CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 03905/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24525/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 504/2022 depositata il 24/3/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il ricorrente ha stipulato un contratto di appalto con la società Depasol, per la fornitura di un impianto fotovoltaico, per un costo di 348.600,00 euro. Tale società, secondo il ricorrente, formalmente appartenente ad [OSCURATO:PERSONA],era di fatto del di lei marito [OSCURATO:PERSONA]. Sempre secondo il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disatteso l'accordo di pagamento rateale, e,sotto minaccia di non consegnare l'impianto, avrebbe preteso il pagamento immediato dell'intera somma pattuita aumentata anche di una maggiorazione non prevista. Per di più, s ubito dopo l'installazione dell'impianto il ricorrente si sarebbe avveduto che non produceva energia. Inoltre, la struttura sarebberisultata abusiva, ed il ricorrente, oltre a subire un ordine di demolizione, avrebbealtresì subìto un procedimento penale per la violazione delle norme urbanistiche, uscendone assolto per difetto dell'elemento soggettivo. Per tali ragioni, il ricorrente ha agito davanti al Tribunale di Foggia, per ottenere la risoluzione del contratto, che, previa consulenza tecnica d’ufficio, è stata pronunciata dal giudice adito. Nello stesso tempo ha depositato querela per la truffa subita. Ottenuta la risoluzione del contratto, il ricorrente ha altresì ottenuto un decreto ingiuntivoalla società Depasol per la restituzione della somma versata. Di tali crediti il ricorrente ha poi ottenuto l'ammissione al passivo, a seguito del fallimentodella società. Nel frattempo, nel processo penale sono stati assolti i due coniugi, salvo che sulle statuizioni civili, rispetto alle quali la Corte di cassazione ha annullato l'assoluzione del solo [OSCURATO:PERSONA] , rinviando al giudice civile, davanti al quale il ricorrente ha riassunto la domanda di risarcimento, che però è stata rigettata dalla Corte di Appello. Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un motivo di censura. L'intimato non si è costituito, la notifica essendo avvenuta presso la [OSCURATO:PERSONA] in cui è detenuto. Ritenuto che: 1. Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile. Manca in atti la procura al difensore, che nella intestazione del ricorso è dichiarata come rilasciata a margine di quest’ultimo; nonostante ciò, la procura che sarebbe stata rilasciata al difensore non solo non è allegata all’atto, ma non risulta neanche depositata. Il difetto di procura rende il ricorso privo del necessario requisito di rappresentanza processuale e dunque rende il conseguente giudizio inammissibile. Non vi èluogo a pronunciare sulle spese, vista la mancata costituzione della parteintimata. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 / 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 / 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-