CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 21038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO,con sentenza del 2/7/2020, ha confermato sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BOLZANO in data 26/6/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen., rispettivamente commesse il 14 e il 21 febbraio 2012. 1. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio in relazione a due ipotesi di truffa commesse ponendo in vendita la stessa macchina fotografica Nikon sui siti Subito.it e AAAannunci.it conseguendo, così, con artifici e raggiri, il versamento dell'acconto richiesto su di una carta di credito. I reati erano originariamente contestati in concorso con altro soggetto che ha in primo graddithe si procedesse con rito abbreviato. I due processi sono stati celebrati contemporaneamente e nel corso delle medesime udienze e si sono conclusi con la pronuncia di una unica sentenza, avverso la quale entrambi gli imputati hanno proposto appello. La Corte territoriale, rilevato che il processo celebrato con il rito abbreviato e condotto in parallelo fosse nullo, ha dichiarato la nullità dello stesso e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano. Ritenuto, invece, che nessun vizio si fosse verificato nel processo celebrato con il rito ordinario e che il reato, nel frattempo, non si era prescritto, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, premesso una breve sintesi della vicenda processuale, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. 2.2. Violazione di legge in relazione alla "erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità sull'obbligo di astensione del Giudice e sulle modalità di assunzione della prova in dibattimento". 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. 3. In data 9 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt.157 e 159 cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe errato laddove non ha considerato che i reati si erano prescritti in data antecedente la pronuncia. La sospensione di giorni 60 calcolata dalla Corte tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 20/9/2016, infatti, non avrebbe dovuto essere considerata in relazione al ricorrente in quanto si riferiva al legittimo impedimento del difensore del diverso imputato il cui processo, che era stato formalmente stralciato con provvedimento del 9/6/2015, avrebbe dovuto essere celebrato con il rito abbreviato. Ragione questa per la quale, ritenuto che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento presentata il 12/4/2016 non aveva alcun effetto sulla posizione del Coretti ed espunto tale periodo, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare prescritti i reati. La doglianza è manifestamente infondata.Dagli atti, che questa Corte ha il potere-dovere di esaminare al fine di esprimersi in ordine alle questioni processuali dedotte (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastri, Rv. 220094), risulta che la causa di sospensione dei termini di prescrizione dal 12 aprile 2016 al 20 settembre 2016 è stata correttamente considerata anche in relazione al ricorrente. Al verbale del 12 aprile 2016, infatti, oltre all'istanza cui fa riferimento il ricorso (quella presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del coimputato), vi è allegata anche la "istanza di rinvio" inviata 1'8 aprile 2016 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che chiede il rinvio della celebrazione del processo "atteso il concomitante impegno innanzi alla Corte di Cassazione in difesa di [OSCURATO:PERSONA], come da avviso allegato". 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla "erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità sull'obbligo di astensione del Giudice e sulle modalità di assunzione della prova in dibattimento". Le doglianze sono manifestamente infondate. Come pacificamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. in quanto queste, non incidendo sulla capacità del giudice, non determinano la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituiscono esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art.37 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419; Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016 Balducci, Rv. 266990; Sez. 6, n. 3042 del 04/11/2015, 2016, Bove, Rv. 266326). Né, d'altro canto, la partecipazione del difensore del coimputato al dibattimento, senza peraltro che mai la difesa del ricorrente abbia tiTà-heccepito alcunché in ordine alla regolarità dell'acquisizione delle prove, ha determinato in concreto alcuna violazione del diritto di difesa, neanche specificata nell'attuale impugnazione. 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce genericamente alla logicità e alla completezza della motivazione, non è consentita ed è comunque manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle modalità con le quali la macchina fotografica è stata posta in vendita in due distinti siti e di gestione dei rapporti intercorsi con gli acquirenti, (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.A fronte di quanto emerso (le rassicurazioni agli acquirenti circa l'invio del pacco senza poi fornire la merce), d'altro canto, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, la circostanza che la macchina fotografica sia stata offerta in due distinti siti non può ritenersi neutra, costituendo anzi essa stessa la dimostrazione dell'intento truffaldino (cfr. pagina 7 della sentenza impunita). Del pari coerente e logica, infine, con i riferimenti all'attivazione delle carte prepagate e ai documenti forniti in tale sede, risulta la motivazione quanto all'identificazione del Coretti come uno dei due autori dei reati. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) e, per quanto in precedenza evidenziato, sono comunque manifestamente infondate. 4. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 24/2/2022