CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato distinti ricorsi avverso la sentenza impugnata che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta l'ipotesi tentata di furto aggravato ( artt. 624,625 n.2 e 5 cod.pen.), ha rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed euro 50 di multa. 2. Hanno dedotto i seguenti motivi sostanzialmente sovrapponibili: 1) con il primo motivo lamentano l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose senza adeguata motivazione; 2) con il secondo motivo lamentano il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. trattandosi di ipotesi tentata e considerato il massimo della riduzione ipotizzabile di due terzi; 3) con il terzo motivo lamentano il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità avendo motivato con riferimento alla notevole quantità di agrumi gettati alla rinfusa. 4) con il quarto motivo lamentano la mancata concessione delle circostanze attenuanti secondo un giudizio di prevalenza sulle aggravanti, in relazione all'esigua portata della condotta, al comportamento processuale di piena resipiscenza, lo stato di disoccupazione e di disagio economico. 3.11 Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. 3.1.La difesa ha presentato conclusioni scritte . 4. I motivi di ricorso 1) 3) 4) sono manifestamente infondati oltre che in realtà costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità e come tale inammissibile. Appare congrua la motivazione in ordine alla non esiguità del danno in ragione della quantità di agrumi (circa 300 kg.) della quale una quindicina di alberi erano stati deprivati. Quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze, è giurisprudenza pacifica che "Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie, appare congrua la motivazione che giustifica il diniego di un giudizio di prevalenza sulla base della mitezza della pena concretamente irrogata e sull'assenza di specifiche ragioni logiche e fattuali di segno diverso. 4.1. Il secondo motivo riguardante la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato. Deve ribadirsi l'autonomia della fattispecie tentata e l'astratta applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. in quanto la cornice edittale, determinata alla stregua del minimo previsto per il reato consumato ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 56 cod. pen., è ricompresa entro la soglia di legge ( cfr Sez. 5, n. 17348 del 09/01/2019, Rv. 276629.) Va rilevato, inoltre che l'art. 131 bis. cod.pen. è stato modificato dall' art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 150/2022 che ne ha ampliato l'ambito di operatività in un' ottica di deflazione del sistema penale. Il testo attualmente in vigore prevede la non punibilità nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena; la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Il nuovo testo della norma è applicabile anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, comma 4, c.p., proprio perché si tratta di norma più favorevole rispetto a quella previgente. Nel caso di specie però la contestata e ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, comporta il superamento del limite minimo edittale di due anni di reclusione di cui al novellato art. 131 bis cod. pen ( artt. 56, 624 625 ultimo comma e 63 IV comma cod.pen); senza considerare che secondo i principio più volte ribadito da questa Corte di legittimità "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica". (Sez. 5 -, n. 1489 del 19/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280250 - 01 ). Nel caso di specie il giudice di primo grado ha argomentato che le condotte delittuose sono apparse indicative di un'accresciuta dedizione al reato e sintomo evidente di pervicacia nella commissione di illeciti penali ( fol 4 sentenza di primo grado); la Corte di appello, dal canto suo, ha evidenziato i certificati del casellario connotati da molteplici condanne per il delitto di furto ( fol 2). 5.Segue all'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in f