CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44499/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Agrigento, con l'ordinanza in epigrafe indicata revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena (subordinata alla demolizione del manufatto abusivo) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sentenza del 10 novembre 2009, del Tribunale di Agrigento. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con distinti motivi di ricorso: violazione di legge (art. 163, 164, 165, 168 cod. pen., 7 legge 47 del 1985 e 31 d.P.R. 380/2001). La demolizione risultava impossibile come emergente dalla consulenza depositata (con pericolo di danneggiamento anche di parti regolari); nessuna motivazione poi sulla sanatoria n. 81/2008 che si pone in contrasto con la revoca della sospensione in quanto esclude la demolizione. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità. 3. 1. L'ordinanza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come nessun adempimento della demolizione era stato effettuato dalla ricorrente. La demolizione non è stata ritenuta impossibile neanche dal consulente di parte, ma solo difficoltosa. Su questi aspetti il ricorso non si confronta. Relativamente alla sanatoria deve confermarsi la costante giurisprudenza di questa Corte che esclude l'incidenza di una sanatoria sulla revoca della sospensione condizionale della pena: "Il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto la revoca opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice" (Sez. 3, Sentenza n. 19387 del 27/04/2016 Cc. - dep. 10/05/2016 - Rv. 267109 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]