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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 19396/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti db [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 624-625 n. 4) e 7) c.p., 189, sesto e settimo comma, C.d.S. e 61, n. 2) c.p., 110, 367 e 61 n. 2) c.p., ascrittigli ai capi A), B) e C) dell'imputazione, la pena di 6 mesi di reclusione e di euro 200,00 di multa, posta in continuazione con la sentenza n. 111/2018 del G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA].

I fatti in contestazione riguardano - per quel che rileva rispetto al ricorso proposto dal Grisetti limitatamente alla qualificazione giuridic:a del reato di cui al capo A) dell'imputazione - un furto pluriaggravato dalla destrezza e dalla sottrazione di un bene esposto alla pubblica fede commesso dal ricorrente impossessandosi, al fine di trarne profitto, di un borsello di proprietà della persona offesa, sottraendolo alla stessa, la quale, intenta a caricare e sistemare la spesa nel portabagagli della propria vettura, per la necessità di movimentare agevolmente la merce, aveva deposto detto borsello all'interno dell'abitacolo.

2. Avverso l'indicata sentenza di c.d. patteggiamento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 625 n. 4), c.p., in quanto il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere sussistente l'aggravante della c.d. destrezza e di qui rigettare l'istanza di applicazione della pena concordata.

3. Con requisitoria scritta del 26 gennaio 2023 il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Come questa Corte ha più volte affermato, infatti, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata alle ipotesi nelle quali tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cFr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, rv. 275971).

Nel caso in esame non ricorrono le anzidette condizioni, poiché la qualificazione giuridica dei fatti contestati non risulta eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, vale a dire tale da integrare manifesti errori di diritto.

Infatti dalla lettura del capo di imputazione si evince che l'aggravante della destrezza è stata legittimamente contestata a fronte dell'estrema rapidità dell'azione del ricorrente e, quindi, di una condotta caratterizzata da particolare abilità nell'impossessamento del bene altrui (cfr. Sez. 5, n. 23549/2020).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti db [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 624-625 n. 4) e 7) c.p., 189, sesto e settimo comma, C.d.S. e 61, n. 2) c.p., 110, 367 e 61 n. 2) c.p., ascrittigli ai capi A), B) e C) dell'imputazione, la pena di 6 mesi di reclusione e di euro 200,00 di multa, posta in continuazione con la sentenza n. 111/2018 del G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA]. I fatti in contestazione riguardano - per quel che rileva rispetto al ricorso proposto dal Grisetti limitatamente alla qualificazione giuridic:a del reato di cui al capo A) dell'imputazione - un furto pluriaggravato dalla destrezza e dalla sottrazione di un bene esposto alla pubblica fede commesso dal ricorrente impossessandosi, al fine di trarne profitto, di un borsello di proprietà della persona offesa, sottraendolo alla stessa, la quale, intenta a caricare e sistemare la spesa nel portabagagli della propria vettura, per la necessità di movimentare agevolmente la merce, aveva deposto detto borsello all'interno dell'abitacolo. 2. Avverso l'indicata sentenza di c.d. patteggiamento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 625 n. 4), c.p., in quanto il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere sussistente l'aggravante della c.d. destrezza e di qui rigettare l'istanza di applicazione della pena concordata. 3. Con requisitoria scritta del 26 gennaio 2023 il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha più volte affermato, infatti, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata alle ipotesi nelle quali tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cFr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, rv. 275971). Nel caso in esame non ricorrono le anzidette condizioni, poiché la qualificazione giuridica dei fatti contestati non risulta eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, vale a dire tale da integrare manifesti errori di diritto. Infatti dalla lettura del capo di imputazione si evince che l'aggravante della destrezza è stata legittimamente contestata a fronte dell'estrema rapidità dell'azione del ricorrente e, quindi, di una condotta caratterizzata da particolare abilità nell'impossessamento del bene altrui (cfr. Sez. 5, n. 23549/2020). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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