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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06603/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i delitti di ricorso abusivo al credito e bancarotta semplice; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ravvisato la sussistenza della contestata recidiva ritenendo dimostrativa della negativa personalità dell'imputato la reiterazione di analoghi reati, anche in contesti diversi e territorialmente lontani, avvalendosi anche dei familiari, nonostante la condanna irrevocabile per analoghi fatti, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01) e conforme a legge poiché non fondata solo sull'arco temporale della realizzazione dei fatti ma frutto di un esame in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la precedente condanna (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022 - dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01; Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; difatti, è stata ritenuta la recidiva specifica e non anche quella infraquinquennale (neppure contestata), valorizzando nell'ottica della maggiore pericolosità delinquere dimostrata dal ricorrente, la data in cui la precedente sentenza è divenuta irrevocabile, ossia il 10 ottobre 2005, rispetto alla commissione dei nuovi illeciti quale indice dimostrativo dell'inidoneità di tale dictum a dissuadere il Rossano dal delinquere ulteriormente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per i delitti di ricorso abusivo al credito e bancarotta semplice; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ravvisato la sussistenza della contestata recidiva ritenendo dimostrativa della negativa personalità dell'imputato la reiterazione di analoghi reati, anche in contesti diversi e territorialmente lontani, avvalendosi anche dei familiari, nonostante la condanna irrevocabile per analoghi fatti, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01) e conforme a legge poiché non fondata solo sull'arco temporale della realizzazione dei fatti ma frutto di un esame in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la precedente condanna (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022 - dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01; Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; difatti, è stata ritenuta la recidiva specifica e non anche quella infraquinquennale (neppure contestata), valorizzando nell'ottica della maggiore pericolosità delinquere dimostrata dal ricorrente, la data in cui la precedente sentenza è divenuta irrevocabile, ossia il 10 ottobre 2005, rispetto alla commissione dei nuovi illeciti quale indice dimostrativo dell'inidoneità di tale dictum a dissuadere il Rossano dal delinquere ulteriormente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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