CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 31342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 6994-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 995/2017 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 3477/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. .. r.g. n. 6994/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che si era opposto allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] dal quale era stato escluso il credito vantato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società in bonis con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore telefonico outbound del quale allegava la / nullità per essere privo di uno specifico progetto chiedendo la I costituzione del rapporto di lavoro con mansioni di IV livello del ccnI terziario commercio. 2. Il Tribunale ha evidenziato che alla fattispecie, che ha ad oggetto una attività di vendita diretta di beni e servizi attraverso cali center outbound, non si applica l'art. 62 del d.lgs. n. 276 del 2003 così come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] con la circolare n. 14 del 2013. 3. Ha poi ritenuto generiche le allegazioni dell'opponente circa la inadeguatezza della retribuzione prive di specifici riferimenti alle mansioni in concreto svolte che si limita ad assumere essere riconducibili al IV livello contrattuale invocato come parametro. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato tempestivo controricorso eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso notificato da avvocato non abilitato a difendere in cassazione. Nel merito ha insistito per la sua infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 5. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla parte controricorrente per essere stato notificato il ricorso su istanza di un avvocato che non era abilitato a difendere davanti alla Corte di Cassazione. 5.1. Va qui ribadito che (v. Cass. n. 20790 del 23/11/2012) "Il controricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore del controricorrente r.g. n. 6994/2017 per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, perché il particolare requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore." (cfr. anche Cass. n. 15841 del 2022). 5.2. In proposito, va rammentato che l'art. 1 della I. n. 53 del 1994 attribuisce la funzione notificatoria al difensore munito di procura, ai sensi degli artt. 82 e 365 c.p.c.. Secondo tale disciplina, è indubbio che nel caso in esame la notificazione dovesse farsi dal difensore munito di procura idonea ai sensi dell'art. 365 c.p.c. e che, in vece, è stata effettuata dal difensore non iscritto nell'apposito albo. 5.3. Parte resistente invoca l'inesistenza della notifica in proposito, ma questa Corte ha già più volte ritenuto, con indirizzo condiviso dal Collegio e meritevole di seguito, che l'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n.53 del 94, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, va considerata nulla e non inesistente, con la rilevante conseguenza che tale nullità, quand'anche riscontrata (come nel caso di specie) è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass. Sez. U., 01/12/2000 n. 1242; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001; Cass. Sez. 2, 10/03/2011 n.5743; Cass. Sez. 2 15/06/2020, n. 11466; cfr., anche per una ipotesi diversa di delega della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, Cass. Sez. 3, 29/09/2016 n. 19294). 6. Con il ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt.112, 113, 115 e 116 c.p.c. , dell'art. 61 comma 1, 63 e 69 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003 e del c.c.n.l. del terziario e commercio in relazione all'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità 6.1. Deduce il ricorrente che in disparte la mancanza di uno specifico progetto era stato chiesto di accertare che il corrispettivo non era stato definito in base alla contrattazione collettiva di riferimento e dunque mancava quella tipologia ed entità della retribuzione che avrebbe autorizzato la conclusione del contratto in base alla circolare n. 14 del r.g. n. 6994/2017 2013 (allegata al doc. 5). In violazione dell'art. 61 comma 1 del d.lgs. n. 276 del 2003 si doveva applicare il ccnI ed in particolare il IV livello e perciò era stata dedotta la conversione del rapporto e chiesta l'ammissione al passivo del credito così parametrato. 7. Il motivo è inammissibile poiché non intercetta il nucleo fondante la decisione del Tribunale che ha ritenuto generiche le allegazioni del ricorrente circa la riconducibilità delle mansioni svolte concretamente con quelle previste dal c.c.n.l., mancando l'indicazione "dei profili caratterizzanti" le mansioni di IV livello rivendicate e, per conseguenza, ha ritenuto che non fosse possibile valutare in concreto la lamentata inadeguatezza della retribuzione. Dalla lettura del ricorso, nel quale sono riprodotti estratti dell'opposizione, non si comprende tuttavia, perché non viene chiarito, come dove e quando sarebbero state indicate con puntualità, diversamente da quanto accertato dal giudice di primo grado, quali fossero in concreto le mansioni svolte e quelle rivendicate così da poter stabilire se effettivamente la retribuzione erogata non era adeguata alla quantità e qualità delle mansioni in concreto svolte. Orbene il ricorrente più che censurare la sentenza del Tribunale si limita, inammissibilmente, a riproporre le medesime obiezioni già avanzate in sede di opposizione e ritenute generiche dal primo giudice. 8. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002va dato atto della sussistenza l dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 3.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. o r.g. n. 6994/2017 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 com