CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03065/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta dei pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano del 18.11.2016, irrevocabile il 3.9.2017. 2. Avverso tale_ provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a un unico motivo proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 665, comma 4, e 674 cod. proc. pen. Con tale motivo egli censura l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano quale giudice dell'esecuzione, tenuto conto del fatto che l'ultima sentenza passata in giudicato su cui va fondata, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., la competenza del giudice dell'esecuzione è la n. 3035 del 30 settembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Milano, irrevocabile il 15.11.2020, con cui tale Corte ha parzialmente riformato una precedente sentenza del Tribunale di Milano, sia in relazione alla pena che dichiarando l'improcedibilità per due capi d'imputazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. Come correttamente evidenziato in ricorso, «in forza del criterio stabilito dall'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., il giudice che deve provvedere, in sede esecutiva, alla applicazione o alla revoca dei benefici indicati negli artt. 672 e 674 cod. proc. pen., come pure alla risoluzione degli incidenti relativi alla unificazione delle pene concorrenti, va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza di condanna ultima in assoluto, ancorché questa non sia compresa nel cumulo, dovendo ogni questione che incide sull'esecuzione penale essere decisa dall'unico organo giurisdizionale a ciò deputato dal legislatore» (Sez. 1, n. 1125 del 20/02/1996, Rv. 203984) e che «in presenza di più sentenze o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudici diversi, la competenza spetta, per tutti, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione proposta riguardi decisione emessa da altro giudice» (Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Rv. 228253). Effettivamente, l'ultima sentenza passata in giudicato, come rilevabile dal certificato del Casellario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano prodotto come allegato al ricorso, è la n. 3035 del 30 settembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Milano, irrevocabile il 15.11.2020, con cui tale Corte ha parzialmente riformato una precedente sentenza del Tribunale di Milano, sia in relazione alla pena che dichiarando l'improcedibilità per due capi d'imputazione. 3. Va, pertanto, riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso seeen-de-e; a norma dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., c-19~te "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo"; ce-nj-jtons-t- egueftte annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il prosieguo. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulter