CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 37466/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 del TRI:BUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 20 febbraio 2023, il Tribunale di Como in composizione monocratica, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed curo 445,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 bis, 625 comma primo n.2 cod. pen. per il furto aggravato in abitazione. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che la motivazione si è limitata a una mera formula di stile. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1. Il motivo risulta del tutto generico non avena° in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero gli elementi trascurati dalla motivazione, nonché manifestamente infondato dal momento che non rientra tra i motivi per i quali è previsto il ricorso per cassazione. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 25 maggio 2023 Il Consigliere est nsore