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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28862/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminati i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, quanto ai primi due, sostanzialmente identici nelle argomentazioni, che sia le censure che riguardano l'applicazione della recidiva, sia quelle che concernono il trattamento sanzionatorio (con riferimento all'applicazione di una pena superiore al minimo edittale e all'entità degli aumenti disposti a titolo di continuazione) siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione (fondata sulla considerazione dei gravi precedenti e, quanto al profilo sanzionatorio, alla scrupolosa applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.), rispetto alla quale le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, quanto, al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate, ha fatto riferimento, da un lato, alla condotta collaborativa dell'imputato, e, dall'altro, al profilo di pericolosità dell'imputato suggerito dai gravi precedenti, così dimostrando di avere opportunamente bilanciato i profili al riguardo rilevanti e ritenuto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggano al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, esse non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminati i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, quanto ai primi due, sostanzialmente identici nelle argomentazioni, che sia le censure che riguardano l'applicazione della recidiva, sia quelle che concernono il trattamento sanzionatorio (con riferimento all'applicazione di una pena superiore al minimo edittale e all'entità degli aumenti disposti a titolo di continuazione) siano manifestamente infondate, avendo la sentenza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione (fondata sulla considerazione dei gravi precedenti e, quanto al profilo sanzionatorio, alla scrupolosa applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.), rispetto alla quale le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi e, pertanto, non scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, quanto, al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate, ha fatto riferimento, da un lato, alla condotta collaborativa dell'imputato, e, dall'altro, al profilo di pericolosità dell'imputato suggerito dai gravi precedenti, così dimostrando di avere opportunamente bilanciato i profili al riguardo rilevanti e ritenuto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggano al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, esse non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 28862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris