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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2025

Cassazione n. 25453/2026

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ento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con in camera di consiglio con contraddittorio scrittoin mancanza di rituale richiesta di trattazione orale;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;preso atto che la difesa dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in funzione di giudice delriesame, annullava il provvedimento emesso in data 3/11/2025 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Trani che aveva applicato nei confronti diAntonio [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere con riferimento aireati di cui agli artt. 416, commi primo e secondo, 512 bis e 648 ter cod. pen.contestati ai capi 7-8-10-11-12-21 dell’imputazione provvisoria; per l’effettorevocava la stessa con immediata rimessione in libertà dell’indagato.Il collegio della cautela dichiarava inutilizzabili, per violazione dei limiti di cuiall’art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle operazioni di intercettazione telefonicarichiamate nelle pagg. da 78 a 125 del provvedimento cautelare (RIT n. 883/2024)sui quali si fondava essenzialmente il compendio indiziario a carico dell’indagatoAntonio [OSCURATO:PERSONA].Richiamato il disposto normativo di cui sopra ed i principi enunciati con lapronunzia a Sezioni Unite di questa Corte n. 51 del 28/11/2019-dep.2020, Cavallo,il Tribunale rilevava che le attività di intercettazione in questione erano stateautorizzate e disposte in un “diverso” procedimento penale instaurato a carico delgruppo “Sarcina” nei confronti del quale si stava indagando mediante operazionicaptative debitamente autorizzate con decreto genetico del 15 luglio 2024.I reati oggetto del titolo cautelare annullato (per i quali non è previsto l’arrestoobbligatorio in flagranza e nei quali il Pubblico Ministero si era “casualmenteimbattuto” nel corso della attività di intercettazione in corso) erano, infatti, riferibilial c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA] (di cui faceva parte, in tesi accusatoria, anche AntonioCapuano) e cioè ad una articolazione associativa diversa dal c.d. gruppo Sarcina,sia per i soggetti componenti, sia per le rispettive attività economiche esercitate;i due sodalizi descritti nelle incolpazioni provvisorie erano quindi, secondo ilTribunale, completamente autonomi e distinti tra loro; tra i reati ascritti al c.d.gruppo Sarcina (per i quali erano state originariamente autorizzate leintercettazioni) e quelli riferibili al c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA]- benchè analoghi nel titolo-non vi era alcuna connessione soggettiva, oggettiva o teleologica rilevante ai sensidell’art. 12 cod. proc. pen., non potendo essa derivare dal concorso di GiuseppinaLepore (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (coniuge diSarcina Dario) nei reati di occupazione abusiva di alloggio popolare contestati adentrambe ai capi 22 e 23.Al netto delle conversazioni ritenute inutilizzabili ed operata, pertanto, la c.d.prova di resistenza, il Tribunale affermava che il residuo compendio indiziario, dinatura documentale, non consentiva di raggiungere lo standard della gravitàindiziaria per i reati provvisoriamente addebitati a [OSCURATO:PERSONA], in quantomoglie [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA], con l’ausilio di [OSCURATO:PERSONA] ilquale, in veste di commercialista, aveva curato tali operazioni approntando negozifiduciari, indiretti o simulati, di rilievo meramente civilistico.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica del Tribunale di Trani articolando un unico motivo con il quale sideducono la violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. e la contraddittorietà dellamotivazione in punto di dichiarata inutilizzabilità delle operazioni di intercettazioneposte a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale del riesame, i delitti oggetto delle contestazioniprovvisorie elevate a carico del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sarebbero emersi casualmente esi pongono in connessione “debole” ai sensi dell’art. 371 cod. proc. pen. rispettoal reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. riferibile al gruppo Sarcina per il qualeerano state originariamente autorizzate operazioni di intercettazione.Ad avviso del ricorrente, tale assunto è erroneo poiché il collegio della cautelaavrebbe dovuto distinguere tra la prima intercettazione (dalla quale emergeva unfatto di reato riferibile al gruppo [OSCURATO:PERSONA] che, seppure effettivamente inutilizzabilesul piano indiziario, aveva costituito, tuttavia, uno spunto investigativo per dareseguito al nuovo filone di indagine) e le successive conversazioni.Proprio sulla base di tale prima captazione erano state disposte indaginipatrimoniali ricostruendo la condizione reddituale di [OSCURATO:PERSONA] e deifamiliari, anche con riferimento ai beni nella loro effettiva disponibilità, cosìoffrendo al Giudice per le indagini preliminari un quadro indiziario che delineavaa carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] la fattispecie legale di cui all’art. 512 bis cod. pen.Alla stregua di tali accertamenti, era stata, quindi, avanzata ed accolta larichiesta di intercettazione dell’utenza in uso all’indagato (RIT 883/2024) allaquale erano seguite proroghe essendo emerso un meccanismo di intestazionefittizia che vedeva coinvolti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](rispettivamente figlia e moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e il consulente [OSCURATO:PERSONA].Assume l’ufficio ricorrente che per le operazioni di intercettazione non èrichiesto che sia formalizzata una specifica imputazione del fatto oggetto diindagine, con la conseguenza che, se nel corpo della richiesta del PubblicoMinistero è descritta una condotta di reato sussumibile in una fattispecie per laquale è consentita l’attività captativa e se la richiesta viene recepita dal giudice,le operazioni medesime si radicano correttamente nell’ambito del “procedimento”già esistente e sono pienamente utilizzabili.In altri termini, se l’origine causale dell’indizio consente di orientare le indagini,l’enucleazione della condotta delittuosa permette al Giudice di vagliare la richiestadel Pubblico Ministero di “nuovi target” e poi le successive proroghe e rendeutilizzabili gli elementi successivi raccolti.Il giudizio sulla utilizzabilità, pertanto, non può essere assoluto e connesso allasola origine, ma “va compiuto decreto per decreto”.Erroneamente il Tribunale ha considerato la categoria dell’inutilizzabilità allastessa stregua della nullità con effetti “a cascata” sugli atti successivi, senzaoperare un “giudizio bipartito” che, da una parte, individui l’utilizzabilità ex art.270 cod. proc. pen. per fatti diversi da quelli dell’originario procedimento e,dall’altra, riconduca più correttamente alla disciplina degli artt. 266 e 267 codicedi rito l’attività successiva di intercettazione.Nella specie, è evidente come nell’ambito del medesimo n. 3835/24 RGNRcoesistono due diversi procedimenti in ciascuno dei quali sono state autorizzate eprorogate distinte operazioni di intercettazione la cui utilizzabilità va parametrataesclusivamente rispetto alla durata delle indagini preliminari, nel caso di speciecompiute in un tempo inferiore ad un anno rispetto alla emersione del primoindizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e pergenericità.2.

Il Pubblico Ministero ricorrente assume che - ai fini della valutazione diutilizzabilità ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. dei risultati delle operazioni diintercettazione telefonica fondanti la gravità indiziaria a carico dell’indagato DiNoia – il Tribunale del riesame avrebbe dovuto operare una distinzione tra la primaconversazione intercettata nell’ambito delle indagini in corso a carico del gruppoSarcina dalla quale era emerso un indizio di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA](effettivamente inutilizzabile, ma costituente spunto investigativo che aveva datoluogo ad indagini patrimoniali) e le captazioni successive, autorizzate dal Giudiceper le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero il quale, sulla base diquegli accertamenti svolti, aveva delineato ed enucleato un autonomo delitto dicui all’art. 512 bis cod. pen. a carico dell’indagato.Secondo il ricorrente, pertanto, nessun rilievo assume il fatto che le richiestedi autorizzazione o proroga ed i relativi decreti emessi dal Giudice per le indaginipreliminari non contenessero un formale capo di imputazione a carico deicomponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] poiché il “giudizio sulla utilizzabilità non puòessere assoluto e connesso alla sola origine, ma va compiuto decreto per decreto”,così si legge nel ricorso.Ebbene, proprio alla luce di tali prospettazioni e, segnatamente, della evocatanecessità di una valutazione “ decreto per decreto” , il Pubblico Ministero ricorrenteavrebbe dovuto non solo indicare il preciso momento dal quale le captazionidichiarate inutilizzabili erano da considerarsi, invece, autorizzate nel “medesimoprocedimento”, ma avrebbe dovuto anche materialmente allegare al ricorso sia lerichieste di autorizzazione originaria e di proroga indicanti, nell’ottica dellededuzioni proposte, il progressivo delinearsi delle ipotesi di reato iscritte a caricodel gruppo [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare all’indagato [OSCURATO:PERSONA], sia i relatividecreti autorizzativi e poi di proroga con i quali il Giudice per le indagini preliminariaveva ritenuto sussistenti gravi indizi per tali illeciti, in modo da ricostruire lasequenza procedimentale dell’intera attività captativa e verificare la fondatezza inconcreto del ricorso con il quale si deduce una supposta violazione dell’art. 270cod. proc. pen.A ciò il ricorrente non ha provveduto limitandosi a compiegare all’atto diimpugnazione una richiesta datata 25/10/2024 di proroga di intercettazione anchecon riferimento all’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] (indicato come autore diquelle riferibili al gruppo Sarcina), oltre al relativo decreto emesso dal Giudice perle indagini preliminari nel quale vi è richiamo integrale ad un precedenteprovvedimento autorizzativo emesso il 05/08/2024, ad imputazioni provvisorieelevate, tuttavia, esclusivamente a carico dei componenti di quest’ultimo gruppoe ad una annotazione di polizia giudiziaria ritenuta utile alla ricostruzione dei “ fattiper cui si procede”.L’obbligo di specificità dei motivi prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen.imponeva, evidentemente, al ricorrente l'onere di indicare precisamente e diaccludere al ricorso, per evitare di proporre un’impugnazione generica e nonautosufficiente, tutti gli atti processuali necessari per ricostruire il progressivosviluppo procedimentale dell’attività captativa ed il suo contenuto.Il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica dellafondatezza dei motivi inerenti al prospettato errore in procedendo non esoneravail ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187,comma 2, cod. proc. pen., degli elementi a sostegno dei quali si sostienel’utilizzabilità delle captazioni sull’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] onde consentireal collegio di legittimità di valutare la denunciata violazione dell’art. 270 cod. proc.pen. da parte del Tribunale del riesame.Questa Corte ha ripetutamente affermato che, qualora venga prospettata insede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è onere dellaparte che la deduce indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda edi allegare tali atti (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329, Sez.6, n. 18187 del 14/12/2017-dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007; Sez. 6, n. 36612del 19/11/2020, Grasta, Rv. 280121; Sez.5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi,Rv. 284519).Analogo onere incombe al ricorrente che, al contrario, invochi l'utilizzabilitàdelle conversazioni intercettate nel caso in cui il giudice le abbia ritenuteinutilizzabili (Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA] edaltri, Rv.243243).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il giorno 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con in camera di consiglio con contraddittorio scrittoin mancanza di rituale richiesta di trattazione orale;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;preso atto che la difesa dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in funzione di giudice delriesame, annullava il provvedimento emesso in data 3/11/2025 dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Trani che aveva applicato nei confronti diAntonio [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere con riferimento aireati di cui agli artt. 416, commi primo e secondo, 512 bis e 648 ter cod. pen.contestati ai capi 7-8-10-11-12-21 dell’imputazione provvisoria; per l’effettorevocava la stessa con immediata rimessione in libertà dell’indagato.Il collegio della cautela dichiarava inutilizzabili, per violazione dei limiti di cuiall’art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle operazioni di intercettazione telefonicarichiamate nelle pagg. da 78 a 125 del provvedimento cautelare (RIT n. 883/2024)sui quali si fondava essenzialmente il compendio indiziario a carico dell’indagatoAntonio [OSCURATO:PERSONA].Richiamato il disposto normativo di cui sopra ed i principi enunciati con lapronunzia a Sezioni Unite di questa Corte n. 51 del 28/11/2019-dep.2020, Cavallo,il Tribunale rilevava che le attività di intercettazione in questione erano stateautorizzate e disposte in un “diverso” procedimento penale instaurato a carico delgruppo “Sarcina” nei confronti del quale si stava indagando mediante operazionicaptative debitamente autorizzate con decreto genetico del 15 luglio 2024.I reati oggetto del titolo cautelare annullato (per i quali non è previsto l’arrestoobbligatorio in flagranza e nei quali il Pubblico Ministero si era “casualmenteimbattuto” nel corso della attività di intercettazione in corso) erano, infatti, riferibilial c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA] (di cui faceva parte, in tesi accusatoria, anche AntonioCapuano) e cioè ad una articolazione associativa diversa dal c.d. gruppo Sarcina,sia per i soggetti componenti, sia per le rispettive attività economiche esercitate;i due sodalizi descritti nelle incolpazioni provvisorie erano quindi, secondo ilTribunale, completamente autonomi e distinti tra loro; tra i reati ascritti al c.d.gruppo Sarcina (per i quali erano state originariamente autorizzate leintercettazioni) e quelli riferibili al c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA]- benchè analoghi nel titolo-non vi era alcuna connessione soggettiva, oggettiva o teleologica rilevante ai sensidell’art. 12 cod. proc. pen., non potendo essa derivare dal concorso di GiuseppinaLepore (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (coniuge diSarcina Dario) nei reati di occupazione abusiva di alloggio popolare contestati adentrambe ai capi 22 e 23.Al netto delle conversazioni ritenute inutilizzabili ed operata, pertanto, la c.d.prova di resistenza, il Tribunale affermava che il residuo compendio indiziario, dinatura documentale, non consentiva di raggiungere lo standard della gravitàindiziaria per i reati provvisoriamente addebitati a [OSCURATO:PERSONA], in quantomoglie [OSCURATO:PERSONA] e alla figlia [OSCURATO:PERSONA], con l’ausilio di [OSCURATO:PERSONA] ilquale, in veste di commercialista, aveva curato tali operazioni approntando negozifiduciari, indiretti o simulati, di rilievo meramente civilistico.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica del Tribunale di Trani articolando un unico motivo con il quale sideducono la violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. e la contraddittorietà dellamotivazione in punto di dichiarata inutilizzabilità delle operazioni di intercettazioneposte a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale del riesame, i delitti oggetto delle contestazioniprovvisorie elevate a carico del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sarebbero emersi casualmente esi pongono in connessione “debole” ai sensi dell’art. 371 cod. proc. pen. rispettoal reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. riferibile al gruppo Sarcina per il qualeerano state originariamente autorizzate operazioni di intercettazione.Ad avviso del ricorrente, tale assunto è erroneo poiché il collegio della cautelaavrebbe dovuto distinguere tra la prima intercettazione (dalla quale emergeva unfatto di reato riferibile al gruppo [OSCURATO:PERSONA] che, seppure effettivamente inutilizzabilesul piano indiziario, aveva costituito, tuttavia, uno spunto investigativo per dareseguito al nuovo filone di indagine) e le successive conversazioni.Proprio sulla base di tale prima captazione erano state disposte indaginipatrimoniali ricostruendo la condizione reddituale di [OSCURATO:PERSONA] e deifamiliari, anche con riferimento ai beni nella loro effettiva disponibilità, cosìoffrendo al Giudice per le indagini preliminari un quadro indiziario che delineavaa carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] la fattispecie legale di cui all’art. 512 bis cod. pen.Alla stregua di tali accertamenti, era stata, quindi, avanzata ed accolta larichiesta di intercettazione dell’utenza in uso all’indagato (RIT 883/2024) allaquale erano seguite proroghe essendo emerso un meccanismo di intestazionefittizia che vedeva coinvolti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](rispettivamente figlia e moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e il consulente [OSCURATO:PERSONA].Assume l’ufficio ricorrente che per le operazioni di intercettazione non èrichiesto che sia formalizzata una specifica imputazione del fatto oggetto diindagine, con la conseguenza che, se nel corpo della richiesta del PubblicoMinistero è descritta una condotta di reato sussumibile in una fattispecie per laquale è consentita l’attività captativa e se la richiesta viene recepita dal giudice,le operazioni medesime si radicano correttamente nell’ambito del “procedimento”già esistente e sono pienamente utilizzabili.In altri termini, se l’origine causale dell’indizio consente di orientare le indagini,l’enucleazione della condotta delittuosa permette al Giudice di vagliare la richiestadel Pubblico Ministero di “nuovi target” e poi le successive proroghe e rendeutilizzabili gli elementi successivi raccolti.Il giudizio sulla utilizzabilità, pertanto, non può essere assoluto e connesso allasola origine, ma “va compiuto decreto per decreto”.Erroneamente il Tribunale ha considerato la categoria dell’inutilizzabilità allastessa stregua della nullità con effetti “a cascata” sugli atti successivi, senzaoperare un “giudizio bipartito” che, da una parte, individui l’utilizzabilità ex art.270 cod. proc. pen. per fatti diversi da quelli dell’originario procedimento e,dall’altra, riconduca più correttamente alla disciplina degli artt. 266 e 267 codicedi rito l’attività successiva di intercettazione.Nella specie, è evidente come nell’ambito del medesimo n. 3835/24 RGNRcoesistono due diversi procedimenti in ciascuno dei quali sono state autorizzate eprorogate distinte operazioni di intercettazione la cui utilizzabilità va parametrataesclusivamente rispetto alla durata delle indagini preliminari, nel caso di speciecompiute in un tempo inferiore ad un anno rispetto alla emersione del primoindizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e pergenericità.2. Il Pubblico Ministero ricorrente assume che - ai fini della valutazione diutilizzabilità ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. dei risultati delle operazioni diintercettazione telefonica fondanti la gravità indiziaria a carico dell’indagato DiNoia – il Tribunale del riesame avrebbe dovuto operare una distinzione tra la primaconversazione intercettata nell’ambito delle indagini in corso a carico del gruppoSarcina dalla quale era emerso un indizio di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA](effettivamente inutilizzabile, ma costituente spunto investigativo che aveva datoluogo ad indagini patrimoniali) e le captazioni successive, autorizzate dal Giudiceper le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero il quale, sulla base diquegli accertamenti svolti, aveva delineato ed enucleato un autonomo delitto dicui all’art. 512 bis cod. pen. a carico dell’indagato.Secondo il ricorrente, pertanto, nessun rilievo assume il fatto che le richiestedi autorizzazione o proroga ed i relativi decreti emessi dal Giudice per le indaginipreliminari non contenessero un formale capo di imputazione a carico deicomponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] poiché il “giudizio sulla utilizzabilità non puòessere assoluto e connesso alla sola origine, ma va compiuto decreto per decreto”,così si legge nel ricorso.Ebbene, proprio alla luce di tali prospettazioni e, segnatamente, della evocatanecessità di una valutazione “ decreto per decreto” , il Pubblico Ministero ricorrenteavrebbe dovuto non solo indicare il preciso momento dal quale le captazionidichiarate inutilizzabili erano da considerarsi, invece, autorizzate nel “medesimoprocedimento”, ma avrebbe dovuto anche materialmente allegare al ricorso sia lerichieste di autorizzazione originaria e di proroga indicanti, nell’ottica dellededuzioni proposte, il progressivo delinearsi delle ipotesi di reato iscritte a caricodel gruppo [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare all’indagato [OSCURATO:PERSONA], sia i relatividecreti autorizzativi e poi di proroga con i quali il Giudice per le indagini preliminariaveva ritenuto sussistenti gravi indizi per tali illeciti, in modo da ricostruire lasequenza procedimentale dell’intera attività captativa e verificare la fondatezza inconcreto del ricorso con il quale si deduce una supposta violazione dell’art. 270cod. proc. pen.A ciò il ricorrente non ha provveduto limitandosi a compiegare all’atto diimpugnazione una richiesta datata 25/10/2024 di proroga di intercettazione anchecon riferimento all’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] (indicato come autore diquelle riferibili al gruppo Sarcina), oltre al relativo decreto emesso dal Giudice perle indagini preliminari nel quale vi è richiamo integrale ad un precedenteprovvedimento autorizzativo emesso il 05/08/2024, ad imputazioni provvisorieelevate, tuttavia, esclusivamente a carico dei componenti di quest’ultimo gruppoe ad una annotazione di polizia giudiziaria ritenuta utile alla ricostruzione dei “ fattiper cui si procede”.L’obbligo di specificità dei motivi prescritto dall’art. 581 cod. proc. pen.imponeva, evidentemente, al ricorrente l'onere di indicare precisamente e diaccludere al ricorso, per evitare di proporre un’impugnazione generica e nonautosufficiente, tutti gli atti processuali necessari per ricostruire il progressivosviluppo procedimentale dell’attività captativa ed il suo contenuto.Il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica dellafondatezza dei motivi inerenti al prospettato errore in procedendo non esoneravail ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187,comma 2, cod. proc. pen., degli elementi a sostegno dei quali si sostienel’utilizzabilità delle captazioni sull’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] onde consentireal collegio di legittimità di valutare la denunciata violazione dell’art. 270 cod. proc.pen. da parte del Tribunale del riesame.Questa Corte ha ripetutamente affermato che, qualora venga prospettata insede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è onere dellaparte che la deduce indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda edi allegare tali atti (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329, Sez.6, n. 18187 del 14/12/2017-dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007; Sez. 6, n. 36612del 19/11/2020, Grasta, Rv. 280121; Sez.5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi,Rv. 284519).Analogo onere incombe al ricorrente che, al contrario, invochi l'utilizzabilitàdelle conversazioni intercettate nel caso in cui il giudice le abbia ritenuteinutilizzabili (Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA] edaltri, Rv.243243). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il giorno 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
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