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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26181/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 25 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Roma l'8 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Roma il 19 aprile 2024.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, la pluralità degli involucri che l'imputato aveva con sè (150), la qualità e la quantità della sostanza illecitamente detenuta (237 dosi medie singole di cocaina), nonché i due recenti precedenti penali specifici a carico dell'imputato.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 25 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Roma l'8 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Roma il 19 aprile 2024. Rilevato che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, la pluralità degli involucri che l'imputato aveva con sè (150), la qualità e la quantità della sostanza illecitamente detenuta (237 dosi medie singole di cocaina), nonché i due recenti precedenti penali specifici a carico dell'imputato. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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