CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32326/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso. OSSERVA Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivo, avente ad oggetto l'eccessività della pena, che, in ragione della gravità della condotta e dell'intensità del dolo è stata determinata dai Giudici di merito di primo grado in misura leggermente superiore al minimo edittale. La censura avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile perché dedotta per la prima volta in questa sede. Dèl pari inammissibile è il motivo relativo alla mancata applicazione della sanzióne sostitutiva, la quale non è mai stata richiesta dall'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0