CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 34426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 33519/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Riboty n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel proprio studio in Bolzano; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Riboty n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso incidentale - - avverso la sentenza n. 91/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, depositata il 19/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Trento, in accoglimento del gravame interposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Bolzano 24/10/2016, ha parzialmente accolto la domanda dal medesimo in origine monitoriamente azionata nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento di somma indicata in «diciotto avvisi di parcella, tutti in data 08.07.2013, allegati al decreto ingiuntivo» per l'attività spiegata -nella sua qualità di avvocato- in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -poi fallita-, giusta «obbligo personale» da quest'ultimo assunto mediante «dichiarazioni d'impegno, predisposte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'informativa e consenso al trattamento dei dati ». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:SOCIETA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Contarino, che spiega altresì ricorso incidentale tardivo sulla base di unico motivo e ricorso incidentale condizionato sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.1439, 2729 c.c., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 3° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.1362, 1366, 1937 c.c., 13, 19 d.lgs. n. 196 del 2003, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 4° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.1272, 1371, 1439, 1938, 2729 c.c., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia «escluso che l'impegno fosse suscettibile di annullamento per vizi del consenso», erroneamente ritenendo «prive di rilevanza, ai fini della valutazione della sussistenza di dolo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sia la circostanza che vi fosse discrasia tra le date di presunta sottoscrizione di talune delle [OSCURATO:PERSONA] e i riferimenti normativi al loro interno contenuti, sia l'inserimento dell'impegno di garanzia all'interno dell'informativa privacy, ancorché non fosse dotata di autonoma riconoscibilità tale da consentire al sottoscrittore di avvedersi con certezza della sua presenza in un documento a tutt'altro fine preordinato». Lamenta che erroneamente la corte di merito ha ritenuto non costituire le modalità di formazione dei documenti in questione «indice di comportamento doloso, perché reticente ed omissivo», e in ogni caso «violativo ... del dovere generale di buona fede» in quanto idoneo a «generare ... la ( erronea ) convinzione di rilasciare un consenso, e non già di sottoscrivere un contratto», essendo egli stato «tratto in inganno» dalla convocazione del «proprio difensore di fiducia per sottoscrivere un consenso privacy ( atto unilaterale ) e non già un contratto (di fideiussione)», a fortiori in quanto già in precedenza era stato «convocato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per sottoscrivere un documento di impegno personale a garanzia del pagamento dei compensi del difensore per l'attività svolta nell'interesse della società di capitali» e aveva opposto «rifiuto, invitando ( come in effetti poi avvenuto ) l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ad insinuarsi al passivo fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il pagamento, in sede concorsuale, dei compensi maturati per l'attività professionale svolta in vantaggio della società». Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che «è stato indotto a ritenere di apporre la propria sottoscrizione sui moduli di consenso al trattamento dati personali sempre e solo in nome e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per conto della quale era convinto di autorizzare esclusivamente il trattamento dei dati». Lamenta che erroneamente la corte di merito ha «escluso il dolo determinante sulla base di considerazioni che non trovano riscontro in fatti accertati». Si duole che il «contratto così "annegato" all'interno di un testo avente diverse sembianze e finalità» sia stato dalla corte di merito interpretato senza riguardarlo alla stregua del criterio di buona fede ex art. 1366 c.c., e senza in particolare «interrogarsi in merito alla chiarezza o meno del linguaggio e delle singole parole utilizzate ... in un contesto preordinato ad accertare se la condotta di un contraente abbia avuto efficienza causale nell'induzione in errore dell'altro, condizionandone la volontà negoziale ai sensi dell'art. 1439 c.c.», né «stabilire se sia verosimile che ... avesse contezza o fosse stato posto in condizione di cogliere il contenuto di ciò che il proprio difensore di fiducia proponeva in sottoscrizione». Lamenta che la corte di merito ha altresì «del tutto omesso di indagare in ordine alla esistenza, nel caso di specie, della volontà espressa di prestare fideiussione, come invece richiesto dall'art. 1937 c.c.».Si duole che, dopo aver considerato «criticabile» il «comportamento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avvalsosi di diciotto documenti "Informativa e consenso sui dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 ... da lui unilateralmente predisposti, contenenti le dichiarazioni dell'impegno personale di [OSCURATO:PERSONA], estranee al fine indicato nel titolo, non poste in alcun modo in evidenza», la corte di appello non abbia accertato «se vi fosse o meno espressa volontà di prestare fideiussione», sicché «da una parte, stigmatizza il comportamento dell'esercente la professione forense per difetto di trasparenza e di chiarezza, dall'altra, non coglie l'efficacia causale di tale difetto di chiarezza nell'alterazione del processo volitivo del [OSCURATO:SOCIETA]», laddove secondo quanto affermato dalla S.C. il «limite» posto all'art. 1937 c.c. «all'ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore è dato dalla non equivocità e dalla oggettività di manifestazione di volontà». Lamenta non essersi dalla corte di merito tenuto conto, da un canto, che «anche in ossequio al principio di legittimo affidamento, la scelta di una certa denominazione -nella specie "informativa" sul trattamento dei dati personali- tanto più perché espressa da un legale, legittima il cliente medio ad attendersi che vi sia corrispondenza tra la denominazione ed il contenuto del documento»; per altro verso, che il «titolo del documento lasciava intendere che si trattava di una informativa, da fornire obbligatoriamente agli interessati anche nella vigenza del d.lgs. 196/2003, su come sarebbero stati trattati i dati personali, da chi e per quali finalità», sicché «se sottoscrizione vi è stata ... il giudice dell'appello non ha correttamente applicato le regole di cui al combinato disposto degli artt. 13 e 23 d.lgs. 196/2003, rilevanti ratione temporis», giacché avrebbe dovuto ritenere non prestato il consenso espresso «se si assume per vera la premessa fatta propria dalla Corte, ovvero che la sottoscrizione avrebbe avuto effetto di appropriazione dei contenuti dell'impegno fideiussorio, con conseguente illecito trattamento dei dati personali», in quanto «nessun elemento, né la denominazione "Informativa", né le prime righe, ma neppure le ultime, avrebbero consentito di percepire con nitore che, all'interno del documento, fosse stata inserita, senza neppure porla in lieve evidenza, la discussa clausola», dovendo pertanto escludersi «che vi fosse consapevolezza in capo al [OSCURATO:SOCIETA], della natura contrattuale . dell'informativa sul trattamento dei dati personali». Si duole che la corte di merito non abbia considerato che «tale illegittimo modus sia stato artatamente organizzato al solo fine di ottenere la sottoscrizione dell'impegno" contro la volontà del firmatario, come dallo stesso immediatamente eccepito», e non potersi ritenere «che un impegno fideiussorio di cotanta portata possa essere legittimamente riversato in una dichiarazione generica di nemmeno ... due righe, amalgamata in un'"informativa" ordinaria, unilaterale e ... senza alcun richiamo specifico o doppia sottoscrizione e senza indicazione di importi massimi pretendibili». I motivi, che vanno per primi -in quanto logicamente prioritari- e congiuntamente -in quanto connessi- esaminati, sono per quanto di ragione fondati e vanno accolti nei termini e nei limiti di seguito indicati. Atteso che l'interpretazione del contratto ( nonché giusta il combinato disposto di cui agli artt. 1324, 1362 c.c. ss. degli atti unilaterali: v., Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 6/5/2015, n. 9006 ), riservata al giudice del merito, è in sede di legittimità censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione ( v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296 ), il sindacato di legittimità potendo avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto ( v. Cass., 20/10/2021, n. 28996; Cass., 12/5/2020, n. 8810; Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495 ), va anzitutto osservato come ( pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso: v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758 ) risponda ad orientamento consolidato che, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, che va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato ( v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626. E, da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11092 ).Si è altresì sottolineato che nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale deve essere invero necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione, e in particolare, oltre al comportamento delle parti anche dopo la conclusione del contratto ( art. 1362, 2° co., c.c. ) ( v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21840 ), di quelli ( quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 20/10/2021, n. 28996; Cass., 10/6/2020, n. 11092; Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016; Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186; Cass., 19/3/2018, n. 6675. V. altresì Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006 ) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. (che consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13/11/2018, n. 29016) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. [che quale criterio d'interpretazione del contratto -fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale"- si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628), non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte ( v. Cass., 23/5/2011, n. 11295 ) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882)]. Sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, l'elemento letterale deve essere pertanto considerato non già isolatamente ma in correlazione con gli altri criteri ermeneutici, e prinnieramente quello funzionale, in coerenza cioè con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare ( causa concreta ) mediante la stipulazione (v. Cass., 12/11/2019, n. 11092; Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n. 23701), con la quale convenzionalmente determinano la disciplina accettata come vincolante ( art. 1372 c.c. ) del loro rapporto contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882; Cass., 6/7/2018, n. 17718). A tale stregua, l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. non consente, quale criterio d'interpretazione del contratto, di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte ( v. Cass., 23/5/2011, n. 11295 ) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale ( cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947 ). Orbene, la corte di merito è nel caso pervenuta ad un'interpretazione del negozio de quo in termini non consentanei con i suindicati principi. E' rimasto nel giudizio di merito accertato che l'odierno controricorrente ha svolto, nella sua qualità di avvocato, attività professionale nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su incarico del legale rappresentante, odierno ricorrente. Il compenso al riguardo richiesto risulta da quest'ultimo indicato in «diciotto avvisi di parcella, tutti in data 08.07.2013». L'odierno ricorrente deduce al riguardo che al relativo pagamento controparte si è obbligata «in proprio» giusta «18 dichiarazioni» intitolate «Informativa e consenso sui dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003». Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha confermato la qualificazione operata dal giudice di prime cure dell'«obbligo assunto in proprio dal geom. [OSCURATO:SOCIETA] di pagare quanto spettante all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'attività giudiziaria svolta in favore dell'Impresa» come di «natura fideiussoria», nella specie ritenuto validamente assunto per essere il relativo importo massimo «determinabile» mediante «ricorso ale tariffe professionali oppure alla liquidazione giudiziale». Orbene, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza disatteso i sopra richiamati principi. In particolare là dove, nel riformare la sentenza del giudice di prime cure, ha ravvisato l'infondatezza dei lamentati «raggiri» asseritamente posti in essere dall'odierno controricorrente, senza i quali l'odierno ricorrente deduce che «non avrebbe firmato le dichiarazioni», argomentando dal rilievo in base al quale «ben potrebbe essere che ... il geom. [OSCURATO:SOCIETA] avesse effettivamente voluto, nelle cause ... in questione, garantire personalmente l'obbligo della società da lui rappresentata di pagamento del compenso spettante all'avv. [OSCURATO:PERSONA]». Ancora, là dove, dopo aver premesso che «pur apparendo criticabile l'operato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nel predisporre le scritture in questione intitolate "Informativa e consenso sui dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003" aveva, nella parte contenente il consenso di [OSCURATO:PERSONA] reso nella sua veste di "legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", inserito, dopo le prime sei righe attinenti effettivamente al consenso sul trattamento dei dati della società da lui rappresentata, nelle successive righe 7 e 8 l'impegno già citato assunto da [OSCURATO:PERSONA] "in proprio di corrispondere personalmente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (il cui operato viene sin d'ora ratificato), rispondendone con il mio patrimonio, il compenso dovutogli per l'attività professionale prestata in tale contenzione", seguite da ulteriori quattro righe, nuovamente vertenti sul consenso al trattamento dei dati societari, senza evidenziare in alcun modo la presenza dell'elemento del tutto estraneo a quanto dal titolo del documento ci si poteva immaginare, di per sé la dichiarazione firmata dal[V]opponente/appellante», è pervenuta a ritenere non avere le suindicate scritture «contenuto illegittimo, né nella parte di consenso al trattamento dei dati societari, né in quella attinente alla dichiarazione di personale impegno al pagamento dei compensi del legale maturandi per la difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nelle controversie di volta in volta bene individuate». Atteso che il più sopra riportato assunto utilizzato per escludere l'applicabilità nella specie dell'invocato art. 1439 c.c. si appalesa invero non assurgere a ragionato argomento idoneo a fondare una logica e congrua motivazione bensì integrare una meramente apodittica e arbitraria supposizione o congettura della corte di merito, vale per altro verso osservare che anche la ravvisata validità della suddetta «dichiarazione» in termini di «personale impegno» ritenuto dall'odierno controricorrente assunto «in proprio» al «pagamento dei compensi del legale maturandi per la difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nelle controversie di volta in volta bene individuate» emerge integrare un'affermazione del tutto immotivata avuto in particolare riguardo al lamentato relativo "annegamento" «all'interno di un testo avente diverse sembianze e finalità», in contrasto in particolare con le esigenze di chiarezza e comprensibilità idonee a consentire la inequivoca manifestazione di volontà richiesta per la prestazione di fideiussione ex art. 1937 c.c. ( v. Cass., 24/2/2016, n. 3628; Cass., 2/4/2009, n. 8005; Cass., 30/10/2008, n. 26064 ) e di "solidarietà contrattuale" che si esprime nell'obbligo di buona fede o correttezza, intesa nel suo particolare significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte, non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale. Vale al riguardo ulteriormente osservare come la stessa corte di merito nell'impugnata sentenza stigmatizzi il relativo "nascondimento" all'interno di «scritture in questione intitolate "Informativa e consenso sui dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003"» ... nella parte contenente il consenso di [OSCURATO:PERSONA] reso nella sua veste di "legale rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.">>, e pertanto «vertenti sul consenso al trattamento dei dati societari», senza che risulti nemmeno «in alcun modo» evidenziata «la presenza dell'elemento del tutto estraneo a quanto dal titolo del documento ci si poteva immaginare, di per sé la dichiarazione firmata dalHopponente/appellante», per poi del tutto illogicamente ed immotivatamente concludere per la relativa validità. Atteso che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo allorquando la dichiarazione di prestare fideiussione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l'assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l'atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato ( v. Cass., 30/10/2008, n. 26064; Cass., 24/06/2004, n. 11727. E già Cass., 16/1/1976, n. 150 ), nulla sul punto risultando dalla corte di merito al riguardo affermato, alcun pregio può infatti nella specie riconoscersi al viceversa evocato principio di autoresponsabilità ( per non risultare essere stato «al geom. [OSCURATO:SOCIETA] ... impedito di legger i documenti, prima di apporvi la firma» ), atteso che ( anche al di là dei principi di tutela dell'aderente ex art. 1341 e 1342 c.c. ) l'obbligo di buona fede e correttezza, nei sopra richiamati significato e funzione, trova indubitabilmente applicazione pure in tale ipotesi.La corte di merito è invero pervenuta nell'impugnata sentenza alle raggiunte erronee conclusioni limitandosi invero a un'interpretazione meramente atomistica e formalistica dichiarazione de qua, non facendosi carico di verificare la portata delle «righe 7 e 8» delle scritture de quibus, omettendo di riguardarne il tenore letterale alla stregua dei primari criteri di interpretazione soggettiva dell'interpretazione globale ( art. 1362, 2 °co., c.c. ), sistematica (art.1363 c.c.), funzionale ( art. 1369 c.c. ) e secondo buona fede (art. 1366 c.c.), avuto specificamente e primieramente riguardo alle esigenze che con la relativa stipulazione le parti hanno inteso in concreto salvaguardare, e cioè della ragione pratica o causa concreta del negozio de quo ( cfr. Cass., 19/2/2021, n. 4571; Cass., 30/8/2019, n. 21840; Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882 ). Con unico motivo il ricorrente in via incidentale tardiva denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1346, 1418, 1938, 2233, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 1° motivo il ricorrente in via incidentale condizionata denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 2735, 61, 62 L.F., 100 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 2735, 61 L.F., 100 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. I ricorsi incidentali sono inammissibili. Essi risultano formulati in violazione dei requisiti a pena d'inammissibilità prescritti all'art. 366, 1° co. nn. 3 e 6, c.p.c., stante, da un canto, la mancanza della sommaria esposizione del fatto, e, per altro verso, il richiamo a documenti e atti del giudizio di merito ( e in particolare «i motivi di gravame di cui alla fase di merito e non esaminati in secondo grado» ) senza che gli stessi vengano debitamente riportati ( per la parte strettamente d'interesse in questa sede in quanto posta a sostegno delle mosse censure ) nel ricorso ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). Alla fondatezza nei suesposti termini e limiti del 2°, del 3 0 e del 40 motivo del ricorso principale, assorbito il 1° motivo ( con il quale il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1346, 1418, 1938, 2233, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia ritenuto che le dichiarazioni d'impegno firmate, interpretate come integranti «garanzia fideiussoria», contengano elementi da cui desumere l'importo massimo garantito, laddove «è incontestato che la clausola di cui si discute non contenga l'indicazione espressa e testuale dell'importo massimo garantito» né «elementi certi per determinare il suo oggetto» ), e dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali, consegue la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Trento, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del merito provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragione il 2°, il 3° e il 4° motivo del ricorso principale, assorbito il 1° motivo. Dichiara inammissibili i ricorsi i