CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 18754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25173-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - avverso la sentenza n. 893/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace, nell'anno 2018, aveva rigettato l'opposizione dello stesso avverso l'ordinanza del prefetto che gli aveva intimato il pagamento della somma di C. 3.096,00 per l'emissione di tre assegni bancari in difetto di provvista nella qualità di legale rappresentante della HD Costruzioni s.r.I.. 1.2. Il tribunale, in particolare, dichiaratamente condividendo la decisione assunta dal giudice di pace, ha ritenuto che gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della I. n. 386 del 1990 possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l'autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente, e che, di conseguenza, soggetto attivo di tali illecito può essere anche colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia emesso l'assegno nella qualità di legale rappresentante della stessa, non potendosi, per contro, affermare, come pretende l'appellante, che la norma farebbe riferimento al traente, che nel caso in esame sarebbe la società, poiché, in realtà, l'impiego della locuzione "chiunque emette" comporta che il destinatario della sanzione è il soggetto che abbia materialmente emesso l'assegno in difetto di provvista in quanto tenuto a verificare l'esistenza della capienza della provvista. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 28/9/2021, ha chiesto, per un unico motivo, la cassazione della sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia-[OSCURATO:PERSONA] del Governo è rimasta intimata. 2.3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della I. n. 386 del 1990, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il destinatario della sanzione è i.1--d-éstinatario della sanzione è /qualunque soggetto che Ric. 2021 n. 25173 - Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022 abbia materialmente emesso l'assegno in difetto di provvista senza, tuttavia, considerare che la sanzione può essere inflitta soltanto nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato protestato per mancata autorizzazione del trattario, e quindi senza alcuna rappresentanza di terzo, ovvero nel caso in cui il protesto sia stato levato per difetto di provvista di un assegno senza la spendita del nome del soggetto rappresentato. 3.2. Il motivo è infondato. Costituisce principio consolidato espresso da questa Corte quello secondo cui gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della I. n. 386 del 1990 possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l'autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente (Cass. n. 3451 del 2018; Cass. n. 10417 del 2010), con la conseguenza che colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia emesso l'assegno, com'è accaduto nel caso in esame, nella qualità di amministratore della stessa e suo legale rappresentante, è passivamente legittimato a subirne, quale autore materiale del fatto illecito, le sanzioni amministrative ivi previste: fermo restando, naturalmente, che, ove l'assegno sia stato dichiaratamente emesso in nome e per conto della società intestataria del conto corrente, il protesto dev'essere elevato esclusivamente nei confronti di quest'ultima (Cass. n. 25371 del 2013, secondo la quale, in effetti, in tema di assegno bancario emesso dal rappresentante e tratto su di un conto corrente intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza, con la conseguenza che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere Ric. 2021 n. 25173 - Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022 elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto: in applicazione del menzionato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da un amministratore di condominio che si doleva dell'elevazione nei suoi confronti del protesto di un assegno bancario rimasto insoluto e tratto sul conto corrente del condominio, assegno dallo stesso sottoscritto senza specificazione della propria qualità). 4. In definitiva, tenuto conto della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata non già in ragione del contenuto precettivo della norma e del suo presunto contrasto ai precetti costituzionali ma solo del dubbio interpretativo esposto al riguardo dal ricorrente e dell'incertezza applicativa (in realtà, come visto, insussistente) cui, a seguire quel dubbio, la norma si presterebbe "nella parte in cui non permette di individuare con certezza il destinatario delle sanzioni", che è, invece, chiunque materialmente emette l'assegno, il ricorso dev'essere rigettato. 5. Nulla per le spese di lite non avendo la resistente notificato il controricorso. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza—dei, Ric. 2021 n. 25173 - Sez. 6-2 - C.C. del 5 maggio 2022 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 5 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]