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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2022

Cassazione n. 43229/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FIORENZA Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 21/3/2022 del G.i.p. del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente in data 1 ottobre 2022, con la quale si insiste nel merito per l'annullamento della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano -che aveva disposto in data 30 luglio 2021, su conforme richiesta del Pubblico ministero, l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen.- ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, che, trascorsi oltre 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui all'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., aveva trasmesso il fascicolo al G.i.p. in data 18 marzo 2021, senza che -deduce il ricorrente- alla persona offesa fosse concretamente offerta la possibilità di accedere al fascicolo cartaceo per prendere visione degli atti di indagine.

Il ricorrente, a ministero del difensore abilitato al patrocino, fa rilevare:

1.1. vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito, in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di forza maggiore, atteso che gli atti erano stati trasmessi al G.i.p. prima ancora che alla persona offesa fosse consentito di accedere al fascicolo cartaceo, in contrasto, peraltro, con quanto dispone la circolare n. 44/2020 emessa dal Procuratore della Repubblica, d'intesa con il dirigente della Segreteria.

In particolare, la persona offesa, edotta della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, si era già recata presso gli uffici TIAP della Procura in data 30 marzo 2021 -previo appuntamento- per visionare il fascicolo, che era disponibile solo in forma digitale; veniva pertanto fissato nuovo appuntamento per il 20 aprile successivo, data in cui la persona offesa risultava impedita; nuovo incontro era fissato quindi per il 10 maggio, ma ancora una volta non era disponibile il fascicolo cartaceo, perché già trasmesso all'ufficio G.i.p..

La persona offesa provvedeva quindi ad inoltrare richiesta diretta alla cancelleria del G.i.p., ove veniva edotta del fatto che il fascicolo era stato colà trasmesso sin dal 18 marzo 2021.

Il che avrebbe comunque inibito alla persona offesa di proporre tempestiva opposizione alla richiesta di archiviazione, tenuto anche conto dell'emergenza sanitaria in atto, che impediva di fatto il libero accesso agli uffici ed anche in violazione della circolare n. 44 del 2020, che prevedeva la decorrenza dei termini processuali dalla data di accesso al fascicolo.

1.2. Venivano ancora dedotti: la inosservanza della legge processuale ed il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., per aver il giudice erroneamente ritenuto che la persona offesa fosse rimasta inerte e non si fosse attivata prima del 9 marzo 2022, per riuscire a prendere visione del fascicolo, a seguito della comunicazione resa dalla segreteria del Pubblico ministero in data 3 giugno 2021, allorquando il richiedente era edotto dell'avvenuta trasmissione del fascicolo cartaceo all'ufficio G.i.p. dal 18 marzo 2021, senza considerare la necessità di appuntamento per l'accesso agli uffici, nel periodo della pandemia, nonché del fatto che tale richiesta era stata formulata dalla parte, senza ottenere risposta.

Il ricorrente lamenta pertanto inosservanza di quanto dispone l'art. 175 del codice di rito, individuando non già nell'inerzia della persona offesa, bensì nella disfunzione dell'ufficio la forza maggiore posta a fondamento della istanza di restituzione nel termine. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, giacché, per un verso, la persona offesa, non essendo parte, non può agire per la rimessione in termini funzionale ad esercitare la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione; per altro verso, la richiesta di rimessione in termini non è consentita, perché l'istituto processuale presuppone la violazione di un termine perentorio, che nel caso di specie tale non è.

Del resto, l'ordinamento processuale vigente pone, all'art. 410 bis cod. proc. pen., a tutela dell'interesse della persona offesa, nei casi tipici di nullità indicati al comma 1 del citato articolo, solo l'istituto del reclamo, disciplinato al successivo comma 3.

2.1. Quanto al primo profilo di rilevata inammissibilità, l'istituto della restituzione nel termine è disciplinato dal codice di rito vigente al Libro II (dedicato agli atti del processo), Titolo VI (dedicato ai termini processuali), art. 175, ed indica tra i soggetti legittimati alla restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza (art. 173 cod. proc. pen.) solo il Pubblico ministero, le parti privaste e i difensori.

Il codice di rito vigente indica al Libro I (dedicato ai soggetti del processo), Titolo VI, le prerogative della persona offesa (art. 90, diritti e facoltà), specificando al successivo art. 90 bis quali sono le informazioni che la stessa ha diritto di ricevere nel corso del procedimento.

La facoltà di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione è indicata al comma 1, lett. e), dell'articolo da ultimo citato; le forme di esercizio di fale facoltà sono invece indicate, nel Libro V, all'art. 408 del codice di rito.

Orbene, non tutti i soggetti indicati nel Libro I del codice di rito sono "parti" nel processo, certamente non è "parte" la polizia giudiziaria, neppure è parte, in quanto potenzialmente destinata a divenire tale nel processo con la costituzione di parte civile, la persona offesa, definita in giurisprudenza parte solo potenziale (tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 5, n. 20639 del 12/03/2021, Rv. 281257).

Proprio in ragione di tale destinazione potenziale, questa Corte (Sez. 3, n. 18844 del 5/2/2019, Rv. 275742-02; Sez. 5, n. 8543 del 15/1/2021, Rv. 280537; Sez. 5, n. 18712 del 22/4/2022, Rv. 283012) ha, in tempi recenti e con orientamento non certo uniforme (in senso contrario al principio che si legge nelle massime appena indicate, v.

Sez. 5, n. 10111 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262747; Sez. 2, n. 20764 del 12/3/2019, Rv. 276055), dato la stura ad una lettura non rigida del termine "parte", usata dal legislatore processuale all'art. 175 del codice di rito, limitando tuttavia tale apertura ermeneutica alla vocazione della "persona" a divenire "parte" nel processo, per tutelare i propri interessi lesi dalla condotta di reato.

Si può dunque affermare che la facoltà di chiedere la restituzione nel termine perentorio, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., spetta alla persona offesa, in quanto funzionale a guadagnare nel processo la qualità di parte civile.

Consegue che tale facoltà non può essere esercitata se non è strettamente funzionale a tale trasformazione.

2.2. Inoltre, come ha pure osservato il Procuratore generale con la requisitoria scritta del 15 settembre 2022, la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 39778 del 27/05/2014, Rv. 260459; Sez. 5, n. 52755 del 20/9/2017, n.m.) riconosce al termine di venti giorni, di cui all'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., natura meramente ordinatoria (contra, Sez. 6, n. 1574 del 29/03/2000, Rv. 217131), giacché alcuna radicale sanzione processuale presidia l'osservanza del detto termine.

Sicché, a far data dalla scadenza del termine il Pubblico ministero provvede alla trasmissione del relativo fascicolo all'ufficio G.i.p., senza che ciò precluda -attesa la natura ordinatoria del detto termine- alla persona offesa di proporre opposizione, sia pur tardiva, con il rischio, tuttavia, che il giudice possa intervenire in qualsiasi momento.

La persona offesa avrebbe pertanto potuto proporre opposizione sino alla data di adozione del decreto di archiviazione (Sez. 5, n. 42791 del 19/09/2016, Rv. 268459).

La natura non perentoria del termine posto al comma 3 dell'art. 408 del codice di rito preclude pertanto l'accesso all'istituto della restituzione nel termine, previsto dal legislatore processuale quale rimedio avverso l'incolpevole superamento dei soli termini definiti perentori ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen..

2.3. La ratio della rilevata inammissibilità avvince anche il secondo motivo di ricorso.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi di quanto dispone il comma 1 dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La novità della questione proposta preclude l'applicazione della sanzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di FIORENZA Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza in data 21/3/2022 del G.i.p. del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte prodotte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente in data 1 ottobre 2022, con la quale si insiste nel merito per l'annullamento della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano -che aveva disposto in data 30 luglio 2021, su conforme richiesta del Pubblico ministero, l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen.- ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, che, trascorsi oltre 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui all'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., aveva trasmesso il fascicolo al G.i.p. in data 18 marzo 2021, senza che -deduce il ricorrente- alla persona offesa fosse concretamente offerta la possibilità di accedere al fascicolo cartaceo per prendere visione degli atti di indagine. Il ricorrente, a ministero del difensore abilitato al patrocino, fa rilevare: 1.1. vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito, in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di forza maggiore, atteso che gli atti erano stati trasmessi al G.i.p. prima ancora che alla persona offesa fosse consentito di accedere al fascicolo cartaceo, in contrasto, peraltro, con quanto dispone la circolare n. 44/2020 emessa dal Procuratore della Repubblica, d'intesa con il dirigente della Segreteria. In particolare, la persona offesa, edotta della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, si era già recata presso gli uffici TIAP della Procura in data 30 marzo 2021 -previo appuntamento- per visionare il fascicolo, che era disponibile solo in forma digitale; veniva pertanto fissato nuovo appuntamento per il 20 aprile successivo, data in cui la persona offesa risultava impedita; nuovo incontro era fissato quindi per il 10 maggio, ma ancora una volta non era disponibile il fascicolo cartaceo, perché già trasmesso all'ufficio G.i.p.. La persona offesa provvedeva quindi ad inoltrare richiesta diretta alla cancelleria del G.i.p., ove veniva edotta del fatto che il fascicolo era stato colà trasmesso sin dal 18 marzo 2021. Il che avrebbe comunque inibito alla persona offesa di proporre tempestiva opposizione alla richiesta di archiviazione, tenuto anche conto dell'emergenza sanitaria in atto, che impediva di fatto il libero accesso agli uffici ed anche in violazione della circolare n. 44 del 2020, che prevedeva la decorrenza dei termini processuali dalla data di accesso al fascicolo. 1.2. Venivano ancora dedotti: la inosservanza della legge processuale ed il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., per aver il giudice erroneamente ritenuto che la persona offesa fosse rimasta inerte e non si fosse attivata prima del 9 marzo 2022, per riuscire a prendere visione del fascicolo, a seguito della comunicazione resa dalla segreteria del Pubblico ministero in data 3 giugno 2021, allorquando il richiedente era edotto dell'avvenuta trasmissione del fascicolo cartaceo all'ufficio G.i.p. dal 18 marzo 2021, senza considerare la necessità di appuntamento per l'accesso agli uffici, nel periodo della pandemia, nonché del fatto che tale richiesta era stata formulata dalla parte, senza ottenere risposta. Il ricorrente lamenta pertanto inosservanza di quanto dispone l'art. 175 del codice di rito, individuando non già nell'inerzia della persona offesa, bensì nella disfunzione dell'ufficio la forza maggiore posta a fondamento della istanza di restituzione nel termine. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, giacché, per un verso, la persona offesa, non essendo parte, non può agire per la rimessione in termini funzionale ad esercitare la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione; per altro verso, la richiesta di rimessione in termini non è consentita, perché l'istituto processuale presuppone la violazione di un termine perentorio, che nel caso di specie tale non è. Del resto, l'ordinamento processuale vigente pone, all'art. 410 bis cod. proc. pen., a tutela dell'interesse della persona offesa, nei casi tipici di nullità indicati al comma 1 del citato articolo, solo l'istituto del reclamo, disciplinato al successivo comma 3. 2.1. Quanto al primo profilo di rilevata inammissibilità, l'istituto della restituzione nel termine è disciplinato dal codice di rito vigente al Libro II (dedicato agli atti del processo), Titolo VI (dedicato ai termini processuali), art. 175, ed indica tra i soggetti legittimati alla restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza (art. 173 cod. proc. pen.) solo il Pubblico ministero, le parti privaste e i difensori. Il codice di rito vigente indica al Libro I (dedicato ai soggetti del processo), Titolo VI, le prerogative della persona offesa (art. 90, diritti e facoltà), specificando al successivo art. 90 bis quali sono le informazioni che la stessa ha diritto di ricevere nel corso del procedimento. La facoltà di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione è indicata al comma 1, lett. e), dell'articolo da ultimo citato; le forme di esercizio di fale facoltà sono invece indicate, nel Libro V, all'art. 408 del codice di rito. Orbene, non tutti i soggetti indicati nel Libro I del codice di rito sono "parti" nel processo, certamente non è "parte" la polizia giudiziaria, neppure è parte, in quanto potenzialmente destinata a divenire tale nel processo con la costituzione di parte civile, la persona offesa, definita in giurisprudenza parte solo potenziale (tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 5, n. 20639 del 12/03/2021, Rv. 281257). Proprio in ragione di tale destinazione potenziale, questa Corte (Sez. 3, n. 18844 del 5/2/2019, Rv. 275742-02; Sez. 5, n. 8543 del 15/1/2021, Rv. 280537; Sez. 5, n. 18712 del 22/4/2022, Rv. 283012) ha, in tempi recenti e con orientamento non certo uniforme (in senso contrario al principio che si legge nelle massime appena indicate, v. Sez. 5, n. 10111 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262747; Sez. 2, n. 20764 del 12/3/2019, Rv. 276055), dato la stura ad una lettura non rigida del termine "parte", usata dal legislatore processuale all'art. 175 del codice di rito, limitando tuttavia tale apertura ermeneutica alla vocazione della "persona" a divenire "parte" nel processo, per tutelare i propri interessi lesi dalla condotta di reato. Si può dunque affermare che la facoltà di chiedere la restituzione nel termine perentorio, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., spetta alla persona offesa, in quanto funzionale a guadagnare nel processo la qualità di parte civile. Consegue che tale facoltà non può essere esercitata se non è strettamente funzionale a tale trasformazione. 2.2. Inoltre, come ha pure osservato il Procuratore generale con la requisitoria scritta del 15 settembre 2022, la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 39778 del 27/05/2014, Rv. 260459; Sez. 5, n. 52755 del 20/9/2017, n.m.) riconosce al termine di venti giorni, di cui all'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., natura meramente ordinatoria (contra, Sez. 6, n. 1574 del 29/03/2000, Rv. 217131), giacché alcuna radicale sanzione processuale presidia l'osservanza del detto termine. Sicché, a far data dalla scadenza del termine il Pubblico ministero provvede alla trasmissione del relativo fascicolo all'ufficio G.i.p., senza che ciò precluda -attesa la natura ordinatoria del detto termine- alla persona offesa di proporre opposizione, sia pur tardiva, con il rischio, tuttavia, che il giudice possa intervenire in qualsiasi momento. La persona offesa avrebbe pertanto potuto proporre opposizione sino alla data di adozione del decreto di archiviazione (Sez. 5, n. 42791 del 19/09/2016, Rv. 268459). La natura non perentoria del termine posto al comma 3 dell'art. 408 del codice di rito preclude pertanto l'accesso all'istituto della restituzione nel termine, previsto dal legislatore processuale quale rimedio avverso l'incolpevole superamento dei soli termini definiti perentori ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen.. 2.3. La ratio della rilevata inammissibilità avvince anche il secondo motivo di ricorso. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi di quanto dispone il comma 1 dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La novità della questione proposta preclude l'applicazione della sanzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i
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