CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 05315/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4831/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , Via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio dei difensori; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia,n. 3339/5/20 15, depositata in data 15 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel7 febbraio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Omessa dichiarazione dei redditi - Accertamento induttivo -Sentenza -Motivazione per relationem - Motivazione apparente Rilevato che: 1.All’esito di verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, solo Sincro) l’Agenzia delle entrate le notificava l’avviso di accertamento n. T9B03E606369/2012, con il quale procedeva, per l’anno 2006, alla ricostruzione induttiva del reddito della società ex artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. n. 633/1972, econtestava il mancato versamento di IRAP ed IVA, avendo svolto la contribuente attività d’impresa senza compiere alcun adempimento fiscale (anzitutto, la presentazione della dichiarazione dei redditi). Partendo dalle risultanze del bilancio al 31/12/2006 l’Ufficio rilevava ‘ricavi da vendite e prestazioni’ fornite a tre società per Euro 380.000,00 e “variazione delle rimanenze in prodotti in lavorazione, semilavorati finiti” per Euro 467.400,00. Riteneva, poi, per quanto qui ancora rilevi, indeducibile il costo pari ad Euro 240.000,00, relativo alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per servizi resi alla contribuente, poiché dai movimenti bancari del 2006 non risultavano versamenti alla [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Sincro, riconoscendo i costi per Euro 240.000,00 (stante l’effettività delle operazioni compiute) e confermando l’avviso di accertamento con riferimento agli altri rilievi. 2. L’Ufficio proponeva gravame innanzi al la Commissione tributaria regionale della Lombardia, chiedendo accertarsi la validità dell’accertamento nella sua interezza; la contribuente si costituiva spiegando appello incidentale volto alla riforma della sentenza nella parte a sé sfavorevole. La CTR rigettava entrambi igravami . In particolare, riteneva condivisibile l’operato dei giudici di prossimità con riferimento ai costi pari ad Euro 240.000,00, ‘essendo un costo documentato ed inerente all’attività svolta dalla società’ (pag. 3 della sentenza).3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle e ntrate , affidandosi ad un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’intempestività del ricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Va, preliminarmente, delibata l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla controricorrente. È pacifico che l’Ufficio ha eseguito, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], un primo tentativo di notificazione del ricorso presso il vecchio indirizzo del difensore della contribuente (Roma, [OSCURATO:PERSONA] 52); stante il mancato rinvenimento del destinatario al detto indirizzo, l’Ufficio notificava, il 1° marzo 2016, il ricorso all’indirizzo del difensore (Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11) risultante dalla sentenza gravata. Tale ultima notifica andava a buon fine. Vi è, poi, da rilevare che il primo tentativo di notificazione fu eseguito, con successo, anche presso la sede legale della società (in data 11/02/2016). Ora la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione ex adverso spiegato, in quanto tardivo rispetto alla data del 1° marzo 2016. Il nuovo indirizzo del difensore risultava, infatti, già dalla procura rilasciata in primo grado e, comunque, era indicato nella sentenza impugnata. L’Ufficio, di contro, sostiene che ‘in mancanza di ogni indicazione sul luogo di trasferimento dello studio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’ non sarebbe incorso in alcuna decadenza, poiché la prima notificazione non si era perfezionata per causa non imputabile all’Agenzia. L’eccezione è infondata. A prescindere dalla conoscibilità o meno, da parte dell’Agenzia, già al momento del primo tentativo di notifica, del nuovo indirizzo del difensore della contribuente, deve evidenziarsi che una notifica tempestiva del ricorso raggiunse la società presso la sua sede legale;detta notifica, benché invalida, ovvero nulla e non già inesistente (Cass. 17/10/2017 n. 24450), avrebbe potuto essere sanata con la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ., in caso di mancata costituzione del destinatario della stessa, con effetto ex tunc. In tale evenienza, una volta rinnovata la notifica, il ricorso sarebbe stato tempestivo, perché proposto il 11/02/2016. Analogamente deve ritenersi, quindi, nell’ipotesi (ricorrente nella specie) in cui spontaneamente (e subitaneamente) il ricorrente haprovveduto alla rinotificazione dell’atto, potendo ricollegarsi la seconda notifica (se non a quella tentata all’indirizzo errato del difensore) alla prima notifica eseguita presso la sede sociale. 2. Con l’unico strumento di impugnazione l’Ufficio denuncia, in relazione, all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la «nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, numero 4, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ.». Sostiene che la motivazione della sentenza gravata, sostanzialmente riproducente il decisum dei giudici di prossimità, sia inesiste nte , poiché l a CTR avrebb e respinto il gravame dell’Agenzia sulla ripresa relativa al disconoscimento dei costi senza minimamente esaminare le censure mosse nell’atto di impugnazione alla decisione della CTP, circa la mancata prova della documentazione dei detti costi. 2.1.Il motivo è fondato. 2.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090). 2.3. Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente –una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112). 2.4. Nella specie la CTR ha condiviso la decisione dei giudici di primo grado con la seguente motivazione: ‘i giudici di prime cure hanno riconosciuto il costo di euro 240.000 essendo un costo documentato ed inerente all’attività svolta dalla società ed ilGiudice d’Appello ritiene che tale posizione è assolutamente condivisibile’. Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la decisione di prime cure. In particolare, il giudice di appello non dà conto delle specifiche critiche mosse dall’Ufficio alla sentenza della CTP in relazione alla asserita prova documentale del detto costo (in virtù di plurimi elementi di segno contrario, quale, ad esempio, il mancato versamento di somme, nel 2006, alla [OSCURATO:SOCIETA].) ed alla irrilevanza dell’intervenuto accertamento con adesione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dell’avviso dalla stessa ricevuto per la medesima annualità. 3. In definitiva, va accolto il ricorsoe la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia , perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giu