CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento con rinvio; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 27 maggio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] per essere ammesso al differimento della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, per grave infermità o per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo che il trattamento della infermità poteva essere garantito anche in carcere, che la tipologia di reati commessi dal condannato erano realizzabili anche da casa, che comunque era sconsigliabile la collocazione domiciliare presso la sorella, a sua volta imputata di reati della stessa tipologia. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che articola due motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo lamenta violazione di legge con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dei documenti depositati dalla difesa prima dell'udienza. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle condizioni di salute ed al bilanciamento con la pericolosità effettuata dal Tribunale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nel punto 2 della ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato la inammissibilità per tardività della memoria 26 maggio 2020. Nello stesso punto, nella parte finale del paragrafo, il Tribunale precisa che la dichiarazione di inammissibilità si estende anche ai documenti allegati alla memoria. In realtà, questa seconda affermazione non è conforme all'attuale indirizzo della giurisprudenza di legittimità. Infatti, se è vero che nel procedimento camerale è soggetta a termine decadenziale la produzione di memorie (Sez. 1, Sentenza n. 11569 del 06/11/2018, dep. 2019, Mellassi, Rv. 274995: in tema di procedimento di sorveglianza, il giudice non deve tenere conto delle memorie depositate oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., cui rimanda l'art. 666 cod. proc. pen., a sua volta richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen., atteso che l'inosservanza di detto termine configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per violazione del diritto al contraddittorio), è anche vero, però, che questo principio è stato ritenuto non estensibile ai documenti (Sez. 5, Sentenza n. 5458 del 09/01/2018, Bernini, Rv. 272444: in tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie; per un precedente specifico, sia pure risalente, in punto di procedimento davanti al magistrato di sorveglianza v. Sez. 1, Sentenza n. 3679 del 19/05/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216280: È illegittimo il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza non consente all'interessato la produzione di copia di un provvedimento giurisdizionale, assumendone l'intempestività sotto il profilo del mancato rispetto dei termini stabiliti nell'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima disposizione si riferisce solo alle memorie difensive e non ai documenti). L'ordinanza impugnata cita un precedente di segno opposto (Sez. 1, Sentenza n. 26680 del 12/04/2013, Tripodi, Rv. 256053: nel procedimento di esecuzione, per la produzione di documenti deve essere rispettato il termine di cinque giorni, previsto per le memorie dal comma secondo dell'art. 127 cod. proc. pen.), ma si ritiene preferibile dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla successiva sentenza Bernini citata sopra, in quanto più aderente alla lettera della norma dell'art. 127 cod. proc. pen., norma generale applicabile al procedimento camerale, se non diversamente disciplinato, il cui comma 2 dispone che "fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria", nulla prevedendo in punto di documenti. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio, in cui si dovrà tener conto anche dei documenti presentati dall'istante in allegato alla memoria del 26 maggio 2020. Il secondo motivo è assorbito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Tori