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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 29549/2026

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vale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuca Sciarretta che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 10 luglio 2025 la Corte di appello di Catanzaro hariformato la sentenza del Tribunale di Crotone del 17 luglio 2023, emessa neiconfronti del ricorrente, qualificando il fatto a norma dell'art. 612 comma 2 e 3cod. pen. - in luogo di art. 337 cod. pen. - e, con la già riconosciuta attenuante dicui all'art. 89 cod. pen. equivalente all'aggravante del comma 2 dell'art. 612 cod.pen., ha rideterminato la pena nella misura di 500,00 euro di multa.2.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro proponericorso con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento allaerronea riqualificazione del fatto contestato di resistenza a pubblico ufficiale inquello di minaccia aggravata, in particolare per aver escluso la sussistenza delcollegamento funzionale e teleologico tra il comportamento violento realizzato dalCarnovale e l'atto d'ufficio che i pubblici ufficiali precedenti stavano compiendo,ovvero il trasferimento di altri detenuti nella cosiddetta area socialità; la condottaascrivibile al ricorrente costituisce diretta conseguenza della reazione all'atto diufficio in corso di svolgimento, ed era diretta a ostacolare, turbare o comunquecompromettere il regolare trasferimento e accompagnamento degli altri detenutinell'area socialità; ricorre pertanto il nesso funzionale teleologico tra la condottaviolenta realizzata e l'atto d'ufficio con conseguente integrazione della contestatafattispecie di resistenza pubblico ufficiale.3. [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nota scritta conla quale chiede di rigettare il ricorso ovvero dichiarare l'estinzione del reato perintervenuto decorso dei termini di prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

In via preliminare si osserva che il ricorrente, pur evocando vizi diviolazione di legge e vizi della motivazione ha, di fatto, sollecitato una riletturadelle prove acquisite in dibattimento.Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazionela possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura,sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storicadei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti diprova; sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censureche attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifestaillogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo.3.

Il Procuratore ricorrente lamenta l’errata qualificazione giuridica mettendoin evidenza vizi di motivazione, anche per travisamento della prova.La doglianza è in fatto, in quanto finalizzata ad una differente ricostruzionedella vicenda fattuale rispetto al quale il percorso argomentativo seguito dalgiudice di secondo grado non può essere qualificato come manifestamente illogico.La decisione della Corte d’Appello, pur succinta, appare sufficientementeargomentata e giuridicamente corretta, in quanto la condotta del [OSCURATO:PERSONA] (lanciodi uno sgabello in direzione degli agenti penitenziari, dopo aver appreso di nonpoter essere condotto ‘in socialità’) è stata ritenuta non diretta a costringere ipubblici ufficiali a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un attodell'ufficio, né ad opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, ma semplicementead esternare in modo volgare e genericamente minaccioso il proprio disappunto.4.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifestainfondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le causedi non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizionedel reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, comerichiesto dal difensore (in questo senso Sez.

U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000,D.L., Rv. 217266 - 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuca Sciarretta che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 10 luglio 2025 la Corte di appello di Catanzaro hariformato la sentenza del Tribunale di Crotone del 17 luglio 2023, emessa neiconfronti del ricorrente, qualificando il fatto a norma dell'art. 612 comma 2 e 3cod. pen. - in luogo di art. 337 cod. pen. - e, con la già riconosciuta attenuante dicui all'art. 89 cod. pen. equivalente all'aggravante del comma 2 dell'art. 612 cod.pen., ha rideterminato la pena nella misura di 500,00 euro di multa.2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro proponericorso con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento allaerronea riqualificazione del fatto contestato di resistenza a pubblico ufficiale inquello di minaccia aggravata, in particolare per aver escluso la sussistenza delcollegamento funzionale e teleologico tra il comportamento violento realizzato dalCarnovale e l'atto d'ufficio che i pubblici ufficiali precedenti stavano compiendo,ovvero il trasferimento di altri detenuti nella cosiddetta area socialità; la condottaascrivibile al ricorrente costituisce diretta conseguenza della reazione all'atto diufficio in corso di svolgimento, ed era diretta a ostacolare, turbare o comunquecompromettere il regolare trasferimento e accompagnamento degli altri detenutinell'area socialità; ricorre pertanto il nesso funzionale teleologico tra la condottaviolenta realizzata e l'atto d'ufficio con conseguente integrazione della contestatafattispecie di resistenza pubblico ufficiale.3. [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nota scritta conla quale chiede di rigettare il ricorso ovvero dichiarare l'estinzione del reato perintervenuto decorso dei termini di prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In via preliminare si osserva che il ricorrente, pur evocando vizi diviolazione di legge e vizi della motivazione ha, di fatto, sollecitato una riletturadelle prove acquisite in dibattimento.Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazionela possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre aquella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura,sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storicadei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti diprova; sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censureche attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifestaillogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo.3. Il Procuratore ricorrente lamenta l’errata qualificazione giuridica mettendoin evidenza vizi di motivazione, anche per travisamento della prova.La doglianza è in fatto, in quanto finalizzata ad una differente ricostruzionedella vicenda fattuale rispetto al quale il percorso argomentativo seguito dalgiudice di secondo grado non può essere qualificato come manifestamente illogico.La decisione della Corte d’Appello, pur succinta, appare sufficientementeargomentata e giuridicamente corretta, in quanto la condotta del [OSCURATO:PERSONA] (lanciodi uno sgabello in direzione degli agenti penitenziari, dopo aver appreso di nonpoter essere condotto ‘in socialità’) è stata ritenuta non diretta a costringere ipubblici ufficiali a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un attodell'ufficio, né ad opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, ma semplicementead esternare in modo volgare e genericamente minaccioso il proprio disappunto.4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifestainfondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le causedi non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizionedel reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, comerichiesto dal difensore (in questo senso Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000,D.L., Rv. 217266 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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