CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 23442/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2023 la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di omicidio volontario, commesso il 26/09/1996, e quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, commesso fino al 1998, originariamente contestati in un unico procedimento ma giudicati definitivamente, a seguito di ripetuti annullamenti parziali della corte di cassazione, con due diverse sentenze. La Corte ha evidenziato che sin dalla pronuncia di primo grado la condanna per il reato associativo non fu posta in continuazione con quella per l'omicidio, ma tale pronuncia non è mai divenuta definitiva perché, essendo la condanna per il reato associativo divenuta definitiva quando ancora si procedeva per l'altro reato, dal quale il Bianco era stato inizialmente assolto, la questione della possibile sussistenza di un unico disegno criminoso non è stata più oggetto di esame. Ha ritenuto, però, di essere vincolato da quanto stabilito dal giudice della cognizione, in particolare in merito all'accertamento dell'essere stato il Bianco associato al clan del casalesi sin dagli anni 1986/1987. Secondo la Corte, quindi, l'omicidio in questione, commesso nel 1996 a seguito di un presunto sgarro compiuto dalla vittima, non può essere stato programmato e previsto, anche solo nelle linee generali, sin dall'ingresso dell'istante nell'associazione criminosa, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. La sentenza esaminata dal giudice dell'esecuzione, oltre a citare i collaboratori di giustizia circa l'epoca di ingresso del ricorrente nel clan dei casalesi, valorizza, per affermare la sua responsabilità per l'omicidio, proprio tale sua partecipazione, utilizzando la consumazione dell'omicidio quale riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la sua affiliazione al clan. Non vengono descritti fatti storici da cui ritenere dimostrata una effettiva partecipazione al clan prima di tale delitto, e quindi tale partecipazione si manifesta proprio e solo con la commissione di tale unico reato-fine. L'ordinanza , poi, è contraddittoria perché da un lato considera il Bianco già affiliato sin dagli anni 1986/1987, e dall'altro afferma che la sua intraneità è aumentata al momento della consumazione dell'omicidio in questione, e L‘)(-, dimentica che, come detto, proprio la partecipazione alla progettazione di tale omicidio è valutata come riscontro alle accuse di affiliazione dei vari collaboratori. La Corte di assise di appello, quindi, avrebbe dovuto verificare in concreto l'arco temporale della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, prendendo atto dell'assenza di sue condotte materiali antecedenti all'omicidio in questione, che dimostrassero tale sua partecipazione. Sul punto, invece, manca qualunque motivazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito che «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati- fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 285369). Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430, citata nell'ordinanza, impone poi al giudice di verificare con attenzione la programmazione unitaria dei reati-fine nel momento stesso in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, al fine di evitare ogni automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio. Altrettanto importante, infine, è la verifica della eventuale occasionalità del singolo reato-fine, in quanto «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione» (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334 - 02). L'ordinanza impugnata si è conformata a tali principi, che ha in parte esplicitamente richiamato, in quanto ha rilevato che, dalle sentenze di merito relative alla richiesta di continuazione, risulta che l'affiliazione del ricorrente al clan del casalesi risale al 1986/1987, mentre l'omicidio che egli chiede di porre in continuazione con il delitto associativo è stato commesso nel 1996, a seguito di uno sgarro commesso dalla vittima in quello stesso anno. I giudici hanno, pertanto, concluso che l'omicidio, apparentemente deciso solo nel 1996, in relazione a condotte tenute dalla vittima nel medesimo periodo, è stato consumato dal ricorrente «allorché la sua partecipazione al sodalizio era già consolidata e strutturata in una progressiva maggiore intraneità che lo ha portato in una fase successiva all'affiliazione ad occuparsi di omicidi». Secondo tale motivazione, quindi, all'epoca della sua affiliazione all'associazione camorristica il ricorrente non si occupava neppure di omicidi, e solo in seguito, divenendo maggiormente intraneo, ha iniziato a parteciparvi; l'omicidio in questione, peraltro, sarebbe stato deciso solo nel 1996, «a seguito di fatti coevi». Risulta, perciò, logica, coerente e non contraddittoria la conseguente affermazione, che la risalenza nel tempo dell'adesione del ricorrente al clan, rispetto all'omicidio, non consenta di ipotizzare che la partecipazione a quest'ultimo delitto fosse stata da lui già programmata nel medesimo periodo, almeno nelle linee generali, stanti anche le sue motivazioni e la sua apparente occasionalità. 3. Il ricorrente lamenta la sussistenza di un vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata perché i giudici non avrebbero ben valutato le sentenze di condanna per i due delitti, dalle quali emergerebbe che, in realtà, la retrodatazione al 1986/1987 della sua affiliazione al clan dei casalesi viene affermata solo sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, ma non sono state accertate sue condotte di partecipazione attiva alla vita dell'associazione, mentre tale partecipazione risulta dimostrata proprio a partire dalla consumazione dell'omicidio in questione, ed afferma che i giudici avrebbero dovuto «verificare, in concreto, l'arco temporale della partecipazione del ricorrente al clan dei casalesi», riconoscendolo coincidente con la commissione di vari reati-fine. Anche in relazione a questa censura il ricorso è infondato. I giudici hanno valutato la richiesta di ritenere sussistente un'epoca di affiliazione del ricorrente al clan diversa e successiva rispetto a quella sopra indicata, ma l'hanno respinta, affermando di essere vincolati all'accertamento compiuto dal giudice della cognizione, che ha esplicitamente affermato, nella sua sentenza, che il Bianco è associato al clan dei casalesi sin dagli anni '86-'87, ed è rimasto un partecipe per tutti gli anni successivi. Tale affermazione è corretta, non potendo il giudice dell'esecuzione travolgere il giudicato, né compiere una diversa valutazione di merito, rispetto a quanto ritenuto da una sentenza definitiva, circa la sussistenza di un reato, le sue modalità e l'epoca di consumazione. Il ricorso non si confronta, in realtà, con questa motivazione, in quanto si limita a ripetere, erroneamente, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare egli stesso un diverso arco temporale della partecipazione al clan camorristico, in contrasto con l'accertamento definitivo compiuto dal giudice della cognizione, né si confronta con il rilevo della apparente occasionalità dell'omicidio, che sarebbe stato programmato in relazione ad un fatto contingente, elemento che incide anch'esso sulla ipotizzabilità di una sua programmazione unitaria con il delitto associativo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam