Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00301/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 febbraio 2020, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., perché sottraevano a [OSCURATO:PERSONA] il portafogli contenente la somma di euro 500,00; in particolare, approfittando di un momento di distrazione dello stesso, intento a servire i clienti nel suo esercizio commerciale, la Fusser si introduceva all'interno dell'ufficio e sfilava dal giubbotto del Ferri il portafogli, mentre il Sorrentino, rimasto all'interno del negozio, si assicurava che la complice agisse indisturbata.2.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con atto sottoscritto dal loro difensore di fiducia.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano vizi motivazionali in relazione all'affermazione della loro responsabilità per il furto.

In particolare, contestano l'individuazione della Fusser come la donna che, nel filmato acquisito agli atti, si vede sottrarre il portafogli dal giubbotto della persona offesa.

La Corte territoriale non ha considerato le censure proposte sul punto con l'atto di appello, trascurando anche che all'interno dell'esercizio commerciale dove è avvenuto il furto vi fossero altre persone.

Rilevano, poi, che sarebbe inesistente la motivazione sul concorso del Serrentino, sebbene con l'atto di appello fosse stata censurata la sentenza di primo grado sul punto, in quanto il Tribunale aveva desunto la compartecipazione dell'imputato dal fatto che fosse insieme alla Fusser nel negozio.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento alla loro "identificazione" come autori del reato.

La pronunzia di condanna si basa sulle dichiarazioni della persona offesa, che ha riferito di essersi accorta della sparizione del portafogli dopo essere rientrata a casa.

L'identificazione "informale" dei ricorrenti è stata poi effettuata sulla base delle immagini del filmato estratto dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza in uso al negozio.

I ricorrenti denunziano in proposito la violazione dell'art. 189 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché le doglianze difensive sono versate in fatto e, sostanzialmente, finalizzate alla rivalutazione delle prove.

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti contestano la valutazione delle emergenze processuali (in base alle quali la Fusser era stata riconosciuta in un filmato come la donna che aveva sottratto il portafogli), senza però denunziare profili di travisamento, sicché si pretendono da questa Corte inammissibili apprezzamenti comportanti una rivalutazione delle prove.

Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alle censure relative al ruolo di concorrente ascritto al Serrentino, che, nella ricostruzione dei fatti oggetto delle sentenze di merito, ha incontestabilmente coadiuvato la Fusser nella condotta illecita, avendola accompagnata nell'esercizio commerciale ed avendo con lei posto in essere una serie di comportamenti finalizzati a distrarre l'attenzione della vittima (si veda in particolare quanto evidenziato nella sentenza di primo grado).

Sul punto l'atto di appello è generico e, conseguentemente, risulta sufficiente la succinta motivazione della sentenza impugnata in questa sede, che si è limitata a ripercorrere i tratti salienti delle emergenze processuali e, in particolare, a dare atto delle attendibili dichiarazioni della persona offesa (pag. 3 della sentenza di appello).1.2.

Quanto al secondo motivo, si rileva che nella sentenza impugnata v'è specifica, articolata e logica motivazione in ordine alle analoghe censure proposte dalla difesa con l'atto di appello.

La Corte territoriale ha dato compiuto conto della valutazione di attendibilità della persona offesa e dell'avvenuto riconoscimento degli imputati come gli autori del furto consumato in suo danno, utilizzando anche le immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza di cui era dotato il suo esercizio commerciale.

Inconferente, peraltro, è il riferimento fatto dai ricorrenti alla violazione dell'art. 189 cod. proc. pen., giacché il riconoscimento degli imputati nei soggetti ripresi nel filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto ha certamente valore di indizio grave e preciso, la cui valutazione è stata correttamente rimessa ai giudici di merito, i quali hanno sul punto dato conto delle argomentazioni che sostengono la prova a carico (si vedano in materia Sez. 2, Sentenza n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013; Sez. 2, Sentenza n. 45655 del 16/10/2014, Rv. 260791; Sez. 2, Sentenza n. 15308 del 07/04/2010, Rv. 246925).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa in relazione al tenore dei motivi proposti, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec,isq in Roma, il 10 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 febbraio 2020, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., perché sottraevano a [OSCURATO:PERSONA] il portafogli contenente la somma di euro 500,00; in particolare, approfittando di un momento di distrazione dello stesso, intento a servire i clienti nel suo esercizio commerciale, la Fusser si introduceva all'interno dell'ufficio e sfilava dal giubbotto del Ferri il portafogli, mentre il Sorrentino, rimasto all'interno del negozio, si assicurava che la complice agisse indisturbata.2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con atto sottoscritto dal loro difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano vizi motivazionali in relazione all'affermazione della loro responsabilità per il furto. In particolare, contestano l'individuazione della Fusser come la donna che, nel filmato acquisito agli atti, si vede sottrarre il portafogli dal giubbotto della persona offesa. La Corte territoriale non ha considerato le censure proposte sul punto con l'atto di appello, trascurando anche che all'interno dell'esercizio commerciale dove è avvenuto il furto vi fossero altre persone. Rilevano, poi, che sarebbe inesistente la motivazione sul concorso del Serrentino, sebbene con l'atto di appello fosse stata censurata la sentenza di primo grado sul punto, in quanto il Tribunale aveva desunto la compartecipazione dell'imputato dal fatto che fosse insieme alla Fusser nel negozio. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento alla loro "identificazione" come autori del reato. La pronunzia di condanna si basa sulle dichiarazioni della persona offesa, che ha riferito di essersi accorta della sparizione del portafogli dopo essere rientrata a casa. L'identificazione "informale" dei ricorrenti è stata poi effettuata sulla base delle immagini del filmato estratto dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza in uso al negozio. I ricorrenti denunziano in proposito la violazione dell'art. 189 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché le doglianze difensive sono versate in fatto e, sostanzialmente, finalizzate alla rivalutazione delle prove. 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti contestano la valutazione delle emergenze processuali (in base alle quali la Fusser era stata riconosciuta in un filmato come la donna che aveva sottratto il portafogli), senza però denunziare profili di travisamento, sicché si pretendono da questa Corte inammissibili apprezzamenti comportanti una rivalutazione delle prove. Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alle censure relative al ruolo di concorrente ascritto al Serrentino, che, nella ricostruzione dei fatti oggetto delle sentenze di merito, ha incontestabilmente coadiuvato la Fusser nella condotta illecita, avendola accompagnata nell'esercizio commerciale ed avendo con lei posto in essere una serie di comportamenti finalizzati a distrarre l'attenzione della vittima (si veda in particolare quanto evidenziato nella sentenza di primo grado). Sul punto l'atto di appello è generico e, conseguentemente, risulta sufficiente la succinta motivazione della sentenza impugnata in questa sede, che si è limitata a ripercorrere i tratti salienti delle emergenze processuali e, in particolare, a dare atto delle attendibili dichiarazioni della persona offesa (pag. 3 della sentenza di appello).1.2. Quanto al secondo motivo, si rileva che nella sentenza impugnata v'è specifica, articolata e logica motivazione in ordine alle analoghe censure proposte dalla difesa con l'atto di appello. La Corte territoriale ha dato compiuto conto della valutazione di attendibilità della persona offesa e dell'avvenuto riconoscimento degli imputati come gli autori del furto consumato in suo danno, utilizzando anche le immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza di cui era dotato il suo esercizio commerciale. Inconferente, peraltro, è il riferimento fatto dai ricorrenti alla violazione dell'art. 189 cod. proc. pen., giacché il riconoscimento degli imputati nei soggetti ripresi nel filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto ha certamente valore di indizio grave e preciso, la cui valutazione è stata correttamente rimessa ai giudici di merito, i quali hanno sul punto dato conto delle argomentazioni che sostengono la prova a carico (si vedano in materia Sez. 2, Sentenza n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013; Sez. 2, Sentenza n. 45655 del 16/10/2014, Rv. 260791; Sez. 2, Sentenza n. 15308 del 07/04/2010, Rv. 246925). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa in relazione al tenore dei motivi proposti, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec,isq in Roma, il 10 settemb
Sentenza Cassazione n. 00301/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris