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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16910/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 4' ara. orig al. u ao - UI. • a - sa ii1~1aNIPA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 15 marzo 2021, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il reato di lesioni personali volontarie aggravate ex art. 582, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore; -che, con il primo motivo di ricorso si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582 e 585, cod. pen.

Il ricorrente lamenta l'insussistenza dell'elemento oggettivo che si specifica nell'attentare all'integrità fisica della persona offesa. - che, con il secondo motivo di ricorso si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 bis, cod. pen.; -che il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi non sono consentiti in sede di legittimità.

Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il secondo motivo, afferente al trattamento punitivo, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.

Invero, la Corte territoriale ha condiviso l'assunto del giudice di primo grado nel negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo la condotta connotata da un agire inurbano. - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 4' ara. orig al. u ao - UI. • a - sa ii1~1aNIPA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 15 marzo 2021, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il reato di lesioni personali volontarie aggravate ex art. 582, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore; -che, con il primo motivo di ricorso si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582 e 585, cod. pen. Il ricorrente lamenta l'insussistenza dell'elemento oggettivo che si specifica nell'attentare all'integrità fisica della persona offesa. - che, con il secondo motivo di ricorso si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 bis, cod. pen.; -che il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi non sono consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il secondo motivo, afferente al trattamento punitivo, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Invero, la Corte territoriale ha condiviso l'assunto del giudice di primo grado nel negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo la condotta connotata da un agire inurbano. - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 16910/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris