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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10718/2026

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ifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Apicella-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciccotti unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1207/2024depositata il 19/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto, avanti il Tribunale di Vicenza,di [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto di essere creditore di [OSCURATO:PERSONA] diuna grossa somma di denaro.Ha chiesto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita dialcuni beni in comproprietà che il debitore ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA], edell’atto con cui quest’ultima ha successivamente alienato quei beni allabanca.Si sono costituiti in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e Banca dei MontePaschi di Siena.Il Tribunale ha accolto la revocatoria, e la decisione, oggetto di appelloprincipale da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e di appello incidentale da parte di BancaMPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] srlpropone ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi illustrati da memorie.Resiste con controricorso e memoria il [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 100 c.p.c.Il fallimento aveva, in un precedente giudizio, ottenuto la revocatoria delfondo patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], di cui era creditore.

Poiché, nelfrattempo i beni che costituivano il fondo patrimoniale erano stati alienati aSusan [OSCURATO:PERSONA], e da costei alla [OSCURATO:SOCIETA] qui ricorrente, il Fallimentocreditore ha iniziato una procedura esecutiva proprio contro [OSCURATO:SOCIETA], ultimaacquirente dei beni, ritenendo di avere titolo verso costei per effetto dellarevocatoria.

Tuttavia, i giudici della esecuzione, in primo ed in secondoNumero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026grado, hanno negato il diritto al fallimento di agire verso il terzo subacquirente, se basato semplicemente sul presupposto di aver ottenuto unarevocatoria del fondo patrimoniale ai danni dell’avente causa.[OSCURATO:PERSONA] ha dunque proposto ricorso per cassazione, che tuttora pende.Ma, nel frattempo, ha anche iniziato la revocatoria verso la sub-acquirenteOttel srl, attuale ricorrente, ossia la società che aveva acquistato i beni delfondo patrimoniale (oggetto di precedente revocatoria) da parte del primoacquirente di questi ultimi.[OSCURATO:PERSONA], in altri termini, vistasi rigettare l’azione esecutiva, ha agitoper ottenere anche verso il terzo sub acquirente la revocatoria dell’atto didisposizione, per l’eventualità che quella azione esecutiva venissedefinitivamente negata per difetto di titolo.A fronte di ciò, la ricorrente ha eccepito la mancanza di interesse ad agirein quanto, ove fosse accolto il ricorso per cassazione pendente, e relativo algiudizio di esecuzione, di cui si è detto, questa revocatoria perderebbe diinteresse, potendo cioè il fallimento sfruttare in via esecutiva la revocatoriaprecedente.

Ossia: se venisse accolto il ricorso per cassazione pendente, ilprocedimento, poiché potrebbe agire verso la ricorrente in via esecutivasulla base della revocatoria ottenuta verso il primo acquirente.Secondo la ricorrente il giudizio che ci occupa, quindi, ha solo caratterestrumentale, ed è stato incardinato dal Fallimento allo scopo di cautelarsiper l’ipotesi in cui la tesi dallo stesso sostenuta nel giudizio di opposizioneall’esecuzione fosse disattesa e, quindi, in previsione di quell’effettopregiudizievole (p. 16).Questa tesi è stata rigettata dalla Corte di Appello sul presupposto che la positiva verifica dell’interesse ad agire del fallimento è conseguenteall’accertamento della insussistenza del diritto della curatela ad agiredirettamente in esecuzione sui beni di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sentenzaottenuta con riguardo al fondo patrimoniale.

Ed invero: o il fallimento haNumero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026diritto di agire direttamente sui beni di [OSCURATO:PERSONA] in forza di quella sentenza (eallora non avrebbe interesse ad agire in questa sede) o non ha quel diritto(e si apprezza il suo interesse ad agire con la revocatoria qui svolta) (p.10).La ricorrente contesta questa tesi sostenendo che l’interesse a proporrequesta revocatoria sussisterebbe solo ove venisse definitivamente negatal’azione esecutiva.

In quel caso il Fallimento avrebbe interesse concreto adottenere la revocatoria di cui qui si discute.

Invece, l’azione esecutiva nonè ancora stata negata, essa è in astratto possibile, e dunque l’azione quispiegata è condizionata, o meglio fatta per l’eventualità che quella esecutivavenga definitivamente negata.In altri termini, secondo la ricorrente il presente giudizio è stato azionatodal Fallimento al solo scopo di tutelarsi in previsione di possibili effettipregiudizievoli che gli possano derivare dal mancato accoglimento delricorso in Cassazione con cui ha chiesto sia accertato il suo diritto di agireesecutivamente in forza della (sola) sentenza che ha pronunciato larevocatoria del fondo patrimoniale (p. 18).Il motivo è infondato.Le due azioni sono cumulabili, ed è nell’interesse del creditore, per l’ipotesiche venga escluso il suo diritto di azione esecutiva, far dichiarare l’inefficaciadell’atto con la revocatoria.

Non è necessario che il Fallimento attenda chevenga definitivamente negato il suo diritto di azione esecutiva, ben potendonel frattempo, per l’eventualità per l’appunto che ciò accada, procurarsi undiverso titolo nei confronti dell’avente causa del suo debitore.L’interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza in ordine allasussistenza di un determinato diritto e presuppone che, senza l’azione ingiudizio, l’attore subirebbe un danno (Cass. 5635/ 2002; Cass. 12532/2024).Ove il diritto alla azione esecutiva venisse negato definitivamente, la stessaricorrente ammette che il creditore avrebbe interesse ad agire per laNumero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026revocatoria, e dunque non si vede perché non possa farlo in anticipo.

La tesidella ricorrente si risolve alla fine nell’affermare la necessità che il creditorependenza della prima non avesse interesse a far valere la seconda.

Mal’interesse ad agire, come si è visto, non dipende dalla circostanzaprocessuale dello stato in cui si trovano i procedimenti.

Del resto, se, unavolta definito negativamente il procedimento relativo alla azione esecutiva,la stessa ricorrente ammette che il creditore può iniziare quello direvocatoria, non si vede perché non possa iniziarlo prima, quando ancora èpendente quello sulla esecuzione, e nell’incertezza di come si concluderàquello.

Altro discorso è poi quello relativo alla utilità concreta dellarevocatoria una volta ottenuto il riconoscimento dell’azione esecutiva: puòdarsi che non abbia più utilità, non già che non l’avesse sin dall’inizio.Ma in realtà neanche può dirsi che la revocatoria qui chiesta diventerebbeinutile ove venisse riconosciuto il diritto di agire in esecuzione, poichéproprio in quel procedimento, che andrebbe allora ripreso – essendoottenuta, e ciò in quanto quel procedimento ha titolo nell’altra revocatoria.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli2901, 2697 e 2729 c.c.Censura quella ratio della sentenza impugnata con cui è stato accertatol’elemento soggettivo (la consapevolezza di ledere il diritto del creditore) incapo alla ricorrente.Il debitore del fallimento aveva costituito un fondo patrimoniale e poi avevaalienato i beni alla moglie, che li aveva subito alienati a sua volta alla societàqui ricorrente da poco costituita.Secondo quest’ultima lo stato soggettivo consistente nella consapevolezzadi ledere un diritto del creditore, andava verificato con riferimento non allasocietà ma all’amministratore che al momento della vendita rappresentavala società acquirente.Numero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026Lamenta che nel momento dell’atto oggetto di azione revocatorial’odierna ricorrente fosse rappresentata dal proprio [OSCURATO:PERSONA] elegale rappresentante Dr. [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo allacompagine societaria, libero professionista che svolge(va) – comedocumentato – l’attività di revisore legale dei conti.Era ed è esclusivamente in capo a quest’ultimo che andava valutata edaccertata la sussistenza di quella partecipatio fraudis che, come più voltedetto, è presupposto dell’azione revocatoria (p. 20).Per contro, secondo la ricorrente i giudici di merito hanno accertatol’elemento soggettivo rispetto alla società: occorre(va) invecedimostrare la consapevolezza del pregiudizio altrui (quindi,sostanzialmente, la mala fede) in capo (non genericamente alla [OSCURATO:PERSONA] stessama) al suo legale rappresentante (p. 21).La censura è inammissibile.Nel ritenere che la società avesse consapevolezza (o dovesse averla) deldanno causato al creditore la corte d’appello ha fatto riferimento allepersone fisiche che rappresentano la società, non potendo ammettersi cheuna persona giuridica abbia proprie facoltà mentali distinte da quelle dellepersone fisiche che la compongono o che per lei agiscono.Il motivo di censura avrebbe senso solo ove effettivamente risultasse che igiudici di merito non si sono riferiti agli stati mentali delle persone fisicherappresentanti la società.

Ma così non è.Con una seconda censura la ricorrente denunzia l’erroneità della deduzionedella consapevolezza dalla circostanza che le due vendite fossero contiguenel tempo, nonché dal fatto che la società acquirente odierna ricorrentefosse costituita da pochissimo tempo.La censura è inammissibile.La ricorrente deduce la natura non indiziaria di alcuni fatti (rapporto diparentela nella prima vendita, vicinanza temporale tra le due vendite, ilNumero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026fatto che la società acquirente si stata costituita poco prima della vendita,ecc.) ma non argomenta il proprio assunto.A tale stregua trattasi di una mera apodittica contrapposizione alla ratiodecidendi della propria tesi difensiva.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione di legge,genericamente intesa (in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c.).Si duole che la corte d’appello abbia posto a base della decisione duecircostanze di fatto errate:- che la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale siastata trascritta, laddove risulta trascritta solo nei confronti di alcuniconvenuti;- che le parti dell’atto di disposizione fossero parenti, laddove non tutte loerano.Il motivo è inammissibile.La ricorrente si limita invero ad apoditticamente contrappone un proprioaccertamento di fatto a quello operato dai giudici di merito, senza nemmenoindicare quale rilevanza sia se del caso derivata da asserito errore, e cioèin quali termini la decisione sarebbe stata diversa.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel Fallimento controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 22.200,00 (di cui euro 22.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro22.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Numero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Apicella-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciccotti unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1207/2024depositata il 19/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto, avanti il Tribunale di Vicenza,di [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto di essere creditore di [OSCURATO:PERSONA] diuna grossa somma di denaro.Ha chiesto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita dialcuni beni in comproprietà che il debitore ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA], edell’atto con cui quest’ultima ha successivamente alienato quei beni allabanca.Si sono costituiti in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e Banca dei MontePaschi di Siena.Il Tribunale ha accolto la revocatoria, e la decisione, oggetto di appelloprincipale da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e di appello incidentale da parte di BancaMPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] srlpropone ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi illustrati da memorie.Resiste con controricorso e memoria il [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 100 c.p.c.Il fallimento aveva, in un precedente giudizio, ottenuto la revocatoria delfondo patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], di cui era creditore. Poiché, nelfrattempo i beni che costituivano il fondo patrimoniale erano stati alienati aSusan [OSCURATO:PERSONA], e da costei alla [OSCURATO:SOCIETA] qui ricorrente, il Fallimentocreditore ha iniziato una procedura esecutiva proprio contro [OSCURATO:SOCIETA], ultimaacquirente dei beni, ritenendo di avere titolo verso costei per effetto dellarevocatoria. Tuttavia, i giudici della esecuzione, in primo ed in secondoNumero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026grado, hanno negato il diritto al fallimento di agire verso il terzo subacquirente, se basato semplicemente sul presupposto di aver ottenuto unarevocatoria del fondo patrimoniale ai danni dell’avente causa.[OSCURATO:PERSONA] ha dunque proposto ricorso per cassazione, che tuttora pende.Ma, nel frattempo, ha anche iniziato la revocatoria verso la sub-acquirenteOttel srl, attuale ricorrente, ossia la società che aveva acquistato i beni delfondo patrimoniale (oggetto di precedente revocatoria) da parte del primoacquirente di questi ultimi.[OSCURATO:PERSONA], in altri termini, vistasi rigettare l’azione esecutiva, ha agitoper ottenere anche verso il terzo sub acquirente la revocatoria dell’atto didisposizione, per l’eventualità che quella azione esecutiva venissedefinitivamente negata per difetto di titolo.A fronte di ciò, la ricorrente ha eccepito la mancanza di interesse ad agirein quanto, ove fosse accolto il ricorso per cassazione pendente, e relativo algiudizio di esecuzione, di cui si è detto, questa revocatoria perderebbe diinteresse, potendo cioè il fallimento sfruttare in via esecutiva la revocatoriaprecedente. Ossia: se venisse accolto il ricorso per cassazione pendente, ilprocedimento, poiché potrebbe agire verso la ricorrente in via esecutivasulla base della revocatoria ottenuta verso il primo acquirente.Secondo la ricorrente il giudizio che ci occupa, quindi, ha solo caratterestrumentale, ed è stato incardinato dal Fallimento allo scopo di cautelarsiper l’ipotesi in cui la tesi dallo stesso sostenuta nel giudizio di opposizioneall’esecuzione fosse disattesa e, quindi, in previsione di quell’effettopregiudizievole (p. 16).Questa tesi è stata rigettata dalla Corte di Appello sul presupposto che la positiva verifica dell’interesse ad agire del fallimento è conseguenteall’accertamento della insussistenza del diritto della curatela ad agiredirettamente in esecuzione sui beni di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sentenzaottenuta con riguardo al fondo patrimoniale. Ed invero: o il fallimento haNumero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026diritto di agire direttamente sui beni di [OSCURATO:PERSONA] in forza di quella sentenza (eallora non avrebbe interesse ad agire in questa sede) o non ha quel diritto(e si apprezza il suo interesse ad agire con la revocatoria qui svolta) (p.10).La ricorrente contesta questa tesi sostenendo che l’interesse a proporrequesta revocatoria sussisterebbe solo ove venisse definitivamente negatal’azione esecutiva. In quel caso il Fallimento avrebbe interesse concreto adottenere la revocatoria di cui qui si discute. Invece, l’azione esecutiva nonè ancora stata negata, essa è in astratto possibile, e dunque l’azione quispiegata è condizionata, o meglio fatta per l’eventualità che quella esecutivavenga definitivamente negata.In altri termini, secondo la ricorrente il presente giudizio è stato azionatodal Fallimento al solo scopo di tutelarsi in previsione di possibili effettipregiudizievoli che gli possano derivare dal mancato accoglimento delricorso in Cassazione con cui ha chiesto sia accertato il suo diritto di agireesecutivamente in forza della (sola) sentenza che ha pronunciato larevocatoria del fondo patrimoniale (p. 18).Il motivo è infondato.Le due azioni sono cumulabili, ed è nell’interesse del creditore, per l’ipotesiche venga escluso il suo diritto di azione esecutiva, far dichiarare l’inefficaciadell’atto con la revocatoria. Non è necessario che il Fallimento attenda chevenga definitivamente negato il suo diritto di azione esecutiva, ben potendonel frattempo, per l’eventualità per l’appunto che ciò accada, procurarsi undiverso titolo nei confronti dell’avente causa del suo debitore.L’interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza in ordine allasussistenza di un determinato diritto e presuppone che, senza l’azione ingiudizio, l’attore subirebbe un danno (Cass. 5635/ 2002; Cass. 12532/2024).Ove il diritto alla azione esecutiva venisse negato definitivamente, la stessaricorrente ammette che il creditore avrebbe interesse ad agire per laNumero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026revocatoria, e dunque non si vede perché non possa farlo in anticipo. La tesidella ricorrente si risolve alla fine nell’affermare la necessità che il creditorependenza della prima non avesse interesse a far valere la seconda. Mal’interesse ad agire, come si è visto, non dipende dalla circostanzaprocessuale dello stato in cui si trovano i procedimenti. Del resto, se, unavolta definito negativamente il procedimento relativo alla azione esecutiva,la stessa ricorrente ammette che il creditore può iniziare quello direvocatoria, non si vede perché non possa iniziarlo prima, quando ancora èpendente quello sulla esecuzione, e nell’incertezza di come si concluderàquello. Altro discorso è poi quello relativo alla utilità concreta dellarevocatoria una volta ottenuto il riconoscimento dell’azione esecutiva: puòdarsi che non abbia più utilità, non già che non l’avesse sin dall’inizio.Ma in realtà neanche può dirsi che la revocatoria qui chiesta diventerebbeinutile ove venisse riconosciuto il diritto di agire in esecuzione, poichéproprio in quel procedimento, che andrebbe allora ripreso – essendoottenuta, e ciò in quanto quel procedimento ha titolo nell’altra revocatoria.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli2901, 2697 e 2729 c.c.Censura quella ratio della sentenza impugnata con cui è stato accertatol’elemento soggettivo (la consapevolezza di ledere il diritto del creditore) incapo alla ricorrente.Il debitore del fallimento aveva costituito un fondo patrimoniale e poi avevaalienato i beni alla moglie, che li aveva subito alienati a sua volta alla societàqui ricorrente da poco costituita.Secondo quest’ultima lo stato soggettivo consistente nella consapevolezzadi ledere un diritto del creditore, andava verificato con riferimento non allasocietà ma all’amministratore che al momento della vendita rappresentavala società acquirente.Numero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026Lamenta che nel momento dell’atto oggetto di azione revocatorial’odierna ricorrente fosse rappresentata dal proprio [OSCURATO:PERSONA] elegale rappresentante Dr. [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo allacompagine societaria, libero professionista che svolge(va) – comedocumentato – l’attività di revisore legale dei conti.Era ed è esclusivamente in capo a quest’ultimo che andava valutata edaccertata la sussistenza di quella partecipatio fraudis che, come più voltedetto, è presupposto dell’azione revocatoria (p. 20).Per contro, secondo la ricorrente i giudici di merito hanno accertatol’elemento soggettivo rispetto alla società: occorre(va) invecedimostrare la consapevolezza del pregiudizio altrui (quindi,sostanzialmente, la mala fede) in capo (non genericamente alla [OSCURATO:PERSONA] stessama) al suo legale rappresentante (p. 21).La censura è inammissibile.Nel ritenere che la società avesse consapevolezza (o dovesse averla) deldanno causato al creditore la corte d’appello ha fatto riferimento allepersone fisiche che rappresentano la società, non potendo ammettersi cheuna persona giuridica abbia proprie facoltà mentali distinte da quelle dellepersone fisiche che la compongono o che per lei agiscono.Il motivo di censura avrebbe senso solo ove effettivamente risultasse che igiudici di merito non si sono riferiti agli stati mentali delle persone fisicherappresentanti la società. Ma così non è.Con una seconda censura la ricorrente denunzia l’erroneità della deduzionedella consapevolezza dalla circostanza che le due vendite fossero contiguenel tempo, nonché dal fatto che la società acquirente odierna ricorrentefosse costituita da pochissimo tempo.La censura è inammissibile.La ricorrente deduce la natura non indiziaria di alcuni fatti (rapporto diparentela nella prima vendita, vicinanza temporale tra le due vendite, ilNumero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026fatto che la società acquirente si stata costituita poco prima della vendita,ecc.) ma non argomenta il proprio assunto.A tale stregua trattasi di una mera apodittica contrapposizione alla ratiodecidendi della propria tesi difensiva.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione di legge,genericamente intesa (in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c.).Si duole che la corte d’appello abbia posto a base della decisione duecircostanze di fatto errate:- che la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale siastata trascritta, laddove risulta trascritta solo nei confronti di alcuniconvenuti;- che le parti dell’atto di disposizione fossero parenti, laddove non tutte loerano.Il motivo è inammissibile.La ricorrente si limita invero ad apoditticamente contrappone un proprioaccertamento di fatto a quello operato dai giudici di merito, senza nemmenoindicare quale rilevanza sia se del caso derivata da asserito errore, e cioèin quali termini la decisione sarebbe stata diversa.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel Fallimento controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 22.200,00 (di cui euro 22.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro22.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Numero registro generale 20592/2024Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 10718/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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