CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 02740/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia dell'Il dicembre 2024, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2 comma 1-bis del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983. Fatti commessi in Bagnatica in relazione alle annualità 2017 e 2018. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini peraltro non adeguatamente specifici, una valutazione alternativa e una rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato (cfr. pag. 7-8 della sentenza impugnata) che l'imputato, a fronte dei flussi finanziari pervenuti, che erano insufficienti a coprire tutti gli esborsi dovuti, ha preferito destinare le risorse ad altre finalità (pagare fornitori e dipendenti), piuttosto che corrispondere tutte le ritenute dovute, scelta imprenditoriale questa che non esclude il dolo. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello in maniera non illogica rimarcato in senso ostativo i precedenti penali specifici a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19,settembre 202