CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 21053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di LECCE, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BRINDISI il 21/7/2021 ha respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reatà, di cui agli artt. 416, 624, 625 e 629 cod. pen. é£C--> 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata valutazione dell'attualità del pericolo. Nel motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale avrebbe omesso di fornire un'adeguata motivazione in ordine alla pericolosità concreta dal ricorrente e ciò a fronte della personalità dello stesso e del tempo trascorso dai fatti contestati. 3. In data 8 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio. 2. In data 12 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare in concreto l'attualità delle esigenze cautelari. In specifico il giudice dell'impugnazione non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il tempo trascorso dalla commissione dei fatti e la circostanza che all'atto dell'esecuzione della custodia cautelare in carcere il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che non aveva violato. La doglianza è infondata. 1.1. Il rilievo da attribuire al fattore tempo nel procedimento cautelare è diverso a seconda della fase nella quale viene effettuata la valutazione del giudice circa l'attualità delle esigenze cautelari. Il tempo trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta è stata posta in essere, assume in generale rilievo nella sola fase di applicazione della misura (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590). È questo il momento nel quale il giudice è tenuto a valutare per la prima volta se le esigenze cautelari sono o meno attuali e, quindi, a considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il comportamento tenuto successivamente dal soggetto. Nella fase di applicazione della misura cautelare, infatti, come più volte affermato da questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr tra le tante, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242).? In questo senso specifico la novella legislativa del 2015, attraverso l'espressa indicazione normativa del requisito dell'attualità, ha introdotto la valutazione del rilievo del tempo trascorso dalla commissione dei fatti e ha rafforzato l'obbligo della motivazione sulle esigenze cautelari, tanto più forte quanto più aumenta la frattura temporale tra i fatti e l'applicazione della misura (cfr. Sez. 2, n. 18744 del 14/4/2016, Foti, Rv. 266946 e Sez. 5, n. 49038 del 2017). 1.2. Altro, invece, è il "tempo" che assume rilievo nella fase successiva, quella nella quale il giudice, chiamato a pronunciarsi per la revoca o sostituzione della misura, deve compiere una diversa e nuova valutazione al fine di verificare se il quadro originario si è modificato. Terminata la fase di applicazione, infatti, il tempo trascorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non può più venire in rilievo (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567) poiché è pacifico che sulle questioni e sugli elementi, originariamente valutati dal giudice per applicare la misurasi è formato il c.d. giudicato cautelare (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543). Nella fase successiva, quindi, l'unico "tempo" che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi poiché solo tale arco temporale, non quello precedente e già considerato, può, a certe condizioni, essere qualificato come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. Il periodo per il quale si è protratta la restrizione, come autorevolmente evidenziato, d'altro canto, "non può in generale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice" (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324; Sez. 1, n. 11905 del 28/02/2017, Elia, non massimata; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268634). 2. Tanto premesso, la questione dedotta nel ricorso circa il rilevo da attribuire al tempo intercorso tra la data di commissione delle condotte e quello di applicazione della misura, è inconferente. Il caso di specie, infatti, si riferisce al procedimento che ha preso le mosse da una istanza di revoca della misura e non da un provvedimento applicativo della stessa. In questa fase, quindi, una nuova valutazione sulla questione relativa al tempo trascorso dalle condotte alla data di applicazione della misura è da ritenersi preclusa né nel caso specifico, d'altro canto, come coerentemente evidenziato dai giudici della cautela, può essere attribuito rilievo al breve lasso di tempo trascorso dall'esecuzione della custodia cautelare in carcere alla data della presentazione dell'istanza, circa due mesi e mezzo. Sotto altro profilo, poi, la motivazione del provvedimento impugnato risulta coerente e adeguata anche quanto alle ulteriori considerazioni della difesa circa il comportamento tenuto dal ricorrente nel corso dell'esecuzione della misura degli arresti domiciliari già in atto e all'avvenuto "smantellamento" dell'associazione a delinquere. Il Tribunale, infatti, con il riferimento alla capacità crimknale del IXorren 141.14x4,14. desunta dal fatto che lo stesso aveva provveduto a rifornirèTrca—p-i—déT-§oU-alifio detenuti in carcere e dall'avere commesso il furto aggravato dopo una condanna per la quale gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena- ha dato adeguato conto della conclusione secondo la quale il pericolo di reiterazione di reato è da ritenersi concreto e attuale e che il quadro originario non è mutato in conseguenza della sola esecuzione della misura (cfr. pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/2/2022