CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della Corte di appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. udite le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato comparsa conclusionale e nota spese; udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 settembre 2021, il Tribunale di Milano ha assolto Luigi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ARTUSO perché il fatto non sussiste.2. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la sussistenza del reato contestato agli imputati. 3. Con sentenza deliberata in data 28 settembre 2022, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Milano, ha dichiarato Luigi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ARTUSO civilmente responsabili in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. e li ha condannati al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 4. Luigi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ARTUSO, a mezzo del loro difensore, propongono, ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello. 5. I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 642 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su «elementi tecnici di poco momento perché riferiti ad elementi che nulla mostrano in concreto circa la prova della truffa» (pag. 3 del ricorso). La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui deduce la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] dalle modifiche apportate alla tappezzeria ed allo sterzo dell'autovettura, senza tenere conto che tale scelta era frutto della volontà del ricorrente di adeguare il mezzo ai propri gusti. Secondo la difesa, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spiegato in modo logico ed attendibile di aver acquistato l'autovettura incidentata e di averla riparata in economia solo per riuscire a rivenderla al miglior prezzo possibile. 6. I ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano l'inosservanza degli artt. 125, 178 e 603 cod. proc. pen. e 111 Cost. ed il travisamento della prova La Corte territoriale avrebbe «piegato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ad un ragionamento logico contrario alla realtà processuale» (pag. 4 del ricorso) e privo di ancoraggio fattuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo è infondato. La decisione di riforma oggetto di ricorso ha confutato specificamente le ragioni poste dal Tribunale a sostegno della pronuncia assolutoria ed ha dimostrato l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza riformata. La Corte territoriale ha scandito i segmenti logico-fattuali della vicenda oggetto di scrutinio con un percorso motivazionale convincente e privo di evidenti illogicità che ha indotto i giudici di appello a pervenire a conclusioni radicalmente diverse da quelle del giudice di primo grado (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha ritenuto, con motivazione esaustiva e priva di vizi logici, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 642 cod. pen.; i giudici di appello hanno, in particolare, correttamente affermato che il sinistro stradale denunciato non è mai avvenuto in considerazione dell'univocità delle prove raccolte e della falsità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. I ricorrenti, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiedonoa questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello. La motivazione oggetto di ricorso, sovrapponendosi integralmente alla sentenza di primo grado, contiene una dettagliata indicazione delle ragioni per cui le prove raccolte assumono una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, così conferendo alla decisione impugnata una forza persuasiva superiore, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo è generico e aspecifico. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limitano a dedurre il travisamento delle dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito che, allorquando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, il motivo di ricorso è affetto da difetto di specificità dei motivi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 — 01) Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata ad affermare in modo apodittico il travisamento delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito in ordine all'inattendibilità della versione dei fatti resa dall'imputato (pag. 5 della sentenza impugnata), così venendo meno al predetto onere di specificità. 4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre