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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 dicembre 2023

Cassazione n. 35935/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8611/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.15573/2022 depositata il 24/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] (intestata “Presidente” per mero errore materiale) e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che si deve provvedere sulle spese a favore della parte resistente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 21/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8611/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.15573/2022 depositata il 24/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] (intestata “Presidente” per mero errore materiale) e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che si deve provvedere sulle spese a favore della parte resistente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 21/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35935/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris