Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:659
Testo integrale del provvedimento
62022TJ0456_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 18 ottobre 2023 –
BEI/Siria
(causa T‑456/22) (
1
)
«Clausola compromissoria – Accordo di prestito relativo alla progettazione, alla costruzione o all’installazione e alla messa in servizio delle infrastrutture e delle attrezzature in un paese terzo – Inadempimento del contratto – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»
1.
Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale – Applicazione della procedura in contumacia – Obbligo del Tribunale di accogliere le conclusioni del ricorrente – Presupposti – Assenza di risposta della parte convenuta nel termine prescritto
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 123, § 1)
(v. punti 19‑22, 27, 43, 48, 49)
2.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE, e dalla clausola compromissoria
(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)
(v. punti 23, 25, 26)
3.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Surrogazione dell’Unione nei diritti della Banca – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità
(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE; convenzione di Roma del 19 giugno 1980, art. 13, § 1)
(v. punti 29, 30, 32‑36, 42)
4.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Siria dei suoi obblighi contrattuali – Surrogazione dell’Unione nei diritti della Banca – Assenza – Importi dovuti che non sono stati oggetto di un’impugnazione ai sensi dell’accordo di garanzia – Ricorso proposto dalla Banca in nome proprio – Esistenza di un interesse ad agire – Ricevibilità
(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)
(v. punti 38‑42)
Dispositivo
1)
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), la somma di EUR 18440034,97, equivalente agli importi principali e agli interessi contrattuali e di mora dovuti al 30 giugno 2022 e alla BEI la somma di EUR 5405,54, corrispondente agli interessi di mora connessi alla rata dovuta il 20 maggio 2022, maturati fino al 14 giugno 2022, non garantita dall’Unione.
2)
La somma di EUR 13942526 che comprende gli importi principali è produttiva di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito n. 22057, relativo alla progettazione, alla costruzione o all’installazione e alla messa in servizio delle infrastrutture e delle attrezzature del porto di Tartous (Siria), concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 22 maggio 2003 e modificato il 17 maggio 2006, il 21 maggio 2007 e il 10 luglio 2008, a decorrere dal 30 giugno 2022 e fino alla data del pagamento.
3)
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.
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GU C 359 del 19.9.2022
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