CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 dicembre 1960
Cassazione n. 31016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/12/1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/qPnlita.le conclusioni del PG L& Ci 610 kpf)//0 44 e44t, RflD trA acuì (\a-o N‘n n dei, qi' eJfi,c, c7A30. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, reso il 4 febbraio 2021, la Corte di appello di Messina ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Misure di Prevenzione, in data 11 luglio 2019 con cui aveva disposto la confisca: - delle aziende e società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], Galleria d'arte Valerie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tradizione ed [OSCURATO:PERSONA]; - dell'articolato complesso immobiliare ubicato in [OSCURATO:PERSONA] del Mela, adibito a sala ricevimenti e intestato per le varie parti a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - di un'altra serie di immobili ubicati in [OSCURATO:PERSONA] del Mela, intestati a [OSCURATO:PERSONA], - di ulteriori due immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA]; - di una serie di veicoli intestati a [OSCURATO:PERSONA]; - del veicolo intestato a [OSCURATO:PERSONA]; - del veicolo intestato a [OSCURATO:PERSONA]; - dei valori finanziari, comprensivi di conti correnti, dossier, depositi e buoni intestati rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], Tradizione ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il tutto come da elenco inserito nel dispositivo del decreto di primo grado e riportato alle pagine da 1 a 4 del decreto di appello. La Corte di appello - dopo aver richiamato i concetti essenziali esposti dal Tribunale e le doglianze prospettate con le varie impugnazioni - ha osservato, in via preliminare, che, con riferimento al gravame dei terzi interessati, esso poteva ritenersi ammissibile per la sola parte in cui essi avevano dedotto l'effettiva titolarità dei beni a loro rispettivamente intestati e che, quanto alla pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA], essa era stata già riconosciuta con il decreto del 3 dicembre 2009, confermato in sede di appello del 3 novembre 2017, con cui era stata applicata al proposto la misura di prevenzione personale, nonché quella patrimoniale in relazione ai beni sequestrati in quella procedura. La Corte di appello ha anche preso atto che, a seguito del ricorso per cassazione, il succitato decreto era stato annullato con rinvio e ha specificato che, all'esito del giudizio di rinvio, era stata revocata la sola misura di prevenzione personale per mancanza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale. Ha, tuttavia, considerato che tale provvedimento aveva mantenuto fermo il giudizio di pericolosità sociale per il tempo antecedente, sicché, procedendo alla delibazione di sua competenza riferita all'epoca pregressa, ha considerato che con riguardo ad essa la valutazione dei fatti sintomatici era da ritenersi assodata quanto all'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca mafiosa dei barcellonesi, osservando che si era aggiunto a quello già analizzato e richiamato il compendio emerso a carico dello stesso soggetto nell'ambito del procedimento Gotha 6, con l'attribuzione al medesimo [OSCURATO:PERSONA] di due efferati omicidi, per i quali questi era stato condannato con sentenza di primo grado: fatti la ponderazione dei quali induceva ad affinare il giudizio sulla posizione del medesimo rispetto al sodalizio mafioso, non di mera contiguità, bensì di intraneità, nella prima vicenda, essendosi fatto ricorso, da parte dei capi del clan, a [OSCURATO:PERSONA] per eliminare il vertice di una delle articolazioni del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]), e, con riferimento all'altro omicidio, essendo risultato esso commissionato da [OSCURATO:PERSONA] (ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) per eliminare un elemento che intralciava la sua attività di ristorazione, fatto chiaramente sintomatico del metodo mafioso adottato per raggiungere l'obiettivo. Su tale base i giudici di appello hanno poi spiegato la correlazione fra pericolosità sociale ritenuta e progressive acquisizioni patrimoniali compiute da [OSCURATO:PERSONA], anche mediante l'intestazione, considerata fittizia, delle società, delle azioni e dei beni man mano identificati ai terzi coinvolti nel procedimento, replicando alle obiezioni, di natura giuridica e tecnico-contabile, svolte dagli appellanti in punto di contestazione della provenienza illecita dei capitali necessari per le corrispondenti acquisizioni e per gli incrementi dell'originaria struttura aziendale, reputando acclarata la persistenza della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'epoca di effettuazione degli acquisti e incrementi patrimoniali neutralizzati dal primo giudice con la confisca in esame. 2. Avverso il decreto reso dalla Corte di appello hanno proposto impugnazione, con unico atto, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla scorta di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 29 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riguardo alla svalutazione del precedente giudicato di prevenzione. Il riferimento coltivato dalla difesa è al decreto del 31 gennaio 2008 (erroneamente indicato con la data del 31 gennaio 2018) con cui il Tribunale aveva escluso la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dell'avvio della sua attività imprenditoriale, per gli effetti che tale decisione aveva determinati in tema di esclusione di una serie di beni dalla prospettata formazione illecita del suo patrimonio e, di riflesso, in tema di titolarità effettiva dei beni intestati ai prossimi congiunti: e, seppure il giudicato in tema di misure di prevenzione si connota per la sua strutturale instabilità, resta il limite per il quale, al fine di superare la precedente decisione favorevole al proposto, frutto anche della prova liberatoria da lui offerta, sarebbe stata in ogni caso necessaria una motivazione rafforzata, con specifico riguardo alla correlazione temporale tra la pericolosità sociale e l'illecito arricchimento. I ricorrenti osservano che avrebbe dovuto effettuarsi da parte dei giudici della prevenzione una rinnovata valutazione incidentale sulla pregressa pericolosità del proposto all'epoca dell'acquisto del patrimonio, laddove essi si sono attenuti ai medesimi elementi di fatto già oggetto del precedente vaglio, letti sulla scorta di talune vicende processuali, già definite o ancora in corso di svolgimento, poste, con improprio salto logico e con motivazione assertiva, a fondamento della rivitalizzazione del pregresso materiale indiziario. Sull'argomento, i ricorrenti sottolineano che il precedente decreto di rigetto del Tribunale di Messina non si era limitato a ritenere non provata la riconducibilità dell'attività imprenditoriale dei terzi alla persona del prevenuto, ma aveva anche espressamente affermato che non poteva ritenersi dimostrata la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'avvio dell'attività di impresa: e tale approdo, secondo la difesa, ha chiare ripercussioni in questo procedimento, in quanto il patrimonio del proposto è costituito da un complesso di beni formatosi a partire da un'epoca ampiamente antecedente al precedente giudicato, mentre i presunti elementi di novità risultano privi di rilevanza sul versante patrimoniale, nulla di nuovo aggiungendo, tali elementi, rispetto alla formazione e all'incremento del patrimonio del prevenuto e in ordine al dedotto impiego di schermature formali nell'intestazione dei componenti del patrimonio stesso. Alla stregua di questi rilievi la difesa evidenzia che è restata inevasa la dimostrazione della necessaria correlazione temporale la pericolosità sociale e la formazione dell'illecito arricchimento dedotto. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli art. 4 e 16 d.lgs. n. 159 del 2011, per motivazione inesistente circa la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], ravvisata con giudizio formulato ora per allora. La difesa sostiene che la Corte di appello non ha spiegato quale fosse la connotazione - con riferimento alle circostanze di tempo e luogo, ai termini, alle condizioni e alle modalità - del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che aveva determinato la conclusione della sua appartenenza alla consorteria denominata clan dei Barcellonesi e, in particolare, in cosa fosse consistita la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in senso funzionale alle finalità del clan mafioso e, poi, perché i suoi comportamenti abbiano poi determinato l'acquisto e il successivo incremento del suo patrimonio.Fermo il limite di deducibilità delle questioni, circoscritto alla violazione di legge, la difesa deduce l'apparenza della motivazione su tale cruciale argomento, censura l'omessa considerazione delle argomentazioni addotte dal proposto e lamenta l'avvenuta formulazione della valutazione della sua pericolosità qualificata in base agli stessi elementi (nuovamente richiamati) che avevano condotto al precedente giudicato favorevole, dal momento che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in primo grado per due omicidi riguardava fatti, per un verso, risalenti rispettivi al 1998 e al 2001 e, per altro verso, privi di connessione con la sua attività economica svolta nel settore del catering e del banquetíng, la quale non si era sviluppata in ragione dell'appartenenza del proposto alla consorteria mafiosa, essendo, del resto, il relativo incremento maturato soprattutto nell'epoca in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto in carcere, in regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., sicché non era dato comprendere come i terzi interessati, mai giudicati pericolosi, avessero potuto consolidare gli interessi economici del proposto, ricorrendo al metodo mafioso. In realtà, sottolinea la difesa, al di là dei riferimenti all'impresa mafiosa in senso originario e all'impresa di proprietà di soggetto mafioso, la Corte territoriale non ha motivato circa la prova, del tutto mancante, che le aziende ablate fossero il frutto di attività illecita o che l'impresa in cui esse erano insite si fosse avvalsa delle aderenze mafiose del titolare. Quanto all'affermata appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan mafioso, il decreto impugnato, ad avviso del ricorrente, è risultato elusivo su punti cruciali: in particolare, su quello inerente al ruolo che il proposto avrebbe ricoperto nel sodalizio barcellonese, argomento restato inspiegato, non comprendendosi quale utilità il sodalizio avrebbe ottenuto per effetto delle condotte ascritte al medesimo [OSCURATO:PERSONA], soltanto l'attività funzionale agli interessi della struttura criminale potendo qualificare in termini di corrispondente appartenenza la condotta del proposto; quello afferente ai vantaggi correlati che egli avrebbe conseguito sul piano imprenditoriale quale effetto del suo preteso inserimento nella consorteria, non essendosi chiariti i termini e l'oggetto del presunto accordo che il medesimo avrebbe siglato con i propri presunti interlocutori mafiosi, in guisa tale da agevolarne il successo economico. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 16 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, per l'omesso giudizio sulla correlazione temporale tra la rilevata pericolosità e la formazione e l'incremento del compendio confiscato. La difesa segnala che è mancata la motivazione a sostegno della conclusione che la formazione dell'intero patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] fosse di origine, non semplicemente illecita, bensì mafiosa, dando così per acquisita la correlazione temporale fra la manifestazione di pericolosità e l'arricchimento ingiustificato.Posto che, secondo la Corte di appello, la sperequazione tra i redditi dichiarati dal proposto e dai suoi familiari e l'accumulo patrimoniale nel periodo considerato consentirebbe di giustificare la confisca dell'intero patrimonio, si rileva che la prova della risalente formazione d'illecita di tale patrimonio avrebbe dovuto esigere una valutazione di pregressa pericolosità in grado di correlarsi all'acquisto dei beni di ritenuta provenienza illecita: invece, il provvedimento impugnato non ha offerto nessuna dimostrazione dei canali di acquisto dei beni poi confiscati, mentre era onere dei giudici della prevenzione accertare sul piano temporale e su quello qualitativo il nesso tra pericolosità sociale e illecito arricchimento, posta la natura tipicamente preventiva della misura ablatoria. In tal senso - si evidenzia - il tempi dilatato in modo notevolissimo nel quale il proposto e i suoi congiunti hanno svolto l'attività di impresa, espandendola e consolidandola, avrebbe dovuto essere sottoposto a vaglio specifico prima di concludere che le fortune imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA] erano totalmente dipese dalla risalente consumazione degli indicati i reati, essendosi omesso di dimostrare, a fronte della sua ritenuta pericolosità qualificata, che la formazione del suo patrimonio fosse il frutto, non già di una generica illecita formazione, bensì dello sfruttamento di aderenze di natura mafiosa. 2.4. Con il quarto motivo si prospetta la violazione degli artt. 16 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011, per motivazione apparente in riferimento all'adozione di pratiche di intestazione fittizia a vantaggio dei prossimo congiunti. I limiti temporali e i criteri stabiliti dall'art. 26 cit. non sono stati, secondo i ricorrenti, tenuti in alcun conto dai giudici della prevenzione che hanno esteso l'ambito della loro decisione ben oltre il biennio considerato dal comma 2 della disposizione e hanno finito per interpretare come assoluta la presunzione relativa posta dalla norma, dovendo tenersi presente che, al di fuori dei casi in cui opera la presunzione, il legame coniugale o parentale integra una circostanza di fatto significativa della fittizietà dell'intestazione soltanto quando il familiare versi in una condizione di incapienza patrimoniale idonea a rilevare nella dimostrazione della sproporzione e della disponibilità del bene in capo al proposto. Invece - osserva la difesa - l'incapacità economica dei congiunti è stata desunta presuntivamente dal solo esame delle dichiarazioni dei redditi, a cui si sono sommati i valori scaturenti da vendite e altri elementi positivi e da cui si sono sottratti gli elementi negativi: nel compiere questa verifica, però, le consulenze di parte (prima [OSCURATO:PERSONA], poi Vermiglio) sono state svalutate, in particolare lì dove hanno dimostrato che le imprese erano in grado di sostenere autonomamente gli investimenti effettuati, con l'effetto che le sperequazioni ravvisate risultano essere state determinate da rilievi e computi erronei. In particolare: l'attività di bar pasticceria avviata dai familiari del proposto \‘` era stata collocata in un sito (via degli Oleandri) del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Mela diverso da quello (piazza Margherita) in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva, nel 1983, allocato la sua attività di bar pasticceria, rimasta invariata nel tempo, fino alla sua cessazione; era risultato che gli incrementi aziendali conseguiti nelle società costituite dai congiunti del proposto erano avvenuti, particolarmente fra il 2010 e il 2016, nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto in regime differenziato; le consulenze avevano dimostrato l'autofinanziamento a cui le singole aziende avevano fatto ricorso per ampliare il volume di affari, al pari della legittimità dell'adozione del regime fiscale relativo alla contabilità semplificata; le condotte di infedeltà fiscale erano state soltanto ipotizzate, ma non dimostrate, senza alcuna indicazione dei reati che avrebbero prodotto le relative entrate e delle ragioni che avrebbero determinato la confusione fra profitti leciti e illeciti, così da enucleare l'imposta evasa; l'entità delle spese familiari era stata ampiamente sovrastimata. I ricorrenti, con riferimento alle singole attività economiche, riprendono il filo delle critiche alfine condensatesi nella relazione del consulente Vermiglio, rassegnata in secondo grado, fra l'altro, con riguardo ai flussi di cassa che a Galleria d'Arte di [OSCURATO:PERSONA] si era dimostrata in grado di generare, alla generale capacità di autofinanziamento dimostrata dalle imprese del gruppo, alle voci di spesa da riformulare, con l'effetto dell'insussistenza della rilevata sperequazione, ai limiti emersi circa la stima redatta dall'Agenzia delle Entrate, stima dichiaratamente indicativa e di larga massima, effettuata senza sopralluogo, ma sulla sola base della documentazione catastale e fotografica, nonché circa il mancato esame da parte degli inquirenti delle pezze di appoggio relative alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; il tutto, ribadendo le conclusioni a cui la Corte di appello non ha fornito effettiva risposta: sulla capacità delle imprese del gruppo di sostenere gli investimenti effettuati avendo risorse finanziarie anche per le spese fatte a titolo personale dai componenti il nucleo familiare del proposto; sull'incongruenza contabile delle considerazioni poste alla base della contraria tesi, volta a negare tale fisiologica capacità di investimento e spesa; sull'erroneità del calcolo che ha visto quantificare la differenza fra entrate lecite e esborsi sostenuti nell'importo di euro 632.922,22, oltre al valore degli immobili acquistati nel 2017. L'approdo raggiunto dalla Corte di appello si rivela privo di giustificazione, secondo la difesa, per avere confermato l'ablazione dell'intero patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi prossimi congiunti senza avere mai negato che questi, anche nell'arco temporale preso in considerazione, abbiano svolto una proficua attività lavorativa con carattere di continuità e senza avere indicato i reati, tantomeno di carattere seriale, che avrebbero generato le provviste illecite.3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, osservando che il provvedimento impugnato contiene un'adeguata dimostrazione della pericolosità sociale qualificata del proposto, anche in relazione alla due vicende con condotte di natura omicidiaria ora analizzate, alla luce delle quali i giudici di secondo grado hanno rettamente aderito al giudizio del Tribunale che aveva evidenziato come l'attività imprenditoriale del proposto si fosse alimentata nel tempo con capitali di illecita provenienza, imponendosi sul mercato con metodi prettamente mafiosi, in concomitanza con l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan mafioso attivo nell'area e gli illeciti da lui commessi ed enumerati nel provvedimento, così come hanno motivato in modo effettivo la valutazione di merito inerente all'intestazione fittizia dei beni ai congiunti del proposto, incensurabile in cassazione, a maggior ragione nell'ambito di una procedura nella quale, è precluso il rilievo del vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei sensi che seguono. Si muove dalla condivisa premessa secondo cui, nel procedimento di prevenzione, al lume dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (derivato dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, a sua volta richiamato dall'art. 3- ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Va, peraltro, precisato che questa violazione ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione del decreto (come classificato dall'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) non può essere dedotto e, in ogni caso, non può essere ritenuto quando l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativo espresso dal provvedimento; sicché anche il vizio di travisamento della prova per omissione è ordinariamente estraneo al procedimento di legittimità, salvo che si siano travisate plurime circostanze decisive, totalmente ignorate o ricostruite dai giudici di merito in modo così erroneo da tradursi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibili alla violazione di legge (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 - 01). 2. Deve, poi, osservarsi che la Corte di merito, poste le coordinate fattuali richiamate in narrativa, ha svolto un'analisi per non pochi versi approfondita della materia devoluta. In particolare, per quanto concerne la correlazione fra la pericolosità ritenuta accertata - in via doppiamente qualificata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a e b (per essere, il proposto, indiziato di appartenere al suddetto clan mafioso e del delitto di cui all'art. 12-quinquies legge 7 agosto 1992, n. 356) - e le acquisizioni patrimoniali e finanziarie individuate, la Corte di appello ha ribadito che la mancanza di prova della pericolosità al momento della costituzione dell'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], riferita al 1983, non toglie che l'attività del medesimo si sia poi alimentata con capitali di illecita provenienza e si sia imposta sul mercato insieme alle società intestate ai familiari nel periodo susseguente, in costanza di assodata pericolosità, con la corrispondente, fattuale confluenza dell'inizialmente modesta attività di bar pasticceria nella più ambiziosa attività iniziata dalla [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente alle altre e agli acquisti man mano realizzati, ha costituito l'esito dello sfruttamento della caratura criminale e dell'impiego di metodi mafiosi estrinsecati da [OSCURATO:PERSONA]. Circa il coinvolgimento dei terzi intestatari, i giudici di appello hanno ritenuto che i suddetti accrescimenti patrimoniali siano stati da [OSCURATO:PERSONA] consapevolmente schermati con intestazioni fittizie, il cui fine era stato anche enunciato anche nella conversazione intercettata risalente al 15 settembre 2004. Al di là di tali evidenze, la Corte di merito ha considerato che le dettagliate notazioni svolte dal Tribunale abbiano offerto un panorama di elementi e argomenti tale da resistere alle obiezioni prospettate dalle difese del proposto e dei terzi, sulla scorta delle relazioni di consulenza di parte (la prima rassegnata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], quella ulteriore resa dal prof. Vermiglio): in particolare, non sono stati ritenuti censurabili i computi delle spese per il sostentamento familiare recepiti dal Tribunale, alla stregua degli [OSCURATO:PERSONA], essendosi congruamente inquadrata la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] nella categoria degli imprenditori/liberi professionisti; anche l'adozione dei valori medi del costo della vita, senza l'ingiustificata detrazione del dedotto risparmio del 20% proposta dal consulente di parte, e le altre voci di spesa sono state considerate rettamente giustificate nel decreto di primo grado; del pari, con riguardo alla quantificazione delle entrate, le valutazioni del Tribunale sono state considerate pienamente da condividere, essendosi disattesa la proposta alternativa del consulente della difesa di adottare lo strumento del rendiconto finanziario, non sorretta dalla produzione di adeguati documenti giustificativi; è stata disattesa la prospettazione volta a computare quella che la difesa aveva dedotto come una fisiologica evasione fiscale; è stata respinta anche la prospettazione difensiva volta ad accreditare (onde attenuare la sproporzione) un accentuato autofinanziamento, proprio in relazione alla dedotta attività economica svolta in nero, così come si è evidenziata l'inverosimiglianza del dedotto sistema - sempre volto ad accreditare un accentuato autofinanziamento - di riscossione immediata dei propri crediti e di costante dilazione del pagamento dei propri debiti. Più in generale, la Corte di appello ha confermato la valutazione di inattendibilità delle proposte ricostruzioni postume della contabilità, con problematiche compensazioni infragruppo, e ha escluso che i costi per investimenti della Galleria d'Arte e per il valore della costruzione della sala ricevimenti potessero rinvenire adeguata giustificazione nelle poste di contabilità, essendo restata senza alcun aggancio concreto la tesi dell'autofinanziamento. Parimenti ingiustificate sono state considerate dalla Corte territoriale le doglianze difensive basate sulle indicazioni di altra consulenza di parte (del geom. Sergi) in tema di acquisto degli immobili: in specie, le deduzioni degli intestatari formali dell'effettuazione dei corrispondenti acquisti immobiliari con disponibilità proprie non sono state reputate corroborate da idonea documentazione giustificativa, inadeguate e inverosimili essendosi considerate le dichiarazioni di alcuni venditori: comunque, il complessivo prospetto proposto dai consulenti di parte si è confermato, per i giudici di appello, inattendibile per le criticità valutative e contabili rilevate, venendo confermate in modo analitico le notazioni estimative su cui il Tribunale aveva basato il provvedimento ablativo. 3. Tale - per il resto robusto - impianto argomentativo sconta, però, una pregiudiziale carenza, di portata determinante, nella verifica del presupposto dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], riferita al momento dell'effettuazione di almeno una parte delle ulteriori acquisizioni patrimoniali su cui ha inciso la confisca oggetto di impugnazione e, di conseguenza, sul connesso, necessario accertamento della correlazione temporale fra persistenza della pericolosità sociale e le acquisizioni patrimoniali dei beni progressivamente ritenute effettuate dal proposto. 3.1. Si muove dal consolidato orizzonte esegetico in virtù del quale "la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche 'misura temporale' del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato" (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457 - 01). Per altro verso, è da ribadirsi che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito dell'attualità della pericolosità del proposto, con la specificazione che allorquando si evidenzino sussistano elementi sintomatici di una vera e propria partecipazione del proposto al sodalizio mafioso è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, sempre che, comunque, la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, a n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01; fra le successive, Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 - 01). 3.2. Chiarito l'alveo ermeneutico in cui i giudici del merito avrebbero dovuto procedere, si osserva che, mentre il superamento del vaglio negativo inerente alla pericolosità del proposto esitata dall'ancora pregresso provvedimento favorevole a [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto considerarsi superato dalla valutazione degli elementi sopravvenienti valutati in questo procedimento, il richiamo, operato anche nel provvedimento impugnato, dell'altra vicenda procedimentale, pure attinente a misura di prevenzione relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha fatto emergere che - in merito alla sussistenza della pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] all'esito del decreto di primo grado emesso il 3 dicembre 2009, che l'aveva ritenuta con riguardo all'epoca risalente in cui era stata disposta e attuata la pregressa misura di prevenzione patrimoniale - è tornata, seppure ai fini della revoca della misura di prevenzione personale, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio, e l'ha considerata cessata. Da un lato, quindi, deve rilevarsi che i giudici di appello del presente procedimento hanno operato la rinnovata valutazione della pericolosità sociale qualificata del proposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendola sussistente e fondandola anche sull'emersa gravità indiziaria e poi sull'esercizio dell'azione penale, sfociato nell'accertamento - con 11,Li sentenza non definitiva - della sua responsabilità inerente agli omicidi Ficarra e Tramontana, ritenuti commessi da [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente negli anni 1998 e 2001, entrambi, per diverse ragioni, per fatti involgenti la caratura mafiosa del proposto, quale sostanziale appartenente al clan mafioso barcellonese. Dall'altro, assodato che le accuse di omicidio, pur molto gravi e riconnesse all'alveo dell'appartenenza mafiosa, hanno riguardato fatti relativa ad anni oggettivamente risalenti, non può trascurarsi come sia risultato che la precedente vicenda procedimentale di prevenzione, dopo avere aveva registrato l'annullamento con rinvio (da parte di Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019) limitato - certo - alla sola misura di prevenzione personale, ma originato dalla mancanza di motivazione in ordine al tempo sino a cui si era protratta la pericolosità del proposto, ha comportato, nelle more, la susseguente conclusione, di segno obiettivamente diverso, costituita dal decreto emesso in sede rescissoria dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 marzo 2020, provvedimento depositato il 12 giugno 2020. 3.3. Merita, in particolare, puntualizzare che questo decreto, acquisito nell'attuale procedimento e citato nel provvedimento qui impugnato, ha parzialmente riformato il decreto del Tribunale di Messina del 3 dicembre 2009 e ha stabilito di non accogliere la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In quel procedimento, il già ricordato decreto emesso dal Tribunale di Messina, confermato dalla Corte di appello di Messina, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni e aveva disposto la confisca dei beni intestati al medesimo [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di cassazione (con la citata sentenza n. 28343 del 2019) aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo carente la motivazione del decreto impugnato quanto al requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto e aveva ribadito che dalla sola individuazione di appartenenza all'associazione mafiosa, pur se riferibile a compagini storiche, non discende in via automatica l'attualità della pericolosità, a prescindere da ogni analisi rapportata ai tempi dell'intervento di prevenzione, in quanto l'affermazione posta a fondamento di tale ricostruzione, pur se desumibile dall'analisi sociologica e storica del fenomeno mafioso, va verificata in relazione alla natura giuridica dell'accertamento di appartenenza e ai fatti che hanno connotato l'apporto riconosciuto al gruppo dal singolo. In tal senso, dunque, i giudici di legittimità avevano evidenziato che la possibilità di applicare le misure di prevenzione reali doveva essere preceduta dall'individuazione del periodo nel quale la pericolosità era ritenuta collocabile, onde verificare l'imputazione del tempo di acquisizione dei beni sottoponibili ad apprensione a tale periodo, per giustificare la loro diretta connessione con le manifestazioni di pericolosità enucleate. In tale prospettiva, essi avevano rimarcato che nel, singolarmente rilevante, lasso di tempo trascorso tra la proposta di prevenzione, risalente al 31 maggio 2006 e la data di adozione del decreto emesso in grado di appello (3 novembre 2017) si registrava l'assenza di riferimenti sulla condotta serbata dal proposto negli anni intermedi, per cui avevano annullato il decreto di appello, quanto alla misura di prevenzione personale, rinviando alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il nuovo giudizio sul relativo tema, rigettando invece il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto alla confisca di prevenzione del compendio acquistato alla fine degli anni '90, periodo di acclarata pericolosità sociale del proposto. E' poi rilevante notare che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento adottato il 6 marzo 2020, nel verificare le condizioni per l'applicazione della misura di prevenzione personale a [OSCURATO:PERSONA], ha analizzato i reati commessi dal proposto osservando che essi, per come richiamati dal decreto di primo grado, non erano datati in epoca successiva al 2008, ha considerato i periodi di detenzione dallo stesso subiti e ha concluso nel senso che, pur se la personalità criminale di [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi di un certo spessore, nemmeno poteva trascurarsi che, dal 2009 al 2017, ossia per un arco temporale di otto anni, nel quale si era registrata la detenzione del proposto, non erano emersi indici rivelatori della persistenza della pericolosità sociale del medesimo, anche alla stregua delle risultanze del certificato del casellario giudiziale e di quello relativo ai carichi pendenti, con l'effetto che - a differenza dell'epoca in cui era stata formulata la proposta, nel 2006, e di quella in cui erano stati commessi i reati, anteriore al 2009, e non trascurato anche il rilevante periodo di detenzione - difettavano i necessari elementi per affermare come ricorrente il requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata, nemmeno potendo dirsi operativa la presunzione di persistenza della pericolosità stessa, per non essere stata acclarata con pronuncia di condanna la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa. 3.4. Quindi, le conclusioni raggiunte in epoca recentissima, pendente questo procedimento, dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] hanno affrontato il nodo - non estraneo al thema decidendum qui rilevante - della persistenza della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] e si sono condensate in una valutazione chiaramente orientata a negare tale persistenza all'attualità, con conseguente diniego di applicazione della misura di prevenzione personale, pervenendo - quel che più rileva - al richiamato approdo sulla scorta della negata emersione di indici rivelatori di tale pericolosità in riferimento a un periodo di notevole ampiezza, ossia quello che muove dal 2009 in avanti.4. Posto quanto precede, la valutazione di persistente pericolosità sociale qualificata espressa dai giudici di appello in questo procedimento - anche sulla scorta della rivalutazione della gravità della condotta riconnessa alle due vicende omicidiarie -, considerata non più di mera contiguità ma di vera e propria partecipazione alla consorteria mafiosa, avrebbe potuto anche sorreggere (pur tenendo conto che entrambe le vicende si sono collocate in tempo largamente antecedente a quello per il quale erano stati individuati gli altri indici rivelatori) la complessiva delibazione di più incisiva e perdurante pericolosità sociale qualificata, di segno diverso rispetto quella espressa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in funzione del diniego della misura di prevenzione personale. Però, onde pervenire a una tale conclusione, i giudici di appello avrebbero dovuto necessariamente muovere dall'assunto che l'effettiva sostanza decisoria del decreto emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e gli argomenti sviluppati in esso, siccome espressivi della netta esclusione della condizione di pericolosità sociale qualificata dello stesso soggetto per un tempo importante, costituivano elementi di primario rilievo, da affrontare in modo diretto, anche - se del caso - per disattenderne gli esiti, ma sulla scorta di argomentazioni specificamente volte ad affrontare i nodi posti dal suo contenuto. In tale direzione, e per questo specifico punto, le doglianze svolte dai ricorrenti si mostrano fondate, ove si consideri il carattere cruciale della fissazione esatta dell'arco temporale dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, previa la verifica della sua persistenza negli anni dal 2009 in poi, tanto più che nel periodo dal 2009 in poi e fino ad anni recentissimi risultano acquistati o implementati nella loro consistenza, da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi intestatari, svariati cespiti fra quelli formanti il compendio complessivamente confiscato. Invece, il decreto impugnato - essendosi limitato ad affermare che l'esito provvedimentale del pregresso procedimento di prevenzione aveva escluso l'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], ma aveva tenuto ferma la sua sussistenza per il tempo antecedente - ha omesso di confrontarsi con il suindicato contenuto argonnentativo, costituente nel suo complesso un elemento potenzialmente decisivo, tale da poter determinare il segno del giudizio sulla persistenza della pericolosità sociale del proposto, anche con riferimento alla sua definizione temporale, quale misura del corrispondente ambito di applicazione. Per vero, la stessa specificazione del ruolo giocato da [OSCURATO:PERSONA] nel clan mafioso di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, sino a ritenerlo (dopo la scoperta dei gravi elementi conducenti all'affermazione della sua responsabilità, sia pure in itinere, per i due omicidi del 1998 e del 2001) raggiunto da elementi sintomatici della sua partecipazione al sodalizio mafioso implicava, certo, la giuridica possibilità per i giudici della prevenzione di far leva sulla presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, ma imponeva pur sempre ai medesimi di verificare la concreta operatività di essa alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e, al contempo, di non porre la stessa quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità: a fortiori, dunque, il percorso argomentativo dei giudici del merito avrebbe dovuto affrontare lo snodo decisivo costituito dagli argomenti adottati in senso tendenzialmente opposto nel decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Questo punto non è stato trattato se non con la mera, elusiva citazione del provvedimento, laddove esso necessitava e necessita, per la sussistenza stessa del corrispondente discorso giustificativo, della ponderazione argomentata degli elementi analizzati in esso per giungere a una conclusione non consonante con l'approdo esposto nel provvedimento impugnato. Le considerazioni svolte impongono di concludere che la Corte territoriale ha reso una motivazione priva di effettività sui determinanti aspetti indicati. cik cv-e3 D 5. Tale constatazione conduce all'annullamento dell ordinanza jimpugnata - in accoglimento, per quanto di ragione e in relazione alla citata sopravvenienza provvedimentale, dei primi due motivi, assorbite le altre censure - con rinvio all'ufficio del giudice a quo per il nuovo giudizio sulle questioni involte dagli appelli, tale da rendere una motivazione effettiva anche sui punti dianzi esposti. Il giudice del rinvio viene individuato nella stessa Corte di appello di Messina (nel solco tracciato da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, cit.), posto che la natura di decreto non consente il rinvio a diversa sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte più vicina, come per le sentenza i