CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-3~ le conclusioni del PG t Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con tre sentenze dello stesso Tribunale. 2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 127, commi 1, 3 e 4 cod. pen., 169, 143, 178 lett. c), 171 cod. proc. pen. Lamenta la difesa che il decreto di fissazione dell'udienza di esecuzione è stato notificato per due volte a Debeljak, senza essere stato tradotto in lingua slovena, al seguente indirizzo, via Vodopivca 103/A, Gorizia. Rileva che il suo assistito non risiede a Gorizia, ma è residente da oltre dieci anni in Slovenia, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 144, come da carta di identità che allega, e che, pertanto, allo stesso doveva essere inviata raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen. nel luogo di residenza. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, non essendo stato messo Debeljak in condizioni di partecipare al procedimento esecutivo, con lesione del suo diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 stesso codice. Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti (eh davanti a quel giudice. E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge" ovvero di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi". Ne consegue che il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume, con violazione del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (oltre a quelli sopra evidenziati previsti dallo stesso art. 666 cod. proc. pen., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere "senza formalità" a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto determinante l'omessa citazione del condannato ovvero l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, la quale nullità, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 e Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274556). Orbene, nel caso in esame, la notifica a Debeljak, come da censura difensiva riscontrata dalla verifica degli atti cui ha provveduto il Collegio, risulta essere stata effettuata in un luogo in cui il suddetto non risiede né ha eletto domicilio. Si impone, conseguentemente, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Gorizia. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia