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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34691/2026

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nsigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; considerato che le censure proposte dal ricorrente (relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con riguardo al diniego di applicazione degli artt. 54 e 55 cod. pen., al difetto dell'elemento soggettivo del reato e della prova al là di ogni ragionevole dubbio, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione e alla recidiva) sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui si è affermato sia che non vi era prova della presa in carico da parte del Sert e di specifiche prescrizioni farmacologiche salvavita, effettuate in favore dell'appellante, sia che: non emergevano elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche; la pena era congrua, ponderata e rispondente alla concreta offensività e alla pericolosità delle condotte, avendo il primo Giudice non considerato nel calcolo del trattamento sanzionatorio la contestata recidiva, partendo dal minimo della pena e operando un più che contenuto aumento per la continuazione tra i due episodi contestati); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; considerato che le censure proposte dal ricorrente (relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con riguardo al diniego di applicazione degli artt. 54 e 55 cod. pen., al difetto dell'elemento soggettivo del reato e della prova al là di ogni ragionevole dubbio, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione e alla recidiva) sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui si è affermato sia che non vi era prova della presa in carico da parte del Sert e di specifiche prescrizioni farmacologiche salvavita, effettuate in favore dell'appellante, sia che: non emergevano elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche; la pena era congrua, ponderata e rispondente alla concreta offensività e alla pericolosità delle condotte, avendo il primo Giudice non considerato nel calcolo del trattamento sanzionatorio la contestata recidiva, partendo dal minimo della pena e operando un più che contenuto aumento per la continuazione tra i due episodi contestati); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34691/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris