CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 26824/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16520/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio dei Ministri pro - tempore , e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro - tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con domicilio digitale, ex lege ; -controricorrenti - avversola sentenza n. 449/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail 22/1/2024; Adunanzadel20 maggio 2025 – R.G. n. 16520/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 22/1/2024, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado - dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia - ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] la condanna del Ministero della Giustizia e della Presidenza delConsiglio dei Ministri al risarcimento dei danni asseritamente subiti inconseguenza della mancata attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva 2004/80/CE ( con la quale è previsto che le vittime di reati violenti commessi in un paese dell’Unione Europea diverso da quello di appartenenza possano richiedere al proprio Stato un indennizzo per la violenza subita) e al pagamento dell’indennizzo dovutoin forza di detta direttiva, ovvero, in subordine, al risarcimento deidanni ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver ribadito l’esclusività della legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle domande concernenti il risarcimento del danno per la mancata attuazione delle d irettive europee,ha evidenziato come la domanda riproposta dal Greco in sede d’appello dovesse rettamente intendersi come volta ad affermare unicamentela responsabilità dello Stato per la violazione del dovere di proteggere ogni persona potenzialmente su scettibile di patire azioni violente da parte di altri cittadini e, dunque, a garantire l’adozione di ogni misura di carattere legislativo e amministrativo idonea a preservarel’incolumità delle persone; ciò posto, con riguardo al caso di specie, la corte territoriale ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente attestato Adunanzadel20 maggio 2025 – R.G. n. 16520/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’adeguato adempimento, da parte dello Stato italiano, di tali doveri, essendo emersa la prontezza dell’intervento delle forze di polizia a seguitodell’atto di violenza a cui fu assoggettato il Greco (raggiunto daun colpo di fucile sparato da un suo ex dipendente, tale [OSCURATO:PERSONA]) e l’efficacia dell’azione repressiva attuata nei confronti del responsabiledella violenza; [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata sulla basedi due motivi d’impugnazione; laPresidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia resistonocon controricorso; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione ex art. 360, comma 1, n. 3, e 4 c.p.c. in relazione alla direttiva80/04 e d.lgs. n. 204/2007, art. 11 della legge n. 122/2016. Nullità della sentenza per omessa motivazione. Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discuss ione tra leparti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. quanto alla motivazione omessa ovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della assenzadi legittimazione del Ministero della Giustizia; osserva il ricorrente come la corte territoriale abbia dettato una motivazione meramente apparente o comunque insufficiente a sostegno della decisione impugnata, con particolare riferimento al punto concernente il mancato riconoscimento della legittimazion e passivadel Ministero della Giustizia, atteso l’espresso coinvolgimento di tale dicastero nell’attuazione della direttiva europea evocata, con particolare riguardo alla responsabilità relativa all’adozione della normativa regolamentare rimessa alla propr ia competenza dalla legislazioneattuativa; Adunanzadel20 maggio 2025 – R.G. n. 16520/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, la tardiva attuazione di tale normativa regolamentare da parte del Ministero della Giustizia ha determinato la relativa responsabilità nei confronti del cittadino interessato, sia pure in via solidalecon la Presidenza del Consiglio dei Ministri ; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, nel giudizio in cui è fatto valere il diritto alrisarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie, la legittimazione passiva spetta, in via esclusiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ove, peraltro, venga erroneamenteconvenuto un altro organo dello Stato, in mancanza di tempestivae rituale eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, il difetto di legittimazione passiva non può essere rilevato d'ufficio, e la rappresentanza dello Stato si cristallizza nell'organo erroneamente convenuto (cfr., da ultimo,Sez. 3, Ordinanza n. 10074 del 15/04/20 24, Rv. 670715 - 01) ; inparticolare, secondo quanto rilevato dal giudice di legittimità ( cfr. Sez.3, Ordinanza n. 10074/2024, cit.) , costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell’azione giudiziale, nellaspecie esercitata, diretta a far valere l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive, compete per l’appuntoesclusivamente allo Stato italiano, e per esso alla Presidenza delConsiglio dei Ministri, quale articolazione dell'apparato statuale che èlegittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà ( ex multis , Cass.n.16104/2013; Cass.n.8292/2015; Cass. n.10613/2015) ; ciòpremesso, nel caso in cui venga erroneamente convenuto un altro organo dello Stato, la carenza di legittimazione passiva Adunanzadel20 maggio 2025 – R.G. n. 16520/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’organocitato in giudizio non si traduce (come di regola si verifica) nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudiced'ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità,trovando operatività la reg ola contenuta nell'art. 4 della legge n. 260/1958, in applicazione della quale: a) la carenza di legittimazione passiva deve essere eccepita dalla Avvocatura dello Statonella prima udienza con la contemporanea indicazione (non più eccepibile) dell'organo legittimato; b) in tal caso il giudice fissa (a prescindereda una richiesta in tal senso) un termine all'attore per la rinnovazionedell'atto nei confronti dell'organo legittimato; c) in difetto degli atti sub a) e b) - salva naturalmente la facoltà per l 'organo legittimatodi intervenire in giudizio - resta preclusa la possibilità di far valerein seguito l'irrituale costituzione del rapporto processuale (in tal senso, sulla scia di Cass., Sez. Un., n.3117/2006, Cass., Sez. Un., n.36649/2018); nelcaso di specie, secondo quanto risultante dalla stessa sentenza impugnata (cfr. pag. 4), il Ministero della Giustizia ha eccepito tempestivamenteil proprio difetto di legittimazione passiva in sede di costituzionenel giudizio di primo grado, sicché de l tutto correttamente iltribunale e la corte d’appello ne hanno riscontrato il ridetto difetto di legittimazionepassiva; deve conseguentemente ritenersi radicalmente priva di fondamento la censura in esame ( anche nella parte in cui contesta il caratteremeramente apparente della motivazione posta a sostegno del riconosciuto difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia a resistere alla domanda del privato volta a far valere l'inadempimentodello Stato italiano all'obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive) dovendo riconoscersi, nell’ iter argomentativo Adunanzadel20 maggio 2025 – R.G. n. 16520/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri compendiatodal giudice a quo sulla base delle premesse indicate, gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi allecensure in questa sede illustrate dal ricorr ente; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. in relazione alla direttiva80/04, agli artt. 2043 - 2059 c.c., agli artt. 329, 91 e 92 c.p.c. Nullitàdella sentenza per completa omessa decisione. Omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. quanto alla motivazione omessaovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della responsabilità dello Stato nel caso di specie, all’inesistente acquiescenzaed all’appello incidentale respinto e non esaminato con condannaalle spese; osserva il ricorrente come la motivazione elaborata dal giudice a quoa fondamento della decisione impugnata dovesse ritenersi del tutto illogica,essendo emerso, sulla base della ricostruzione dei fatti oggetto delgiudizio, come lo Stato italiano non fosse stato in grado di verificare eimpedire l’uso dell’arma da fuoco d a parte dell’aggressore del Greco, manifestando il proprio chiaro inadempimento rispetto ai doveri di protezionedei cittadini; sottoaltro profilo, il ricorrente, censura l’omessa decisione in cui sarebbe incorso il giudice a quo in relazione al motivo d’appello concernente l’inadempimento dello Stato italiano rispetto all’obbligo comunitariodi dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di reati commessinel territorio; ilmotivo è inammissibile ; Adunanzadel20 maggio 2025 – R.G. n. 16520/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato la corretta attestazione, da parte del primo giudice, dell’avvenutoadeguato adempimento , da parte dello Stato italiano, dei doveri di protezione dei cittadini, essendo emersa la prontezza dell’interventodelle forze di polizia a seguito dell’atto di violenza a cui fuassoggettato il Greco (raggiunto da un colpo di fucile sparato da un suo ex - dipendente, tale [OSCURATO:PERSONA]) e l’efficacia dell’azione repressivaattuata nei confronti del responsabile della violenza ; ciòposto, l’odierna censura - oltre a non intercettare alcun vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata , avendo la corte territoriale provveduto all’elaborazione di un discorso motivazionale pienamente coerente, immune da vizi logici e giuridici , e tal e da consentire la piena comprensione dell’ iter posto a fondamento della decisione assunta – in altro non si risolve se non nell ’ inammissibile prospettazionedi una possibile rilettura nel merito dei fatti di causa e delleprove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede dilegittimità; quanto alla contestata omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente l’inadempimento dello Stato italiano rispetto all’obbligo comunitariodi dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di reati commessi nel territorio, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato come fosse «passata in giudicato» la statuizione del primo giudice relativa alla «non configurabilità di una responsabilità dello Stato per mancato recepimentodella Direttiva 2004/80/CE» non avendo il Greco proposto alcunappello in relazione a tale statuizione (cf r. a pag. 8 della sentenza impugnata); fermatale premessa (da cui è agevole desumere l’esclusione della proposizionedi alcun appello del Greco relativo a tale statuizione del Adunanzadel20 maggio 2025 – R.G. n. 16520/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudice di primo grado), dev’essere rilevata la radicale infondatezza della censura in esame nella parte in cui sosterrebbe l’avvenuta proposizionedi uno specifico appello avverso la statuizione del primo giudice sulla non configurabilità di una responsabilità dello Stato per mancatorecepimento della direttiva ; al riguardo, fermo il potere del giudice di legittimità di procedere all’esamediretto dell’atto d’appello (cfr., ex plurimis , Sez. 2, Ordinanza n.20716 del 13/08/2018, Rv. 650015 – 02, secondo cui « q uando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo , il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato,indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, post o che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto»), la lettura diretta di tale atto (debitamente depositato in questa sede dal ricorrente) rende chiara l’intenzione dell’appellante (principale) di rivendicare unicamente l’accertamento della responsabilità dello Stato italiano per violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione alla mancata protezione dei propri cittadini,senza alcun riferimento alla responsabilità dello Stato italiano perla mancata trasposizione della direttiva europea ; datali premesse deriva il riscontro della radicale infondatezza della censura in esame, nella parte in cui si duole della pretesa omessa decisionein cui sarebbe incorso il giudice a quo in relazione al motivo d’appello concernente l’inadempimento dello Stato italiano rispetto all’obbligo comunitario di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittimedi reati commessi nel territorio; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; Adunanzadel20 maggio 2025 – R.G. n. 16520/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 1 15/2002. P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente gi