CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 34116/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25124/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) residente in Ibiza (Spagna), [OSCURATO:PERSONA] II n. 12, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Torino, [OSCURATO:PERSONA] di Città n. 1, in persona del Sindaco in carica e pro- tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell’[OSCURATO:PERSONA] di Torino; -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Torino, [OSCURATO:PERSONA] n. 60, in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimata – avverso la sentenza della Corte di G iustizia T ributaria di [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE n.230/2024 depositata in data 08/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 230 depositata in data 8.5.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], riformava la sentenza di I grado, annullava l’ingiunzione fiscale impugnata, relativa al tributo TARI per l’annualità 2015, e condannava le parti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, complessivamente liquidate nella misura di €. 200,00. La Corte accoglieva l’appello rilevando che l’Ente impositore, in corso di giudizio, anche nel presente grado, non ha dato prova dell’avvenuta notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione, individuato dalla Soris quale intimazione n. 115680378873 del 3.6.2016, risultando agli atti il solo avviso bonario del 3.4.2015, relativo all’acconto TARI pagate dalla contribuente, per complessivi € 75,00, e non al saldo TARI oggetto di ingiunzione, di cui all’avviso bonario con data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. 3. Il Comune di Torino ha resistito con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. 4. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D.M. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte di Giustizia di II grado liquidato a titolo di spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio l’importo complessivo di €. 200,00, inferiore a quello derivante dalla corretta applicazione dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, degli scaglioni di riferimento, delle fasi processuali e delle attività espletate in relazione a ciascun grado di giudizio. La ricorrente censura la statuizione relativa alle spese processuali, innanzitutto sotto il profilo della disposta liquidazione di un unico importo, riferito cumulativamente e senza operare le necessarie distinzioni a entrambi i gradi del giudizio. Deduce inoltre che, tenuto conto del valore – pari a €. 190,20 – della controversia, dello scaglione di riferimento applicabile – sino a €. 1.100,00 – delle fasi processuali da considerare – fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale – in rapporto a ciascun grado del giudizio, il compenso avrebbe dovuto essere liquidato in misura almeno pari a €. 440,00 per il giudizio di primo grado e in €. 463,00 per il giudizio d’appello, oltre esborsi ed accessori di legge. Ciò in forza del principio secondo il quale nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, a tenere conto dei valori medi delle tabelle allegate al decreto. Tale norma, come modificata dal D.M. 37/2018, prevede espressamente che, in ogni caso, i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%. Conclude affermando che la liquidazione delle spese compiuta dalla Corte di II grado risulta sensibilmente inferiore al 50% dei parametri medi, omettendo di darne ragione. 2. Costituitosi in giudizio, il Comune di Torino deduce che, in entrambi i gradi del processo, non ha avuto svolgimento la fase decisionale, come risulta dal contenuto dei verbali di causa, nei quali si dà atto dell’assenza di entrambe le parti all’udienza di discussione del ricorso. Inoltre, ad avviso dell’ente, la fase di studio sarebbe da escludere con riferimento al giudizio d’appello, caratterizzato dalla riproposizione delle medesime questioni prospettate in primo grado, con conseguente liquidazione avvenuta nel pieno rispetto dei criteri previsti dalla legge. 2.1. Evidenzia, inoltre, che ove si tenesse conto della fase di studio ai fini della liquidazione ai minimi tariffari, la differenza derivante dal ricalcolo del compenso, rispetto all’importo liquidato, sarebbe pari a €. 77,00, e tale riduzione sarebbe da ascrivere a un’ipotesi di compensazione parziale della lite, giustificata dal comportamento inadempiente e poco collaborativo della contribuente. 3. Il ricorso va accolto per i seguenti motivi. 3.1. La doglianza è fondata innanzitutto con riguardo al primo profilo, relativamente alla liquidazionecumulativa delle spese di lite. Invero, in tema dispese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distintospese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle notespese (cfr. Cass. n. 18905 / 2017 , n. 19623 / 2016 , n. 24890/2011,n. 13138 /2 011 , n. 6338 / 2008 ). A tale consolidato orientamento non risulta essersi conformata l'impugnata sentenza, che ha liquidato in via cumulativa lespese giudiziali di ambedue i gradi del giudizio di merito, senza operare distinzioni tra primo e secondogrado. 3.2. La quantificazione in forma omnicomprensiva, nella misura di €. 200,00 è, inoltre, al di sotto dei minimi tariffari, senza che sia stata fornitaidonea motivazione a riguardo. 3.3. Come noto, il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta. Tuttavia, quando il giudice abbia disposto la condanna al pagamento delle spese, si deve tenere conto del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 4 e 5 del richiamato decreto. Nel definire la controversia, il giudice procedente è pertanto tenuto a regolare le spese processuali avendo riguardo ai parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, come dettati dal D.M. n. 55/2014. In particolare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso, occorre valutare le peculiarità del caso concreto, tenuto conto “delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”. La norma, inoltre, dispone: ”in ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55/2014precisa inoltre che "il compenso è liquidato per fasi", avuto riguardo alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, alla fase istruttoria e a quella decisionale, per la valutazione delle quali il giudice tiene conto della complessità della questione oggetto del giudizio di primo grado. I "parametri" indicati dal comma 1 del citato articolo 4, operano dunque quali elementi di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che parte da valorimedi (come indicati nella tabella allegata allo stesso D.M. n. 55 del 2014) su cui poter applicare, successivamente, aumenti e diminuzioni secondo le percentuali indicate dalla norma. 3.4. Come più volte precisato da questa Corte, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi del giudizio, il cui onere va attribuito e distribuito tenendo presente l’esito complessivo della causa, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, atteso che, in base al disposto di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronunzia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 20920/2018; n. 3438/2016; n. 625/2014). 3.5. In tema di liquidazione delle spese processuali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 13 aprile 2023, n. 9815). Inoltre, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione", per cui "l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura" (Cass., 20 dicembre 2024, n. 33642; Cass., 13 luglio 2021, n. 19989; Cass., 7 gennaio 2021, n. 89; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30286). L’attuale formulazione dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come infine modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, mentre prevede genericamente la possibilità di un aumento fino al 50% dei valori medi dello scaglione, consente, corrispettivamente, una riduzione di essi “in ogni caso” non oltre il 50%; ciò induce a ritenere che solo per la diminuzione il limite del 50% dei valori medi sia assolutamente inderogabile (“in ogni caso”) mentre per l’aumento possano continuare ad applicarsi i principi di diritto enunciati, che consentono una deroga anche del limite massimo previsto dalla tariffa, peraltro solo in casi eccezionali e sulla base di specifica, adeguata e puntuale motivazione (Cass., n. 15506/2024). 3.6. Ciò premesso, avuto riguardo al caso di specie, la Corte di Giustizia di II grado, nel regolare le spese di giudizio, ha liquidato, in favore dell’odierna ricorrente e a carico del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]., l’importo di €. 200,00 per entrambi i gradi del giudizio. Tale liquidazione è stata operata, come correttamente rilevato dalla ricorrente, in violazione deiparametri dettati dal D.M. n. 55/2014, comunque orientanti la discrezionalità del giudice procedente nella determinazione del compenso in sede giudiziale. Oltre a cumulare le spese dei due gradi di giudizio, la liquidazione si colloca al di sotto degli stessi valori minimi di liquidazione, da correlare al doppio grado del giudizio, valori aventi carattere inderogabile (Cass., 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 13 aprile 2023, n. 9815). 3.7.La decisione della Corte di Giustizia regionale si è limitata a dare atto della necessità di osservare il criterio di soccombenza, senza svolgere argomentazioni da cui desumere una decisione di compensazione parziale delle spese di lite, il che configura un errore inficiante la sentenza gravata, considerata la liquidazione delle spese per un importo manifestamente inferiore rispetto a quello determinabile in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 e in assenza di ragioni di compensazione parziale. 3.8. Sotto tale ultimo profilo, deve rilevarsi che la tesi, prospettata dalla controricorrente, della parziale compensazione implicita nella pronunzia impugnata, appare manifestamente infondata, atteso che la compensazione delle spese deve essere espressa e motivata. 4. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio è nelle condizioni di decidere la causa nel merito, determinando le spese dei gradi di giudizio sulla base dei limiti tariffari in relazione al valore della controversia (€. 190,20, importo dell'atto impugnato). 4.1. A tal fine, va premesso che, in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del D.M. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio (Cass., 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass., 5 novembre 2021, n. 32219). 4.2. Va ulteriormente rilevato che anche relativamente al giudizio d’appello devono liquidarsi i compensi relativi alla fase di studio, non potendo reputarsi fondate le difese svolte sul punto dal controricorrente. Invero, lo studio della controversia nel primo grado del giudizio non esclude la necessità dello studio anche nel secondo grado, attività da correlare evidentemente ai contenuti della sentenza che forma oggetto di impugnazione. 4.3. Sulla base di tali criteri, in applicazione delle tariffe professionali vigenti ratione temporis, le spese del giudizio di primo grado vanno quantificate in complessivi €. 440,00 (€ 170,00 per la fase di studio, €. 100,00 per la fase introduttiva, €. 170,00 per la fase decisionale - con esclusione della fase istruttoria, avendo la stessa ricorrente dedotto che tale fase non ha avuto luogo); le spese del giudizio d'appello vanno determinate in complessivi €. 463 (€. 179,00 per la fase di studio, €. 105 per la fase introduttiva, €. 179 per la fase decisionale –con esclusione della fase istruttoria, avendo la ricorrente affermato che detta fase non ha avuto svolgimento), oltre spese esenti, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, liquida le spese del primo grado di giudizio in €. 440,00 e quelle del secondo grado in €. 463,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; - condanna il Comune di Torino e la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in solido, in favore della ricorrente, delle spese processuali del giudizio di legi