CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 19230/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che i primi tre motivi di ricorso tendono ad introdurre una inammissibi rivalutazione in punto di fatto, deducendo circostanze dalle quali far discendere la legittimità della condotta di guida tenuta dal ricorrente e la conseguente giustificazione della sua reazione violenta nei confronti degli accertatori; ritenuto che la sentenza motiva ampiamente in ordine alla sussistenza dei reati e alla manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive (si veda p. 3- B) nonché in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti; rilevato che per consolidata giurisprudenza il reato di lesioni personali non è assorbito da quello di resistenza a pubblico ufficiale (da ultimo, Sez.5, n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 28584602); ritenuto che la Corte di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha adeguatamente esposto le ragioni ostative alla sospensione condizionale della pena; ritenuto che gli ultimi due motivi sono del tutto generici e fanno riferimento ad attività processuali incompatibili con il giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle s3pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]