in presenza di un giudiziopresupposto che abbia visto, come nel caso di specie, una faseconcludersi con pronuncia dichiarativa di incompetenza, non puòlimitarsi a ritenere ragionevole, per ogni singola fase, la durata checorrisponde al grado (un anno per la durata del giudizio di equariparazione), avendo invece l'onere di determinare quale sarebbedovuta essere la durata ragionevole per il giudizio presupposto7 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025sulla base della sua complessità, comprensiva, tenuto conto dellaNumero di raccolta generale 13761/2026struttura unitaria del processo, anche della fase necessDaatrai apu bbalicllaazio ne 11/05/2026pronuncia di incompetenza e sottraendo dalla durata complessivadel giudizio tutto il tempo (solitamente il periodo ultroneo rispetto atrenta giorni) non strettamente necessario alla sua riassunzionedavanti al giudice dichiarato competente (Sez. 6 - 2, Sentenza n.26208 del 19/12/2016; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 20534 del06/08/2018). Del pari, dovrà considerare che, in tema di criteri diaccertamento della violazione del termine ragionevole del processo,di cui all'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001 n. 89, nonpuò essere imputato al comportamento della parte che richiedal'equa riparazione l'intero periodo occorso per pervenire alladeclaratoria d'incompetenza del giudice dalla medesima parteinizialmente adito, in quanto l'erronea proposizione di unadomanda davanti a giudice incompetente non esonera dal dovere diverificare se, con riguardo a tale lasso temporale, fossero, o meno,ravvisabili elementi riconducibili a disfunzioni o ad inefficienzedell'apparato giudiziario, tanto più quando l'ordinamentoprocessuale riconosce al giudice l'esercizio di poteri officiosi, sicchéil giudice dell'equa riparazione ha l'onere di determinare qualesarebbe dovuta essere la ragionevole durata per il processopresupposto, detraendola dalla durata complessiva del giudizio(Sez. 6 - 2, Sentenza n. 1541 del 27/01/2015)»;b. ha accolto entrambi i motivi del ricorso incidentale delMinistero, affermando quanto segue: «Nel richiamare quantodedotto nell’analisi del primo motivo del ricorso principale conriferimento all’incidenza della declaratoria di incompetenza sullavalutazione complessiva, va qui evidenziato che, in tema di equariparazione per irragionevole durata del processo, il decreto cheprovvede sulla domanda di equa riparazione, in caso di violazionedel termine ragionevole del processo, necessita, per esigenze diconcisione e speditezza, di motivazione anche soltanto in forma8 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025sintetica, potendo il giudice limitarsi ad indicare i criteri alla baseNumero di raccolta generale 13761/2026del proprio giudizio, con riguardo all'art. 2, comma 2, dellaD aletag pugbebl icnaz.io ne 11/05/202689 del 2001 (nella specie, la complessità delle questioni trattate e ilcomportamento tenuto dai soggetti coinvolti), senza dovernecessariamente ripercorrere i passaggi processuali della cui durataè chiamato a decidere (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18118 del15/09/2015; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 28109 del 05/11/2018).L'accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda diequa riparazione - ovvero, la complessità del caso, ilcomportamento delle parti e la condotta dell'autorità -, così comela misura del segmento, all'interno del complessivo arco temporaledel processo, riferibile all'apparato giudiziario, in relazione al qualedeve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativadurata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene allasovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede dilegittimità solo per vizi attinenti alla motivazione (Sez. 1, Sentenzan. 24399 del 19/11/2009; conf. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 24029 del12/11/2014). Nel caso di specie, effettivamente nel decreto quiimpugnato non vi è una, sia pur sintetica, presa di posizione suiprofili della complessità del caso e del comportamento delle parti».Pertanto, il giudice del rinvio, uniformandosi ai principi affermatinell’ordinanza di questa Corte, aveva l’obbligo di prendereposizione sulle circostanze che avrebbero potuto incidere sullaquantificazione del periodo eccedente la ragionevole durata delprocesso presupposto.L’Amministrazione ricorrente lamenta, invece, che ciò non siaavvenuto.Secondo l’assunto della stessa, dunque, tale circostanza:i. rileva sotto il profilo della violazione degli artt. 384 e 112c.p.c., in quanto il giudice del rinvio non si è attenuto ai principi didiritto stabiliti nell’ordinanza n. 14141/2022 di questa Corte;9 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/2026ii. rileva sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, num. 5,Data pubblicazione 11/05/2026c.p.c., in quanto la Corte d’appello ha omesso in motivazione diprendere in considerazione i fatti che, secondo l’assuntodell’Amministrazione, avrebbero dovuto comportare una riduzionedel periodo eccedente la ragionevole durata del processopresupposto;iii. rileva sotto il profilo della violazione dell’art. 2 l. n. 89/2001,in quanto il periodo eccedente la ragionevole durata del processopresupposto non è stato accertato in conformità a siffattaprevisione normativa.3. Data la stretta connessione tra i motivi sopra indicati, glistessi vanno trattati congiuntamente.Essi devono essere ritenuti fondati, visto che la Corte d’appello, puressendo stata invitata a prendere posizione sugli aspetti sopraindicati, procedendo ai relativi accertamenti in fatto, si è invecelimitata a procedere ad un calcolo aritmetico del periodo eccedentela durata ragionevole del giudizio, sostanzialmente privo dimotivazione.Considerato che, con riferimento alla determinazione del periodo didurata non ragionevole del processo presupposto, con laprecedente ordinanza di questa Corte era stato accertato, inrelazione alle circostanze sopra indicate, un vizio di motivazione acui il giudice del rinvio avrebbe dovuto porre rimedio, mentre ciònon risulta avvenuto, sarà compito della Corte d’appello, in sede dirinvio, procedere, a tal fine, ad un nuovo esame della fattispecie,prendendo posizione sulle circostanze dedotte dal Ministero inordine alla complessità, all’oggetto, al valore ed alla rilevanza delprocesso presupposto, nonché al comportamento processualetenuto dalle parti, all’uso dei poteri processuali ed ai periodi di stasiche si siano riscontrati nel procedimento presupposto,verificandone, in fatto, la sussistenza, l’entità e la rilevanza ai finidella decisione sul punto.10 di 11Numero registro generale 15459/2023Numero sezionale 2706/2025Numero di raccolta generale 13761/20264. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.Data pubblicazione 11/05/2026La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corted’appello di Perugia, in diversa composizione, perché provveda alriesame della domanda in applicazione dei principi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia allaCorte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte di cassazione, in data 11/11/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI11 di 11
Sentenza Cassazione n. 13761/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris