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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35075/2026

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posto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Potenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i profili di doglianza prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto volti a prefigurare una rivalutazione o comunque una alternativa rilettura delle fonti probatorie, censure estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che di contro, attraverso una coerente e integrata valutazione delle dichiarazioni dei testi Risimini, Salluce e [OSCURATO:PERSONA] sono coerentemente pervenuti, alla luce della verificata sussistenza del tenore delle parole proferite dal ricorrente ( riferite dal primo teste e non espressamente contraddette dal tenore delle altre escussioni, apprezzate perché utili a confermare il contesto rassegnato dall'operante ) nonché della incontestata possibilità che le stesse potessero essere udite dai presenti (certamente più di due persone) alla ritenuta configurabilità della resistenza e dell'oltraggio ex art 341 bis contestati nella specie rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Potenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i profili di doglianza prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto volti a prefigurare una rivalutazione o comunque una alternativa rilettura delle fonti probatorie, censure estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che di contro, attraverso una coerente e integrata valutazione delle dichiarazioni dei testi Risimini, Salluce e [OSCURATO:PERSONA] sono coerentemente pervenuti, alla luce della verificata sussistenza del tenore delle parole proferite dal ricorrente ( riferite dal primo teste e non espressamente contraddette dal tenore delle altre escussioni, apprezzate perché utili a confermare il contesto rassegnato dall'operante ) nonché della incontestata possibilità che le stesse potessero essere udite dai presenti (certamente più di due persone) alla ritenuta configurabilità della resistenza e dell'oltraggio ex art 341 bis contestati nella specie rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 35075/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris