CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: AGNOLETTI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Modena del 2/12/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2.12.2025, il G.i.p. del ,Tribunale di Modena ha provveduto, in funzione di giudice dell'esecuzione, su' una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili: 1) sentenza del Tribunale di Modena del 28.2.2024, irrevocabile il 15.4.2024, di condanna alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta commessa a Modena il 5.3.2018; 2) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del G.u.p. del Tribunale di Modena del v(14.4.2025, irrevocabile il 3.5.2025, di applicazione della pena di tre anni e sei mesi di reclusione - ritenuta la continuazione con i reati giudicati dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza del 28.5.2024, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - per il reato di bancarotta fraudolenta commessa a Modena 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza e, considerato quale reato più grave quello della sentenza del Tribunale di Modena del 28.2.2024 (quattro anni e tre mesi di reclusione), ha aumentato la pena di ulteriori due anni e quattro mesi di reclusione, calcolata a partire da una pena base di tre anni e sei mesi di reclusione, ridotta di un terzo per il rito del patteggiamento applicato nella sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena del 14.4.2025, e così ha rideterminato la pena complessiva in sei anni e sette mesi di reclusione. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. Lamenta che l'aumento per la continuazione sia stato determinato in violazione di legge. Pur avendo correttamente individuato il reato più grave, il giudice dell'esecuzione, infatti, ha errato nell'applicazione del meccanismo di computo dell'aumento per i reati satelliti. Secondo la ratto dell'istituto, che risiede nell'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole in relazione al singolo reato che viene posto in continuazione, il giudice avrebbe dovuto apportare sulla pena prevista per il reato più grave un aumento congruo rispetto alla sanzione che era stata inflitta per i reati satelliti e non un aumento esattamente pari a quello che era stato previsto nella sentenza che li aveva accertati. L'aumento di pena avrebbe dovuto essere proporzionato alla pena inflitta in cognizione per il reato satellite. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per l'illegittimità dell'aumento applicato per la continuazione, in quanto superiore a quello apiSlicato nella fase della cognizione, e comunque per il mancato rispetto del rapporto di proporzionalità tra la pena applicata per il reato più grave e l'aumento di pena per il meno grave reato. L'aumento applicato è sensibilmente superiore a quello che era stato applicato a titolo di continuazione interna dal G.u.p. del Tribunale di Modena nella fase di cognizione, pari a un anno e due mesi di reclusione. Infatti, la pena base per il reato più grave di bancarotta fraudolenta era stata individuata in tre anni e sei mesi di reclusione, diminuita per il rito a due anni e quattro mesi di reclusione, ed era stato poi applicato a titolo di continuazione con il delitto di cui alla sentenza 2irrevocabile della Corte d'appello del 2024 un aumento di un anno e nove mesi di reclusione, ridotto a un anno e due mesi di reclusione per il rito. Di conseguenza, l'aumento per la continuazione del giudice dell'esecuzione è peggiorativo dell'aumento applicato dal giudice della cognizione. Ciò costituisce violazione del principio affermato dalle Sezioni unite n. 6296 del 2017, secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per reati satelliti in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione. Inoltre, la misura dell'aumento di pena in ogni caso altera il rapporto di proporzionalità cristallizzato nel giudizio di cognizione tra la pena base prevista per il reato più grave e l'aumento per i reati satellite. Infatti, il Tribunale di Modena in cognizione aveva apportato al reato più grave di bancarotta fraudolenta un aumento di tre mesi di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fallim. Il G.u.p. del Tribunale di Modena aveva applicato un aumento di cinque mesi per il delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000, di quattro mesi di reclusione per il reato associativo e di quindici giorni di reclusione per ciascuna delle restanti condotte di cui all'art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000. Il raffronto rende evidente il mancato rispetto del parametro della proporzionalità. 2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione meramente apparente in ordine alla misura dell'aumento di pena. L'ordinanza ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con una mera formula di stile, priva di effettiva contestualizzazione e in un modo che non consente di rintracciare le ragioni sottese alla quantificazione dell'aumento. Il giudice dell'esecuzione ha mancato anche al dovere susseguente di puntuale motivazione in ordine agli aumenti di pena applicati per ciascuno dei reati satellite. Il vizio rileva ancora di più nel caso di specie, posto che l'aumento di pena del giudice dell'esecuzione è sostanzialmente pari alla pena applicata dal giudice della cognizione. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.3.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione è carente in quanto non consente un controllo sul trattamento sanzionatorio adottato in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena per ciascuno dei reati satelliti in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che saranno di seguito esposti. Prima di passare all'esame dei singoli motivi, pare opportuno, però, premettere, anche per fissare da subito i passaggi attraverso cui le sentenze 3irrevocabili di cui si tratta hanno rispettivamente determinato la pena nella fase di cognizione (che, per vero, non si comprendono completamente dal tenore del provvedimento impugnato e dal ricorso), che: a) la sentenza sub 1 del Tribunale di Modena del 28.2.2024 calcola la pena base di quattro anni di reclusione, aumentata per la continuazione fallimentare a quattro anni e tre mesi di reclusione; b) la sentenza sub 2 del G.i.p. del Tribunale di Modena del 14.4.2025 individua la pena base di tre anni e sei mesi di reclusione, aumentata per la continuazione con i reati già giudicati dalla Corte d'appello di Bologna (che tuttavia non indica precisamente) di un anno e nove mesi di reclusione, ridotta per il rito a tre anni e sei mesi di reclusione. 2. Ciò premesso, è da osservarsi innanzitutto che il primo motivo di ricorso è infondato. Esso si incentra sulla •doglianza secondo cui l'aumento di pena a titolo di continuazione sarebbe stato determinato in violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., avendo il giudice errato nella "applicazione del meccanismo di computo" in violazione della ratio dell'istituto. In realtà, nessuna violazione di legge sussiste quanto alla misura dell'aumento, giacché l'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. richiede semplicemente che il giudice dell'esecuzione ridetermini la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza. Nel caso di specie, l'aumento praticato dal Tribunale di Modena è rimasto inferiore. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Si tratta ancora della deduzione di una violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione - fermo restando che la pena finale non viola l'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. - applicato un aumento di pena per i singoli reati satellite superiore a quello determinato in cognizione dal G.i.p. del Tribunale di Modena con la sentenza del 14.4.2025. Tuttavia, anche in questo caso l'aumento a titolo di continuazione determinato dal giudice dell'esecuzione per tutti i reati di cui alla predetta sentenza non è superiore complessivamente a quello che era stato applicato in sede di cognizione. Nessuna violazione di legge, pertanto, sussiste. 4. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esposto le ragioni per le quali ha ravvisato la continuazione tra i reati oggetto dell'istanza difensiva e dopo aver individuato la violazione più grave, ha poi proceduto ad applicare l'aumento di 4pena di due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena del 14.4.2025, per i quali in sede di cognizione Agnoletti era stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione. Tuttavia, nessuna enunciazione degli elementi presi in considerazione per determinarla in quella misura e nessuna indicazione di ciascun singolo aumento per ciascun singolo reato sono contenute nell'ordinanza impugnata. Si tratta, in sostanza, di una quantificazione forfettaria che non argomenta in termini effettivi circa il rispetto del principio di proporzionalità della pena, dovendo i singoli aumenti corrispondere alla valutazione della gravità dei singoli episodi in continuazione (v. Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273750, in motivazione). La motivazione dell'ordinanza impugnata manca di qualsiasi valutazione in ordine ai singoli reati e non consente un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito, soprattutto per ciò che riguarda il rispetto del criterio di proporzionalità reciproca tra reato più grave e reati satellite (sia quanto alla continuazione c.d. interna che a quella c.d. esterna). In tema di reato continuato, è stato affermato il principio secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Tale principio vale anche nel caso di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ove egualmente il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01). Ciò detto, va rimarcato che nel caso di specie, una volta mutato il reato più grave per effetto del riconoscimento della continuazione in executivis, è cambiato anche il rapporto proporzionale con i reati satellite, sì da imporre una nuova ed autonoma valutazione degli incrementi da apportare per ciascuno di essi. Il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite (compresi quelli che tali divengono proprio a seguito del riconoscimento della continuazione nella fase esecutiva) concorre a determinare un trattamento sanzionatorio razionale. Nello stabilire la pena secondo le norme che disciplinano la continuazione, il giudice esercita un potere discrezionale che deve essere 5giustificato nei suoi fondamenti razionali per la correlazione esistente tra la pena e la sua funzione rieducativa ex art. 27 Cost., che può essere perseguita solo a condizione che la pena stessa abbia una sua intrinseca razionalità e proporzionalità: per questo motivo, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di un determinato valore. In questa prospettiva, basti considerare che nel provvedimento impugnato l'aumento per i reati oggetto della più recente sentenza irrevocabile è superiore alla metà di quello stabilito cumulativamente in cognizione senza alcuna esplicitazione della valutazione delle singole condotte unificate e delle modalità di calcolo dei singoli incrementi ponderali. In definitiva, dunque, il giudice dell'esecuzione non ha compiutamente adempiuto all'onere di motivazione dell'esercizio del suo potere discrezionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione. 5. A quanto fin qui osservato, pertanto, consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena per un nuovo esame alla luce di principi sopra indicati. P.Q.M