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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22317/2026

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appresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;- ricorrente -controM.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana n. 982/2022, depositata il 5 settembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Massa-Carrara dell'Agenziadelle entrate sottoponeva a verifica la [OSCURATO:SOCIETA]., esercentel’attività di commercio all’ingrosso di materiali da costruzione,Numero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026all’esito della quale, in data 28 giugno 2018, veniva redattoprocesso verbale di constatazione.

Recependo i rilievi ivi contenuti,l'Ufficio notificava, in data 3 settembre 2019, due avvisi diaccertamento, relativi ai periodi d'imposta 2014 e 2015, con i qualicontestava l'indebita deduzione di costi connessi a conguagli diprezzo riqualificati come finanziamenti, nonché correlati a profili diindebita detrazione dell'IVA e di omessa dichiarazione dell'imposta.Avverso tali atti impositivi la società proponeva ricorsocumulativo innanzi alla Commissione tributaria provinciale diMassa-Carrara.Si costituiva nel giudizio l'Agenzia delle entrate, depositandocontrodeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Massa-Carrara, consentenza n. 191/2021, depositata il 10 novembre 2021, rigettava ilricorso della contribuente.2. – La società proponeva appello avverso detta decisione.Si costituiva nel giudizio di appello l'Agenzia delle entrate.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana,con sentenza n. 982/2022, depositata il 5 settembre 2022,accoglieva l'appello della contribuente, riformando integralmente ladecisione di primo grado e compensando le spese.3. – Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.La società contribuente ha resistito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entratededuce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, in viaconsequenziale e diretta, degli artt. 3, 19 e 54 d.P.R. n. 633 delNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/20261972 e dell’art. 1815 c.c., con riferimento al principio contabile OICn. 24, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il motivomuove dalla ricostruzione, secondo cui l’Ufficio, in sede di verifica epoi con l’atto impositivo, avrebbe qualificato una parte dei costifatturati quale conguaglio prezzo come componente nonriconducibile a ordinari costi di acquisto di beni-merce, ma comeesborso correlato a lavori di preparazione e miglioria di un sitoestrattivo riferibile al fornitore; tale qualificazione avrebbe condottol’Amministrazione finanziaria a ritenere che la quota in questionesottendesse un distinto rapporto di natura monetaria, qualificabilecome finanziamento, che, in quanto ritenuto infruttifero, sarebbestato escluso dal campo di applicazione dell’IVA, con conseguenteindetraibilità dell’imposta indicata nelle fatture.

La censura investetre profili argomentativi attribuiti alla sentenza di appello.

In primoluogo, si assume che il giudice di merito avrebbe richiamato ilprincipio contabile OIC n. 24 (immobilizzazioni immateriali) senzachiarire, in modo puntuale, per quali ragioni i costi di conguaglioprezzo dovrebbero rientrare nel perimetro di tale principio; sisostiene che, alla luce della definizione di bene immateriale e dellecondizioni di rilevazione previste dal principio richiamato, l’apportodi migliorie a un bene produttivo non riconducibile alla sfera dellacontribuente non sarebbe inquadrabile tra immobilizzazioniimmateriali, con la conseguenza che il richiamo all’OIC n. 24, cosìcome operato, non supporterebbe la conclusione raggiunta insentenza.

In secondo luogo, la sentenza impugnata avrebbeaffermato la correttezza dell’assoggettamento ad IVA delleoperazioni di conguaglio prezzo e la legittimità della detrazionedell’imposta da parte della contribuente, reputando irrilevante, aifini IVA, l’imputazione dell’imponibile a conti patrimoniali o direddito; la censura assume che tale affermazione non sarebbeNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026sorretta da una spiegazione specifica delle ragioni per le quali, afronte della rappresentazione contabile della società, la detrazionedovrebbe ritenersi comunque legittima, pur trattandosi di oneririferibili all’incremento di valore di un bene produttivo facente capoad altro soggetto.

In terzo luogo, l’Agenzia delle entrate lamentache la sentenza impugnata avrebbe disatteso la ricostruzionepresuntiva dell’Ufficio senza considerare, o comunque senzavalorizzare, gli elementi indiziari indicati nel ricorso; il motivorichiama: il rapporto di stretta compenetrazione fra le compaginisociali, tutte riferibili al medesimo gruppo familiare (facente capo aGiorgio Vanelli; le anomalie contabili riscontrate fra cui laquotazione delle rimanenze (con arbitrari ed immotivatiapprezzamenti/deprezzamenti dei beni inventariati), elemento cheha determinato la valutazione come inattendibile dell’interoimpianto contabile (elemento peraltro mai specificamentecontestato dalla difesa di controparte); la circostanza di unfinanziamento erogato nell’esercizio 2012; il mancato riaddebito aun cliente dei conguagli relativi alle quote oggetto dicapitalizzazione; si deduce, inoltre, che la sentenza avrebbemovimentazione di merce e l’assenza di documentazione (bolle,fatture, pagamenti), profili che non costituivano oggetto dellacontestazione, posto che l’Ufficio non avrebbe mai negatol’effettività delle operazioni di acquisto, ma la natura (finanziaria,anziché commerciale) della quota di conguaglio.1.1. – Il motivo è fondato.L’operazione contestata dall’Agenzia delle entrate riguarda icosti sostenuti dalla società per l’acquisto di materiale dalla dittaAldo [OSCURATO:PERSONA], in particolare con riferimento al c.d.“conguaglio prezzo”, che la contribuente aveva contabilizzatoNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026imputandolo tra gli oneri pluriennali e immobilizzazioni immateriali.L’Ufficio ha ritenuto che tale modalità di contabilizzazione non fossecorretta, sostenendo che il riaddebito di tali importi, eccedenti ilcosto di produzione del materiale, non trovasse giustificazioneeconomica nella compravendita, ma integrasse in realtà unrapporto di finanziamento; da ciò ha fatto derivare la qualificazionedelle somme come operazioni esenti da IVA, con conseguenteindetraibilità dell’imposta assolta sulle fatture.Il giudice di appello ha ritenuto non condivisibile talericostruzione.

In primo luogo ha evidenziato che i principi contabilipossono essere utilizzati come criterio interpretativo delle normecivilistiche sul bilancio e che, in tale prospettiva, il principiocontabile OIC 24 consente l’iscrizione tra le “immobilizzazioniimmateriali” dei costi sostenuti per la progettazione, la costruzionee la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizinuovi o migliorati così come i costi di “start-up” (…) sostenuti dauna società preesistente prima dell'inizio di (…) un nuovo processoproduttivo.

Applicando tale criterio, il Collegio ha qualificato il“conguaglio prezzo” come maggior costo del materiale,riconducibile all’incidenza dei lavori di preparazione della cava, cheavevano determinato un aumento del costo di produzione rispettoalla media.

In tale prospettiva, la capitalizzazione di tali costi non èstata considerata idonea a mutare la natura delle operazioni.

Suquesta base, è stato affermato che le operazioni mantengononatura commerciale e che, pertanto, sono correttamenteassoggettate ad IVA, con conseguente legittimità della detrazioneoperata dalla contribuente, indipendentemente dalla loroimputazione contabile tra costi di esercizio o immobilizzazioni.

Ilgiudice di secondo grado ha inoltre rilevato che la tesi dell’Ufficiosulla natura finanziaria delle operazioni non risulta supportata daNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026elementi probatori dotati dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, né da riscontri documentali relativi ad eventualianomalie nella movimentazione della merce o nei documenticommerciali.Le doglianze formulate dall'Agenzia delle entrate sono fondateIl principio contabile OIC n. 24 ha lo scopo di disciplinare icriteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle“immobilizzazioni immateriali”, nonché le informazioni dapresentare nella nota integrativa.

Il principio si applica alle societàche redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Ledisposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione delprincipio sono riportate nel capitolo “le immobilizzazioni immaterialinella legislazione civilistica”.Il principio contabile OIC n. 24 non è in alcun modo pertinenterispetto alle operazioni contestate che riguardano i costi di acquistodel marmo, iscritti tra gli oneri pluriennali e stornati dal contoeconomico.

Non si tratta, infatti, di costi qualificabili come“immobilizzazioni immateriali”, nel cui novero sono ricompresi, adesempio, i diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delleopere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili,il diritto di usufrutto su azioni, i costi di software, i costi permigliorie e spese incrementative su beni di terzi e i costi per iltrasferimento e per il riposizionamento di cespiti.Con riferimento alla qualificazione delle operazioni di“conguaglio prezzo” e alla questione dell'assoggettamento a IVA,non risulta comprensibile l'affermazione secondo cuiindipendentemente dall’imputazione dell’imponibile ai contipatrimoniali (immobilizzazioni immateriali) o di reddito, il“conguaglio prezzo” corrispondeva comunque a un maggior costodel materiale dovuto all'incidenza dei “lavori di preparazione dellaNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026cava”, che hanno portato il costo di produzione al di sopra dellamedia.

Il punto decisivo è, dunque, la verifica concreta della causaeconomico-giuridica della quota fatturata come “conguaglioprezzo”, occorrendo stabilire se essa remuneri effettivamente unacessione di beni o una prestazione inerente al rapportocommerciale, ovvero se costituisca, secondo la prospettazionedell’Ufficio, il riflesso contabile di un distinto rapporto di naturafinanziaria.

Solo nel primo caso l’operazione resta assoggettabile aIVA con conseguente detraibilità dell’imposta; nel secondo, invece,viene meno il presupposto oggettivo della detrazione in relazionealla quota non riferibile a un’effettiva operazione imponibile.In realtà, la sentenza senza fornire una spiegazione, ignora deltutto gli elementi presuntivi dedotti dall'Ufficio e posti alla basedella ripresa riguardante la natura meramente finanziaria e noncommerciale delle operazioni (stretta compenetrazione tra leimprese coinvolte - [OSCURATO:SOCIETA]., ditta [OSCURATO:PERSONA] Vanelli e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - tuttericonducibili al medesimo gruppo familiare facente capo a GiorgioVanelli; anomalie nella contabilità sociale, con inattendibilitàdell’impianto contabile della [OSCURATO:SOCIETA]. per arbitrarie valutazionidelle rimanenze, non contestata dalla controparte; capitalizzazioneincomprensibile di costi relativi a beni-merce e a beni produttiviriferibili a soggetto diverso (ditta [OSCURATO:PERSONA] diGiorgio Vanelli) rispetto a quello che effettua la capitalizzazione([OSCURATO:SOCIETA].); finanziamento di euro 950.000,00 da [OSCURATO:SOCIETA]. alladitta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio2012 in luogo della capitalizzazione; mancato riaddebito a IGF deiconguagli prezzo con omissione della registrazione dei relativimaggiori ricavi da parte di [OSCURATO:SOCIETA].).

Tale omissione assumerilievo con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., poiché, a fronteNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026di una ricostruzione dell’Ufficio fondata su una pluralità dicircostanze indiziarie, il giudice di merito era tenuto a procedere auna valutazione non atomistica, ma complessiva, degli elementiallegati, verificandone la gravità, precisione e concordanza espiegando le ragioni dell’eventuale loro inidoneità a sorreggere laqualificazione finanziaria della quota di “conguaglio prezzo”.In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizionediretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, deld.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 perquanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversidalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 -dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, ole false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anchesulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise econcordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe";pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversiasulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto avalutare, singolarmente e complessivamente, gli elementipresuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazionedei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non peril merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruitàlogica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento,ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione econcordanza, deve dare ingresso alla valutazione della provacontraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degliartt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 10615/2024;Cass. n. 14237/2017).La questione dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariaNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026competente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 28 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;- ricorrente -controM.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Toscana n. 982/2022, depositata il 5 settembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Massa-Carrara dell'Agenziadelle entrate sottoponeva a verifica la [OSCURATO:SOCIETA]., esercentel’attività di commercio all’ingrosso di materiali da costruzione,Numero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026all’esito della quale, in data 28 giugno 2018, veniva redattoprocesso verbale di constatazione. Recependo i rilievi ivi contenuti,l'Ufficio notificava, in data 3 settembre 2019, due avvisi diaccertamento, relativi ai periodi d'imposta 2014 e 2015, con i qualicontestava l'indebita deduzione di costi connessi a conguagli diprezzo riqualificati come finanziamenti, nonché correlati a profili diindebita detrazione dell'IVA e di omessa dichiarazione dell'imposta.Avverso tali atti impositivi la società proponeva ricorsocumulativo innanzi alla Commissione tributaria provinciale diMassa-Carrara.Si costituiva nel giudizio l'Agenzia delle entrate, depositandocontrodeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Massa-Carrara, consentenza n. 191/2021, depositata il 10 novembre 2021, rigettava ilricorso della contribuente.2. – La società proponeva appello avverso detta decisione.Si costituiva nel giudizio di appello l'Agenzia delle entrate.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana,con sentenza n. 982/2022, depositata il 5 settembre 2022,accoglieva l'appello della contribuente, riformando integralmente ladecisione di primo grado e compensando le spese.3. – Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.La società contribuente ha resistito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entratededuce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, in viaconsequenziale e diretta, degli artt. 3, 19 e 54 d.P.R. n. 633 delNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/20261972 e dell’art. 1815 c.c., con riferimento al principio contabile OICn. 24, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il motivomuove dalla ricostruzione, secondo cui l’Ufficio, in sede di verifica epoi con l’atto impositivo, avrebbe qualificato una parte dei costifatturati quale conguaglio prezzo come componente nonriconducibile a ordinari costi di acquisto di beni-merce, ma comeesborso correlato a lavori di preparazione e miglioria di un sitoestrattivo riferibile al fornitore; tale qualificazione avrebbe condottol’Amministrazione finanziaria a ritenere che la quota in questionesottendesse un distinto rapporto di natura monetaria, qualificabilecome finanziamento, che, in quanto ritenuto infruttifero, sarebbestato escluso dal campo di applicazione dell’IVA, con conseguenteindetraibilità dell’imposta indicata nelle fatture. La censura investetre profili argomentativi attribuiti alla sentenza di appello. In primoluogo, si assume che il giudice di merito avrebbe richiamato ilprincipio contabile OIC n. 24 (immobilizzazioni immateriali) senzachiarire, in modo puntuale, per quali ragioni i costi di conguaglioprezzo dovrebbero rientrare nel perimetro di tale principio; sisostiene che, alla luce della definizione di bene immateriale e dellecondizioni di rilevazione previste dal principio richiamato, l’apportodi migliorie a un bene produttivo non riconducibile alla sfera dellacontribuente non sarebbe inquadrabile tra immobilizzazioniimmateriali, con la conseguenza che il richiamo all’OIC n. 24, cosìcome operato, non supporterebbe la conclusione raggiunta insentenza. In secondo luogo, la sentenza impugnata avrebbeaffermato la correttezza dell’assoggettamento ad IVA delleoperazioni di conguaglio prezzo e la legittimità della detrazionedell’imposta da parte della contribuente, reputando irrilevante, aifini IVA, l’imputazione dell’imponibile a conti patrimoniali o direddito; la censura assume che tale affermazione non sarebbeNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026sorretta da una spiegazione specifica delle ragioni per le quali, afronte della rappresentazione contabile della società, la detrazionedovrebbe ritenersi comunque legittima, pur trattandosi di oneririferibili all’incremento di valore di un bene produttivo facente capoad altro soggetto. In terzo luogo, l’Agenzia delle entrate lamentache la sentenza impugnata avrebbe disatteso la ricostruzionepresuntiva dell’Ufficio senza considerare, o comunque senzavalorizzare, gli elementi indiziari indicati nel ricorso; il motivorichiama: il rapporto di stretta compenetrazione fra le compaginisociali, tutte riferibili al medesimo gruppo familiare (facente capo aGiorgio Vanelli; le anomalie contabili riscontrate fra cui laquotazione delle rimanenze (con arbitrari ed immotivatiapprezzamenti/deprezzamenti dei beni inventariati), elemento cheha determinato la valutazione come inattendibile dell’interoimpianto contabile (elemento peraltro mai specificamentecontestato dalla difesa di controparte); la circostanza di unfinanziamento erogato nell’esercizio 2012; il mancato riaddebito aun cliente dei conguagli relativi alle quote oggetto dicapitalizzazione; si deduce, inoltre, che la sentenza avrebbemovimentazione di merce e l’assenza di documentazione (bolle,fatture, pagamenti), profili che non costituivano oggetto dellacontestazione, posto che l’Ufficio non avrebbe mai negatol’effettività delle operazioni di acquisto, ma la natura (finanziaria,anziché commerciale) della quota di conguaglio.1.1. – Il motivo è fondato.L’operazione contestata dall’Agenzia delle entrate riguarda icosti sostenuti dalla società per l’acquisto di materiale dalla dittaAldo [OSCURATO:PERSONA], in particolare con riferimento al c.d.“conguaglio prezzo”, che la contribuente aveva contabilizzatoNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026imputandolo tra gli oneri pluriennali e immobilizzazioni immateriali.L’Ufficio ha ritenuto che tale modalità di contabilizzazione non fossecorretta, sostenendo che il riaddebito di tali importi, eccedenti ilcosto di produzione del materiale, non trovasse giustificazioneeconomica nella compravendita, ma integrasse in realtà unrapporto di finanziamento; da ciò ha fatto derivare la qualificazionedelle somme come operazioni esenti da IVA, con conseguenteindetraibilità dell’imposta assolta sulle fatture.Il giudice di appello ha ritenuto non condivisibile talericostruzione. In primo luogo ha evidenziato che i principi contabilipossono essere utilizzati come criterio interpretativo delle normecivilistiche sul bilancio e che, in tale prospettiva, il principiocontabile OIC 24 consente l’iscrizione tra le “immobilizzazioniimmateriali” dei costi sostenuti per la progettazione, la costruzionee la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizinuovi o migliorati così come i costi di “start-up” (…) sostenuti dauna società preesistente prima dell'inizio di (…) un nuovo processoproduttivo. Applicando tale criterio, il Collegio ha qualificato il“conguaglio prezzo” come maggior costo del materiale,riconducibile all’incidenza dei lavori di preparazione della cava, cheavevano determinato un aumento del costo di produzione rispettoalla media. In tale prospettiva, la capitalizzazione di tali costi non èstata considerata idonea a mutare la natura delle operazioni. Suquesta base, è stato affermato che le operazioni mantengononatura commerciale e che, pertanto, sono correttamenteassoggettate ad IVA, con conseguente legittimità della detrazioneoperata dalla contribuente, indipendentemente dalla loroimputazione contabile tra costi di esercizio o immobilizzazioni. Ilgiudice di secondo grado ha inoltre rilevato che la tesi dell’Ufficiosulla natura finanziaria delle operazioni non risulta supportata daNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026elementi probatori dotati dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, né da riscontri documentali relativi ad eventualianomalie nella movimentazione della merce o nei documenticommerciali.Le doglianze formulate dall'Agenzia delle entrate sono fondateIl principio contabile OIC n. 24 ha lo scopo di disciplinare icriteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle“immobilizzazioni immateriali”, nonché le informazioni dapresentare nella nota integrativa. Il principio si applica alle societàche redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Ledisposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione delprincipio sono riportate nel capitolo “le immobilizzazioni immaterialinella legislazione civilistica”.Il principio contabile OIC n. 24 non è in alcun modo pertinenterispetto alle operazioni contestate che riguardano i costi di acquistodel marmo, iscritti tra gli oneri pluriennali e stornati dal contoeconomico. Non si tratta, infatti, di costi qualificabili come“immobilizzazioni immateriali”, nel cui novero sono ricompresi, adesempio, i diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delleopere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili,il diritto di usufrutto su azioni, i costi di software, i costi permigliorie e spese incrementative su beni di terzi e i costi per iltrasferimento e per il riposizionamento di cespiti.Con riferimento alla qualificazione delle operazioni di“conguaglio prezzo” e alla questione dell'assoggettamento a IVA,non risulta comprensibile l'affermazione secondo cuiindipendentemente dall’imputazione dell’imponibile ai contipatrimoniali (immobilizzazioni immateriali) o di reddito, il“conguaglio prezzo” corrispondeva comunque a un maggior costodel materiale dovuto all'incidenza dei “lavori di preparazione dellaNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026cava”, che hanno portato il costo di produzione al di sopra dellamedia. Il punto decisivo è, dunque, la verifica concreta della causaeconomico-giuridica della quota fatturata come “conguaglioprezzo”, occorrendo stabilire se essa remuneri effettivamente unacessione di beni o una prestazione inerente al rapportocommerciale, ovvero se costituisca, secondo la prospettazionedell’Ufficio, il riflesso contabile di un distinto rapporto di naturafinanziaria. Solo nel primo caso l’operazione resta assoggettabile aIVA con conseguente detraibilità dell’imposta; nel secondo, invece,viene meno il presupposto oggettivo della detrazione in relazionealla quota non riferibile a un’effettiva operazione imponibile.In realtà, la sentenza senza fornire una spiegazione, ignora deltutto gli elementi presuntivi dedotti dall'Ufficio e posti alla basedella ripresa riguardante la natura meramente finanziaria e noncommerciale delle operazioni (stretta compenetrazione tra leimprese coinvolte - [OSCURATO:SOCIETA]., ditta [OSCURATO:PERSONA] Vanelli e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - tuttericonducibili al medesimo gruppo familiare facente capo a GiorgioVanelli; anomalie nella contabilità sociale, con inattendibilitàdell’impianto contabile della [OSCURATO:SOCIETA]. per arbitrarie valutazionidelle rimanenze, non contestata dalla controparte; capitalizzazioneincomprensibile di costi relativi a beni-merce e a beni produttiviriferibili a soggetto diverso (ditta [OSCURATO:PERSONA] diGiorgio Vanelli) rispetto a quello che effettua la capitalizzazione([OSCURATO:SOCIETA].); finanziamento di euro 950.000,00 da [OSCURATO:SOCIETA]. alladitta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio2012 in luogo della capitalizzazione; mancato riaddebito a IGF deiconguagli prezzo con omissione della registrazione dei relativimaggiori ricavi da parte di [OSCURATO:SOCIETA].). Tale omissione assumerilievo con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., poiché, a fronteNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026di una ricostruzione dell’Ufficio fondata su una pluralità dicircostanze indiziarie, il giudice di merito era tenuto a procedere auna valutazione non atomistica, ma complessiva, degli elementiallegati, verificandone la gravità, precisione e concordanza espiegando le ragioni dell’eventuale loro inidoneità a sorreggere laqualificazione finanziaria della quota di “conguaglio prezzo”.In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizionediretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, deld.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 perquanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversidalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 -dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, ole false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anchesulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise econcordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe";pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversiasulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto avalutare, singolarmente e complessivamente, gli elementipresuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazionedei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non peril merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruitàlogica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento,ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione econcordanza, deve dare ingresso alla valutazione della provacontraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degliartt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 10615/2024;Cass. n. 14237/2017).La questione dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariaNumero registro generale 3289/2024Numero sezionale 4681/2026Numero di raccolta generale 22317/2026Data pubblicazione 29/06/2026competente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 28 maggio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22317/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris