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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35093/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., proposte da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena in forza di provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, in data 8 aprile 2019.

2. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione e falsa applicazione dell'art. 47 Ord. pen.) devolvono censure che non enunciano specificamente le richieste rispetto all'indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, in relazione ai dati di fatto che le sorreggono, né appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

2.1. Rilevato, infatti, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque, riferimento ai reati per i quali è in corso l'esecuzione (estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, detenzione e porto illegali di armi e munizioni aggravati, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, furto, associazione finalizzata alla commissione di rapine aggravate), al pessimo comportamento intramurario, avendo il Lago subito diverse sanzioni disciplinari, all'assoluta carenza di rivisitazione critica del comportamento illecito per il quale ha riportato le pene in esecuzione, all'esistenza di plurimi procedimenti pendenti per i quali ha riportato in primo grado, condanna anche per associazione di stampo mafioso, nonché a numerosissime condotte di evasione, espressione di un elevato rischio di recidiva.

2.1. Evidenziato che non tutti gli argomenti posti a base del provvedimento censurato, risultano, puntualmente, criticati con il ricorso il quale si incentra sulla spontanea consegna del ricorrente, avvenuta a seguito dell'irrevocabilità dell'ultima condanna a suo carico e sull'inesistenza delle plurime sentenze di condanna in primo grado, cui il provvedimento fa riferimento, peraltro, senza ulteriore allegazione, anche attraverso documenti, onde attestare la dedotta assenza dei descritti carichi pendenti.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., proposte da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione pena in forza di provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, in data 8 aprile 2019. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione e falsa applicazione dell'art. 47 Ord. pen.) devolvono censure che non enunciano specificamente le richieste rispetto all'indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, in relazione ai dati di fatto che le sorreggono, né appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 2.1. Rilevato, infatti, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque, riferimento ai reati per i quali è in corso l'esecuzione (estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, detenzione e porto illegali di armi e munizioni aggravati, resistenza a pubblico ufficiale, evasione, furto, associazione finalizzata alla commissione di rapine aggravate), al pessimo comportamento intramurario, avendo il Lago subito diverse sanzioni disciplinari, all'assoluta carenza di rivisitazione critica del comportamento illecito per il quale ha riportato le pene in esecuzione, all'esistenza di plurimi procedimenti pendenti per i quali ha riportato in primo grado, condanna anche per associazione di stampo mafioso, nonché a numerosissime condotte di evasione, espressione di un elevato rischio di recidiva. 2.1. Evidenziato che non tutti gli argomenti posti a base del provvedimento censurato, risultano, puntualmente, criticati con il ricorso il quale si incentra sulla spontanea consegna del ricorrente, avvenuta a seguito dell'irrevocabilità dell'ultima condanna a suo carico e sull'inesistenza delle plurime sentenze di condanna in primo grado, cui il provvedimento fa riferimento, peraltro, senza ulteriore allegazione, anche attraverso documenti, onde attestare la dedotta assenza dei descritti carichi pendenti. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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