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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35104/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento di una missiva in arrivo, avendo entrambe le autorità ritenuto che il trattenimento fosse giustificato da ragioni di ordine e sicurezza.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15 Cost., 18 ter 0.P., 581 lett. d), 591, comma 1, lett. c), 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati in diritto, nonché costituenti mera confutazione delle congrue argomenta- zioni dell'impugnata ordinanza, che ha dato diffusamente conto delle ragioni di ordine e sicurezza che imponevano il trattenimento della corrispondenza, anche in consi- derazione della qualità del mittente, persona alla quale era stato inibito qualsiasi rapporto con i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41 bis O.P.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan a il ricorrente al pagamento delle vi., Qo.4 spese processuali e della somma di euro tremila la cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva disposto il trattenimento di una missiva in arrivo, avendo entrambe le autorità ritenuto che il trattenimento fosse giustificato da ragioni di ordine e sicurezza. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15 Cost., 18 ter 0.P., 581 lett. d), 591, comma 1, lett. c), 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati in diritto, nonché costituenti mera confutazione delle congrue argomenta- zioni dell'impugnata ordinanza, che ha dato diffusamente conto delle ragioni di ordine e sicurezza che imponevano il trattenimento della corrispondenza, anche in consi- derazione della qualità del mittente, persona alla quale era stato inibito qualsiasi rapporto con i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41 bis O.P. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan a il ricorrente al pagamento delle vi., Qo.4 spese processuali e della somma di euro tremila la cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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