Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:109
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 – IMI e altri / Commissione
(causa T‑378/06)
«Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Ammende – Fatturato rilevante – Comunicazione sulla cooperazione – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Parità di trattamento»
1.
Procedura – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, d’oggetto e di mezzi dei due ricorsi – Irricevibilità del ricorso
introdotto in secondo luogo (v. punto 29)
2.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Rispetto del principio
di parità di trattamento (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punti 40‑42)
3.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Durata dell’infrazione – Infrazioni di lunga durata –Maggiorazione
del 10% dell’importo di partenza per ogni anno di infrazione – Potere discrezionale della Commissione (Regolamento del Consiglio
n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 B) (v. punti 57-58)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento
ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi), nonché, in subordine, domanda
di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’IMI plc, l’IMI [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], la Comap SA e la [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] GmbH
& Co. KG sono condannate alle spese.