CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45135/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 14/10/2019 confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica che, in data 29/3/2017, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato p. e p. dagli artt. 110, 624 e 625 co. 1 nn. 2) e 5) cod. pen. perché, in concorso tra loro, al fine di trame profitto, si impossessavano di n. 16 animali da cortile (n. 8 maiali, n. 5 pavoni, n. 3 galline), sottraendoli al proprietario [OSCURATO:PERSONA], che li deteneva in un fondo di sua proprietà; con le aggravanti di aver commesso il fatto in numero di tre persone e con violenza sulle cose, consistita nel tagliare la recinzione perimetrale de! fondo, nel danneggiare la porta di ingresso del capannone dove si trovavano gli animali e nel tagliare i fili delle telecamere ivi collocate; e Licata, 18.1.2012, Il giudice di primo grado aveva condannato gli imputati alla pena di anni tre di reclusione ed euro 250 di multa ciascuno, oltre a quella accessoria della inter- dizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché al risarcimento del danno patito dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per la cui quantificazione rimetteva ad altra sede. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo, con un unico mo- tivo, di seguito enunciatO nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. mancanza, contrad- dittorietà o manifesta illogicità della motivazione assumendosi che la ricostruzione dei fatti, operata dalla Corte territoriale, presenterebbe una valutazione parcelliz- zata ed atomistica degli indizi, presi in considerazione uno ad uno e scartati nella loro potenzialità dimostrativa, tale da vulnerarne valenza e spessore, senza una più ampia e completa valutazione, trascurando la valorizzazione che le tessere del mosaico indiziario assumono nella valutazione sinergica. Una valutazione necessariamente unitaria e complessiva di tutti i risultati pro- batori - si sostiene in ricorso- avrebbe condotto all'unica soluzione ragionevol- mente sostenibile, ovvero quella del riconoscimento dell'assoluta innocenza degli imputati. Nel caso concreto si ritiene che gli elementi di prova a carico degli odierni ricorrenti non fossero dotati di un'efficacia dimostrativa sufficiente nei termini in- dicati. A fondamento della affermazione di colpevolezza sono state poste le dichia- razioni della persona offesa, che aveva dichiarato di avere riconosciuto negli odierni ricorrenti» soggetti ripresi dal sistema di videosorveglianza attivo nell'im- mobile al momento del fatto. Viene ricordato come le dichiarazioni della persona offesa possono essere le- gittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabi- lità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che pe- raltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui ven- gono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Ci si duole che la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, abbia attribuito un valore altamente probatorio ad un filmato, visionato in camera di consiglio e non in contraddittorio, e che in ogni caso, a fronte della non nitidezza delle immagini, aveva riscontrato la necessità di nominare un perito per far risal- tare i tratti somatici dei soggetti ivi immortalati. Ebbene, il perito, all'esito di una accurata attività preliminare, era giunto a ritenere di non poter portare a compimento l'incarico per via della scarsa qualità del video e perché i soggetti erano stati ripresi da una distanza tale da non far emergere particolari antropometrici utili ed allora non si comprenderebbe il per- corso logico-giuridico seguito dal giudice del gravame del merito per giungere ad una pronuncia di condanna, atteso che dall'espletamento della perizia nessun dato nuovo ed incontrovertibile era stato acquisito. Si sostiene, perciò, che la Corte territoriale, dopo tale primo approccio valu- tativo, avrebbe dovuto procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli ele- menti acquisiti, soprattutto alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il perito no- minato. Ma soprattutto si lamenta che, dopo aver ritenuto indispensabile ai fini del decidere l'espletamento di una perizia (avendo rilevato, a fronte della non niti- dezza delle immagini, la necessità di demandare ad un esperto il compito di far risaltare i tratti somatici dei tre soggetti ivi immortalati), non si capisce come, nonostante l'esito neutrale della perizia stessa, il giudice del gravame del merito abbia deciso di confermare la sentenza di primo grado riconoscendo gli odierni ricorrenti colpevoli. La mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte - secondo la tesi propo- sta in ricorso- sarebbe lampante nella parte in cui si ritiene, dapprima, necessario l'espletamento della perizia per poi addivenire ad una decisione di condanna, oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza di riscontri certi. Lo stesso elemento probatorio, dunque, privo di valore prima e dopo la peri- zia, sarebbe stato ritenuto decisivo per la formazione del convincimento del Colle- gio emergendo palesemente la difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che la Corte territoriale ne ha tratto. Si assume che la sentenza impugnata sarebbe incompleta, per non avere va- gliato tutti gli elementi decisivi a disposizione che, se valutati, avrebbero potuto avere concreta incidenza sul giudizio.La valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume illogica e contraddittoria, sarebbe stata condotta dai giudici di appello secondo un iter logico che, sviluppatosi in stretta ed essenziale correlazione con lo sviluppo decisionale della sentenza di primo grado (il richiamo è a pag. 5 della sentenza impugnata, ove si fa riferimento alla deposizione del teste Calatozzo, escusso nel giudizio di primo grado), avrebbe fornito, con argomentazioni basate su una valutazione delle risultanze probatorie non esauriente e persuasiva, una ricostruzione della vicenda errata frutto di un percorso motivazionale illogico che avrebbe escluso elementi che avrebbero potuto portare inequivocabilmente a opposta e diversa conclusione. S<Ithiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto "confermare, in punto di legittimità, l'im- pugnata sentenza con la condanna, esecutiva ex lege, degli imputati al risarci- mento dei danni patrimoniali e morali patiti dal Tabone, odierna parte civile costi- tuita, determinati in C 20.000,00 (euro Ventimila/00), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'accadimento dei fatti sino al soddisfo oltre spese legali con emissione dei provvedimenti di conseguenza; nel caso non si possa procedere immediatamente alla determinazione del danno, si chiede una provvisionale nella misura di €8.000,00 (Euro ottomila /00) immediatamente esecutiva ex lege" (così testualmente). [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Ed invero, con doppia conforme affermazione di responsabilità, i giudici di merito hanno ritenuto acclarata la penale responsabilità dei tre odierni ricorrenti quali autori della sottrazione, da un capannone sito in [OSCURATO:PERSONA] di Licata, la sera dell'8 gennaio 2012, di sedici animali da cortile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]- chele, accompagnata dall'uccisione dei restanti animali ivi presenti, attuata con l'introduzione abusiva nell'immobile mediante l'effrazione della recinzione perime- trale dell'area pertinenziale ed il danneggiamento della porta di ingresso della struttura. E' stato evidenziato, a fondamento della affermazione di colpevolezza, che la persona offesa aveva dichiarato in dibattimento di avere riconosciuto con certezza nei tre noti compaesani - il Torcoli e il Piacenti legati a lui anche da vincoli di parentela - i malfattori ripresi dal sistema di videosorveglianza attivo nell'immobile al momento del fatto ed aveva specificato che in precedenza, avendo patito ana- loghi gesti criminosi attuati con medesime modalità esecutive, aveva anche in tali casi ritenuto, dalla visione delle riprese del medesimo impianto, di individuarne gli autori, sempre tre soggetti, nei predetti giovani - tanto che si era anche rivolto a comuni parenti perché intercedessero per la loro cessazione senza necessità di ricorso alla giustizia - ed aveva nel contempo curato l'installazione di una quarta telecamera e l'implementazione dell'impianto di illuminazione dell'area. Già il primo giudice aveva evidenziato come la bontà del superiore riconosci- mento fosse stata confermata, sempre sulla scorta della visione delle summenzio- nate immagini, versate in un dvd che era stato consegnato agli inquirenti e di cui costoro avevano asseverato la genuinità e la correttezza dei parametri temporali (il furto era avvenuto nell'orario compreso tra le 20:20 e le 20:39), sia dalla de- posizione della moglie del Tabone, [OSCURATO:PERSONA], sia da quella dei testi di P.G. che avevano avuto modo di verificare direttamente le sembianze degli accu- sati nel corso delle attività di indagine. 3. I motivi sopra richiamati sono, infatti, volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze pro- cessuali valorizzate dai giudici di merito e tesi ad ottenere una rilettura degli ele- menti di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Come visto in premessa, lamentano i ricorrenti vizio motivazionale laddove la Corte territoriale, pur avendo ritenuto non sufficiente la prova offerta dai filmati, e, quindi, avendo disposto perizia, abbia ritenuto poi, nella non decisività dell'esito peritale, di confermare la colpevolezza dei ricorrenti ritenendo sufficienti i ricono- scimenti effettuati dalla parte offesa e dai testi, in contraddizione, quindi, con il complesso probatorio acquisito.Il rilievo, tuttavia non coglie nel segno. Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, infatti, come osservato dalla Corte territoriale, le conclusioni della disposta perizia consentono di giungere al convincimento di colpevolezza, laddove ritiene il consulente che "le immagini pos- sono ben consentire - a soggetti che ne avrebbero potuto conoscere tratti somatici, statura, movenze, deambulazione, modus operandi - il riconoscimento dei tre sog- getti ripresi". Tale operazione è stata quindi compiuta, ed il riconoscimento è stato effet- tuato da tre fonti diverse, ovvero non solo dalla parte offesa e dalla moglie, ma dai testi di P.G. e, in particolare dal teste Calatozzo, investigatore, che a seguito di protratte osservazioni dei ricorrenti è giunto a confermare per constatazione diretta la corrispondenza dei loro tratti con quella dei soggetti nel filmato. Come ricorda la sentenza impugnata, innanzitutto, vi sono le dichiarazioni sia del Tabone che della Scuteri i quali, anche sulla scorta dei fotogrammi estratti, hanno ribadito il riconoscimento in termini di certezza anche nel corso delle rispet- tive deposizioni dibattimentali e ciò sulla scorta della, incontestata, risalente co- noscenza personale dei tre imputati. A tale riguardo, secondo la logica motivazione della Corte siciliana, se non può negarsi come sia emerso che tra le parti private intercorressero motivi di contra- sto, avendo il [OSCURATO:PERSONA] riferito di querele reciproche, è anche vero che proprio tali dissapori ben possono fornire il movente della condotta la quale - va rimarcato - non ebbe a presentare i caratteri di un semplice furto quanto piuttosto quelli di un gesto intimidatorio e/o punitivo, tenuto conto del massacro degli altri animali presenti nel capannone. Evidenziano i giudici del merito come, in aggiunta al riconoscimento operato dalla persona offesa e dalla moglie, vi sia poi quello degli stessi investigatori, della cui terzietà non vi è ragione di dubitare, avendo il Calatozzoefriferito in aula che, sulla scorta delle circostanziate accuse del querelante e della visione dei filmati personale del suo ufficio, lui compreso, effettuò protratte attività di osservazione dei tre imputati, anche al fine di rintracciare la refurtiva, così da poter giungere a confermare per constatazione diretta la corrispondenza dei tratti somatici con quelli dei malfattori (pag. 55 della fono-trascrizione del verbale dell'udienza dell'i [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Peraltro, sull'affidabilità del riconoscimento, oltre ai dati fin qui esposti, la Corte territoriale osserva che le Difese, nel sostenere l'evidenza della diversità tra le fattezze dei ladri e quelle dei loro assistiti, si sono tuttavia astenute dal versare in giudizio qualsivoglia rilievo fotografico di quest'ultimi coevo all'epoca dei fatti.4. La sentenza impugnata opera un buon governo della consolidata giurispru- denza di questa Corte di legittimità secondo cui l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui af- fidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fo- tografia, si dica certo della sua identificazione. Pertanto, le modalità dell'individua- zione - concretatesi nella scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria - non riguardano la legalità della prova, dato l'enorme margine di opi- nabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che ri- chiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabi- lità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (così Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; conf. Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 dep.2019, Aouchini, Rv. 275548). In altri termini, l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla po- lizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal rico- noscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (così Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910 che ha affermato che una volta reso dubbio il dato di partenza, cioè quello della stessa certezza del riconoscimento in capo alla persona che vi provvede, l'atto perde l'idoneità a costituire valido supporto per superare il ragionevole dubbio di cui al comma primo dell'art. 533 cod. proc. pen; conf. Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 257393; Sez. 4, Sentenza n. 47262 del 13/09/2017 Prina ed altri Rv. 271041 In particolare, il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affi- dabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fo- tografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277635). E, ancora di recente, è stato condivisibilmente affermato che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini prelimi- nari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rap- presenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimo- niale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437).5. Per il resto, logico appare anche il rilievo operato dalla Corte territoriale secondo cui appare evidente che la mera e sintetica professione di innocenza com- piuta dallo Zirafi in sede non di interrogatorio, ma di spontanee dichiarazioni (avendo il predetto ha testualmente dichiarato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: "io non sono stato mai nel luogo dove è stato fatto questo reato, diciamo. Non sono io nelle foto e conosco [OSCURATO:PERSONA] solo perché siamo vicini di casa. Tutto qua, alla fine') non può costituire adeguata smentita alle circostanziate dichiarazioni del querelante e della di lui moglie, così come, per altro verso, il mancato ritrovamento della refurtiva costituisce dato "neutro" ai fini del decidere, tanto più che il Cala- tozzo ha riferito che le indagini non poterono svilupparsi nel senso auspicato dagli inquirenti in quanto costoro non furono autorizzati a compiere le sollecitate per- quisizioni. Va aggiunto che, correttamente, nel rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria, non ha ritenuto necessario disporre la visione in contraddittorio del contenuto del dvd presente in atti la cui autenticità, asseverata dal personale di PG., non risulta oggetto di alcuna specifica contestazione, laddove la circostanza della sua consegna ai Carabinieri da parte del Tabone a distanza di alcuni giorni dalla denuncia-querela si spiega semplicemente perché costui si rivolse ad un tecnico per effettuare l'estrazione del filmato. La Corte si è, infatti, riservata legittimamente di visionare tale prova documentale in camera di consiglio. In proposito questa Corte di legittimità ha chiarito che le riprese filmate dei movimenti dell'imputato sul luogo in cui è commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 37367 del 06/5/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261930), sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (così Sez. 5, n. 21027 del 21/2/2020, Nardi, Rv. 279345 in relazione ad una fattispecie relativa a registrazioni audio-video di parti comuni di un condominio effettuate con telecamere installate per esigenze di sicurezza; conf. Sez. 2, n. 6515 del 4/2/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263432). Si è anche chiarito che le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268787) 6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso consolida le statuizioni civili, rispetto alle quali -va ricordato- in assenza di elementi di prova certa in ordine alla quantificazione pecuniaria anche solo parziale del pregiudizio, la Corte territoriale aveva ritenuto non potesse trovare accoglimento la richiesta della parte civile, avanzata in sede di discussione, di concessione di una provvisionale. Richiesta che è stata avanzata nuovamente dalla parte civile dinanzi a questa Corte, in sede di conclusioni, ma che evidentemente non può trovare accoglimento in questa sede di legittimità. 7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nonché quella, in solido (cfr. Sez. 4, n. 25532 del 16/01/2019, Abbona, Rv. 276339), alla rifusione alla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese di rappresentanza ed assistenza nel presente giudizio che si liquidano in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 28 ottobre 2021 igliere est ore Il Presidente I lì P Salvato e Dovere tUPFEMAZ 4 P, CENTRALC .1J '2. t 1-3n -\\ _ cj esji. 5 "'" rg'zj, C -k., ,---n:,_ , (-\.%(-- .;--' ,,'LL\.> . ....._...,._.<___ .. - L-__.),.._ (.....C.....:.--- \ -àkz,s_ c"..›.-s.--d-- C-1--"-"--">--- >-- t - (''? e—,:k_1---kl _c3,- I —•.--. ...•,-C,,--,..- i ,.,-___, , < ,,,._ .";._ ,!'..,>"- r.2.-14-AD- \,, . -se., \:ks:_:-__ \.3...S:à-...--C)ci,_,",.., e n,<_,5„;__L kA---\ Li, )5-- \--\_ ,,,,, C.3---1 US:-..' _›:. ' .5 \‘').,,--- :-T.. Q ,._ \ `,„1....„.-.,..t„,_*...:r_lc... '?.5-)- `..j.. --(i--;,>-4-----) ' J ;,_,,_‹,'t,.. s,-____., 1,;,,...,S.r.., - '',. ' n--;-, C.-,1( C....:.:- "',' -•-"1-1''.---''''-'' m it..,i,:, -LI__ ( ; , I i t '4'