CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 33192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18533/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 36/2021 depositata il 12/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: -la Corte d’appello, decidendo in sede di rinvio, ha liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 6.500,00 a titolo di indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio amministrativo; -il primo provvedimento, oggetto della cassazione con rinvio, emesso nel 2017, aveva dichiarato improponibile il ricorso per la mancata presentazione dell’istanza di prelievo; -la Suprema Corte, nel cassare con rinvio, ha rilevato che la norma, applicata dal giudice di merito (54, 2°comma, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dallaL. 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art. 3, 23°comma, dell'all. 4 al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104e dall'art. 1, 3° comma , D.Lgs. 15 novembre 2011 n. 195) era stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui esclude la proponibilità della domanda di equo indennizzo per eccessiva durata del giudizio amministrativo, se non è stata presentata istanza di prelievo (Corte cost. n. 34 del 2019); -il giudice di rinvio, rilevato che non si applicavano le disposizioni di cui all’art. 2-bis, commi 1 e 1-ter della legge n. 89 del 2001, introdotti dalla legge n. 208/2015, ha liquidato il pregiudizio in ragione di € 500,00 annui; -ha compensato le spese del primo giudizio di equa riparazione, argomentando che la dichiarazione di incostituzionalità era intervenuta nel corso del giudizio di cassazione; -ha posto le spese del giudizio di riassunzione a carico dell’amministrazione; -per la cassazione del decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi; -il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso; Considerato che: -il primo motivo di ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello, pur riconoscendo che non si applicava la nuova disciplina, ha poi liquidato la somma sulla base del parametro di € 500,00 annui, mentre avrebbe dovuto applicare i parametri forniti dalla Corte europea di Strasburgo, e così riconoscere un importo compreso fra € 1.000 e € 1.500 per anno; -il motivo è infondato; -questa Corte, con indirizzo costante, ha chiarito che l'indennizzo calcolato in euro 500,00 per anno di ritardo non può essere di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo dell'adeguato ristoro per violazione del termine di durata ragionevole del processo, pur non trovando nel caso in esame applicazione il campo di variazione dell'indennizzo ex art. 2-bis, L. n. 89/2001, originariamente introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 (poi sostituito dall'art. 1, comma 777, lettera e, della L. n. 208/2015), il quale opera per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione; -invero, nei precedenti di questa Corte, antecedenti alla vigenza del citato art. 2-bis, L. n. 89/2001, nei quali si affermava che la quantificazione del danno non patrimoniale dovesse essere, di regola, non inferiore ad euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, e salire per il periodo successivo ad C 1.000,00, veniva, invero, comunque sempre ribadito che la valutazione dell'entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) potesse giustificare l'eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non legittimandosi unicamente il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti criteri, dal momento che solo la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l'esigenza, posta a fondamento della legge n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione (Cass. n. 12937/20120; n. 17404/2009). Così, sempre prima dell'introduzione dell'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, questa Corte ha avuto modo reiteratamente di affermare che il criterio di euro 500,00 per anno di ritardo non può ritenersi, di per sé, irragionevole e inidoneo ad assicurare un adeguato ristoro alla parte interessata (Cass. n. 22772/2014) (così testualmente Cass. n. 12696/2017); -questa Corte, inoltre (Cass. n.2995/2017 ) , con riguardo alla liquidazione dell'indennizzo da irragionevole durata dei giudizi amministrativi, sulla base dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (decisioni Volta et autresc. Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autresc. Italia, del 6 aprile 2010), si era ritenuto (Cass. n. 14753/2010; n. 3271/2011; n. 5914/2012), che fosse possibile liquidare un indennizzo pari a 500,00 euro per anno di ritardo, ha ulteriormente affermato che, per l'indicata tipologia di giudizi, il criterio di 500,00 euro per anno costituisce l'adeguato indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo e che da esso il giudice del merito possa discostarsi con adeguata motivazione, evidenziando le specificitàdel caso, con riguardo sia alla natura e alla rilevanza dell'oggetto del giudizio, sia al comportamento processuale delle parti (Cass. n. 20617 del 2014; Cass. n. 20862 del 2014; Cass.n. 5912 del 2015); -nel caso in esame, la Corte d’appello non si è discostata dall’ordinario parametro che è stato riconosciuto equo, argomentando in base all’assenza di qualsiasi specificazione del valore della causa presupposta, che comunque, sempre secondo la Corte d’appello, non appariva di particolare rilevanza, avuto riguardo anche presumibile carenza di interesse alla sollecita decisione, come poteva desumersi dalla mancata presentazione dell’istanza di prelievo; -il secondo motivo censura la decisione nella parte relativa alla compensazione delle spese delle fasi precedenti al giudizio di rinvio; -si sostiene che la corte d’appello avrebbe dovuto accogliere la domanda già per come formulata in origine, non essendo la declaratoria di incostituzionalità altro “che l’approdo finale di un consolidato orientamento di derivazione comunitaria”; -il motivo è infondato; -ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, lacompensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibileincostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata (Cass. n. 5267/2016; n. 11815/2018); -ciò posto non resta che considerare che la ragione di compensazione, indicata dalla Corte di merito, rientra fra quelle idonee a giustificare la compensazione e a rendere di conseguenza la relativa statuizione incensurabile in questa sede (Cass. n. 17816/2019); -il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese; -essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. rigettail ricorso; condann a l a ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, o