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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03977/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 23.6.2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, pronunciatasi in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di restituzione in termini e contestuale sospensione dell'ordine di demolizione presentate da [OSCURATO:PERSONA], condannato in contumacia per abusi edilizi con sentenza emessa dalla stessa Corte distrettuale in data 2.12.1997 e passata in giudicato il 12.1.1998, nonché dagli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] condannato per i medesimi reati, a seguito di ingiunzione alla demolizione emessa dalla Procura Generale in data 10.3.2015.

A fondamento della pronuncia resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Meo il G.E. ha ritenuto quanto alla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen., sia la tardività dell'istanza, sia la genericità del vizio di notifica addotto, per essere l'imputato emigrato a Baltimora, con riferimento al decreto di citazione per il giudizio di primo grado, dell'avviso di deposito con estratto della sentenza emessa dal Tribunale e del decreto di citazione per il giudizio di appello, rilevando come quest'ultima fosse stata verificata dalla Corte di appello secondo la quale il relativo decreto era stato ricevuto da un familiare qualificatosi come convivente del destinatario e che comunque nessuna questione era stata sollevata al riguardo dal difensore di fiducia nominato dallo stesso imputato; quanto all'incidente di esecuzione ha affermato che nessuna questione potesse profilarsi sull'esistenza del titolo esecutivo, formatosi nel momento in cui i difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] avevano ricevuto in data 15.4.2015 copia della sentenza emessa in grado di appello, per essersi così realizzata la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, indipendentemente dalla regolarità della notifica dell'estratto contumaciale.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione formulando un unico pluriarticolato motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.548 cod. proc. pen., come, essendosi il giudizio di merito svolto in contumacia dell'imputato, la disciplina previgente rispetto alle modifiche introdotte dalla L. 28.4.2014 n.67, nella specie pacificamente applicabile per essere stata la sentenza di condanna resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 2.12.1997, imponesse la notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace, adempimento questo che secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità è imprescindibile, non ammettendo forme equipollenti, ai fini della conoscenza dell'atto e della conseguente esecutività del titolo, né successive sanatorie.

Nello stigmatizzare come l'attestazione di irrevocabilità della pronuncia resa dalla Corte di appello a far data dal 12.1.1998 fosse stata erroneamente apposta in difetto della notifica dell'estratto contumaciale al condannato, la difesa censura pertanto la ordinanza impugnata che, pur avendo riconosciuto la mancata notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza della Corte di Appello al [OSCURATO:PERSONA], aveva ciò nondimeno attribuito efficacia sanante alla ricezione da parte dei difensori da costui fiduciariamente nominati nel procedimento di esecuzione della copia della sentenza di appello, loro notificata in data 15.4.2015, ritenendo che per effetto di tale atto il titolo esecutivo fosse comunque venuto ad esistenza.

Puntualizza, invece, come a fronte di un'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso di deposito con estratto contumaciale della sentenza, compito del giudice fosse quello di verificare gli atti originali al fine di accertare la regolarità della notifica, non potendosi il G.E. limitarsi alla lettura dell'annotazione apposta in calce alla sentenza di condanna da parte della Cancelleria, così come nella specie era avvenuto.

Vedendosi, quindi) secondo il ricorrente in un'ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo, e dunque di non esecutività della sentenza posta in esecuzione, questione questa pacificamente deducibile con l'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., incombeva sul giudice adito non già pronunciarsi su un'eventuale restituzione in termini, ma dichiarare/ invece) l'omessa formazione del titolo esecutivo disponendo contestualmente la notificazione illo tempore non eseguita, dalla quale soltanto potevano decorrere i termini per l'impugnazione.

Conclude pertanto per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con declaratoria di non esecutività della sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli in data 2.12.1997 [OSCURATO:PERSONA] La contestazione difensiva si appunta sull'inesistenza del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di conferma della condanna resa dal primo giudice con l'estratto contumaciale, questione che la Corte di appello ritiene superata per effetto della successiva notifica eseguita in data 15.4.2015 nei confronti dei difensori fiduciariamente nominati dall'imputato per il procedimento di esecuzione.

L'assunto dei giudici partenopei non può essere condiviso.

Va invero rilevato che essendo stata la sentenza, di cui si contesta l'esecutività, resa in data 2.12.1997, il regime applicabile è quello dell'art. 548 cod. proc. pen. nel testo previgente, antecedente cioè alle modifiche introdotte dalla novella 67/2014, secondo il quale si imponeva non solo la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza al procuratore generale presso la Corte di appello, ma altresì la sua notifica all'imputato che fosse rimasto, come nel caso di specie, contumace nel giudizio.

Orbene, sulla scia della sentenza chiarificatrice resa da questa Corte nel suo supremo consesso si ritiene con uniforme successivo orientamento giurisprudenziale che ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non possa essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali (Sez.

U, Sentenza n. 35402 del 09/07/2003 - dep. 10/09/2003, Mainente, Rv. 225362 che ha escluso che la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva potesse considerarsi equivalente all'avviso di deposito con l'estratto contumaciale di sentenza; in termini fra le altre Sez. 1, Sentenza n. 50471 del 14/09/2018 - dep. 07/11/2018, Manto, Rv. 274527).

Tale approdo ermeneutico si fonda sul rilievo, come chiarito dalle Sezioni Unite, che l'ordine di esecuzione - in un sistema in cui non c'è più distinzione tra dichiarazione di impugnazione e presentazione dei motivi, e non consente dunque di postergare alla prima la conoscenza della motivazione della sentenza - non pone l'interessato in grado di conoscere se e quando la sentenza è stata depositata e, quindi, di proporre, cognita causa, una tempestiva impugnazione, fermo restando che, accogliendo la tesi dell'equipollenza, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, sia tra il condannato presente alla lettura della sentenza, nei confronti del quale è del tutto irrilevante la circostanza che sia venuto a conoscenza aliunde dell'avvenuto deposito della sentenza prima della scadenza del termine per proporre impugnazione (decorrendo tale termine sempre e per intero da una data certa), e quello non presente, che non beneficerebbe di analoga guarentigia, sia tra condannati non presenti in quanto, in situazioni di fatto uguali (notificazione della sentenza non validamente eseguita), solo il condannato al quale è notificato l'atto equipollente verrebbe privato del diritto ad una nuova decorrenza del termine.

Ciò premesso, il vulnus che si annida nell'ordinanza impugnata risiede nello snodo secondo cui l'eventuale irregolarità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza con l'estratto contumaciale sarebbe stata comunque sanata dalla notifica della copia della sentenza emessa dalla Corte di Appello ricevuta ai fini dell'esecuzione dai difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, muovendo dal rilievo sovra sviluppato secondo il quale l'istituto dell'equipollenza non può trovare applicazione in relazione alla notifica ex art. 548 terzo comma cod. proc. pen. dalla quale soltanto conseguentemente decorre, secondo il regime antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 28.4.2014 n.67, il termine per l'impugnazione per l'imputato contumace, ne deriva che indefettibile risulti la verifica della suddetta notifica, cui la Corte partenopea ha omesso di provvedere.

E' ben vero che non emerge dal ricorso in esame quale sia lo specifico vizio inficiante la notifica in forza della quale è stata apposta sulla sentenza resa dalla Corte di appello in data 2.12.1997 l'attestazione di irrevocabilità a far data dal 12.1.1998, ma, incentrandosi il dispiegato incidente di esecuzione sull'insussistenza di un valido titolo esecutivo di cui è contestata l'attestazione di intervenuta irrevocabilità - fattispecie radicalmente diversa dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato -, incombeva comunque sul G.E., a fronte dell'attestazione apposta dalla Cancelleria in calce alla suddetta pronuncia contenente l'ordine di demolizione della notifica dell'avviso e dell'estratto contumaciale in data 12.12.1997 (cfr. l'allegato 2 del ricorso), l'accertamento della trasmissione di tali atti all'Ufficio U.N.E.P., dell'avvenuto adempimento alla o alle notificazioni demandate e del loro perfezionamento.

Solo a seguito dell'esito positivo di detta verifica, l'apposizione della formula relativa al passaggio in giudicato può ritenersi ritualmente apposta, dovendo invece, in caso negativo, il giudice dell'esecuzione dichiarare non solo l'omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti, ma altresì contestualmente disporre, ex art. 670, comma primo, II parte, la esecuzione della notificazione non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire la ricorrenza del termine per l'impugnazione (Sez. 4, Sentenza n. 39766 del 26/10/2011 - dep. 04/11/2011, Franzè, Rv. 251927).

Per tali ragioni si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice a quo affinchè proceda, sulla scorta dei rilievi sovra esposti, alla suddetta verifica adottando all'esito i provvedimenti consequenziali P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Na

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 23.6.2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, pronunciatasi in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze di restituzione in termini e contestuale sospensione dell'ordine di demolizione presentate da [OSCURATO:PERSONA], condannato in contumacia per abusi edilizi con sentenza emessa dalla stessa Corte distrettuale in data 2.12.1997 e passata in giudicato il 12.1.1998, nonché dagli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] condannato per i medesimi reati, a seguito di ingiunzione alla demolizione emessa dalla Procura Generale in data 10.3.2015. A fondamento della pronuncia resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Meo il G.E. ha ritenuto quanto alla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen., sia la tardività dell'istanza, sia la genericità del vizio di notifica addotto, per essere l'imputato emigrato a Baltimora, con riferimento al decreto di citazione per il giudizio di primo grado, dell'avviso di deposito con estratto della sentenza emessa dal Tribunale e del decreto di citazione per il giudizio di appello, rilevando come quest'ultima fosse stata verificata dalla Corte di appello secondo la quale il relativo decreto era stato ricevuto da un familiare qualificatosi come convivente del destinatario e che comunque nessuna questione era stata sollevata al riguardo dal difensore di fiducia nominato dallo stesso imputato; quanto all'incidente di esecuzione ha affermato che nessuna questione potesse profilarsi sull'esistenza del titolo esecutivo, formatosi nel momento in cui i difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] avevano ricevuto in data 15.4.2015 copia della sentenza emessa in grado di appello, per essersi così realizzata la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, indipendentemente dalla regolarità della notifica dell'estratto contumaciale. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione formulando un unico pluriarticolato motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.548 cod. proc. pen., come, essendosi il giudizio di merito svolto in contumacia dell'imputato, la disciplina previgente rispetto alle modifiche introdotte dalla L. 28.4.2014 n.67, nella specie pacificamente applicabile per essere stata la sentenza di condanna resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 2.12.1997, imponesse la notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza all'imputato contumace, adempimento questo che secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità è imprescindibile, non ammettendo forme equipollenti, ai fini della conoscenza dell'atto e della conseguente esecutività del titolo, né successive sanatorie. Nello stigmatizzare come l'attestazione di irrevocabilità della pronuncia resa dalla Corte di appello a far data dal 12.1.1998 fosse stata erroneamente apposta in difetto della notifica dell'estratto contumaciale al condannato, la difesa censura pertanto la ordinanza impugnata che, pur avendo riconosciuto la mancata notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza della Corte di Appello al [OSCURATO:PERSONA], aveva ciò nondimeno attribuito efficacia sanante alla ricezione da parte dei difensori da costui fiduciariamente nominati nel procedimento di esecuzione della copia della sentenza di appello, loro notificata in data 15.4.2015, ritenendo che per effetto di tale atto il titolo esecutivo fosse comunque venuto ad esistenza. Puntualizza, invece, come a fronte di un'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso di deposito con estratto contumaciale della sentenza, compito del giudice fosse quello di verificare gli atti originali al fine di accertare la regolarità della notifica, non potendosi il G.E. limitarsi alla lettura dell'annotazione apposta in calce alla sentenza di condanna da parte della Cancelleria, così come nella specie era avvenuto. Vedendosi, quindi) secondo il ricorrente in un'ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo, e dunque di non esecutività della sentenza posta in esecuzione, questione questa pacificamente deducibile con l'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., incombeva sul giudice adito non già pronunciarsi su un'eventuale restituzione in termini, ma dichiarare/ invece) l'omessa formazione del titolo esecutivo disponendo contestualmente la notificazione illo tempore non eseguita, dalla quale soltanto potevano decorrere i termini per l'impugnazione. Conclude pertanto per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con declaratoria di non esecutività della sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli in data 2.12.1997 [OSCURATO:PERSONA] La contestazione difensiva si appunta sull'inesistenza del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di conferma della condanna resa dal primo giudice con l'estratto contumaciale, questione che la Corte di appello ritiene superata per effetto della successiva notifica eseguita in data 15.4.2015 nei confronti dei difensori fiduciariamente nominati dall'imputato per il procedimento di esecuzione. L'assunto dei giudici partenopei non può essere condiviso. Va invero rilevato che essendo stata la sentenza, di cui si contesta l'esecutività, resa in data 2.12.1997, il regime applicabile è quello dell'art. 548 cod. proc. pen. nel testo previgente, antecedente cioè alle modifiche introdotte dalla novella 67/2014, secondo il quale si imponeva non solo la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza al procuratore generale presso la Corte di appello, ma altresì la sua notifica all'imputato che fosse rimasto, come nel caso di specie, contumace nel giudizio. Orbene, sulla scia della sentenza chiarificatrice resa da questa Corte nel suo supremo consesso si ritiene con uniforme successivo orientamento giurisprudenziale che ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non possa essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali (Sez. U, Sentenza n. 35402 del 09/07/2003 - dep. 10/09/2003, Mainente, Rv. 225362 che ha escluso che la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva potesse considerarsi equivalente all'avviso di deposito con l'estratto contumaciale di sentenza; in termini fra le altre Sez. 1, Sentenza n. 50471 del 14/09/2018 - dep. 07/11/2018, Manto, Rv. 274527). Tale approdo ermeneutico si fonda sul rilievo, come chiarito dalle Sezioni Unite, che l'ordine di esecuzione - in un sistema in cui non c'è più distinzione tra dichiarazione di impugnazione e presentazione dei motivi, e non consente dunque di postergare alla prima la conoscenza della motivazione della sentenza - non pone l'interessato in grado di conoscere se e quando la sentenza è stata depositata e, quindi, di proporre, cognita causa, una tempestiva impugnazione, fermo restando che, accogliendo la tesi dell'equipollenza, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, sia tra il condannato presente alla lettura della sentenza, nei confronti del quale è del tutto irrilevante la circostanza che sia venuto a conoscenza aliunde dell'avvenuto deposito della sentenza prima della scadenza del termine per proporre impugnazione (decorrendo tale termine sempre e per intero da una data certa), e quello non presente, che non beneficerebbe di analoga guarentigia, sia tra condannati non presenti in quanto, in situazioni di fatto uguali (notificazione della sentenza non validamente eseguita), solo il condannato al quale è notificato l'atto equipollente verrebbe privato del diritto ad una nuova decorrenza del termine. Ciò premesso, il vulnus che si annida nell'ordinanza impugnata risiede nello snodo secondo cui l'eventuale irregolarità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza con l'estratto contumaciale sarebbe stata comunque sanata dalla notifica della copia della sentenza emessa dalla Corte di Appello ricevuta ai fini dell'esecuzione dai difensori di fiducia del [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, muovendo dal rilievo sovra sviluppato secondo il quale l'istituto dell'equipollenza non può trovare applicazione in relazione alla notifica ex art. 548 terzo comma cod. proc. pen. dalla quale soltanto conseguentemente decorre, secondo il regime antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 28.4.2014 n.67, il termine per l'impugnazione per l'imputato contumace, ne deriva che indefettibile risulti la verifica della suddetta notifica, cui la Corte partenopea ha omesso di provvedere. E' ben vero che non emerge dal ricorso in esame quale sia lo specifico vizio inficiante la notifica in forza della quale è stata apposta sulla sentenza resa dalla Corte di appello in data 2.12.1997 l'attestazione di irrevocabilità a far data dal 12.1.1998, ma, incentrandosi il dispiegato incidente di esecuzione sull'insussistenza di un valido titolo esecutivo di cui è contestata l'attestazione di intervenuta irrevocabilità - fattispecie radicalmente diversa dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato -, incombeva comunque sul G.E., a fronte dell'attestazione apposta dalla Cancelleria in calce alla suddetta pronuncia contenente l'ordine di demolizione della notifica dell'avviso e dell'estratto contumaciale in data 12.12.1997 (cfr. l'allegato 2 del ricorso), l'accertamento della trasmissione di tali atti all'Ufficio U.N.E.P., dell'avvenuto adempimento alla o alle notificazioni demandate e del loro perfezionamento. Solo a seguito dell'esito positivo di detta verifica, l'apposizione della formula relativa al passaggio in giudicato può ritenersi ritualmente apposta, dovendo invece, in caso negativo, il giudice dell'esecuzione dichiarare non solo l'omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti, ma altresì contestualmente disporre, ex art. 670, comma primo, II parte, la esecuzione della notificazione non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire la ricorrenza del termine per l'impugnazione (Sez. 4, Sentenza n. 39766 del 26/10/2011 - dep. 04/11/2011, Franzè, Rv. 251927). Per tali ragioni si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice a quo affinchè proceda, sulla scorta dei rilievi sovra esposti, alla suddetta verifica adottando all'esito i provvedimenti consequenziali P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Na
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