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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 30499/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno in ordine al reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina, previa riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale, attesa la inattendibilità delle analisi di laboratorio, palesemente eseguite su un campione diverso.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6 - , Sentenza n. 40044 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/10/2022) Rv. 283942 - 02; Sez. 4, Sentenza n. 22652 del 04/04/2017 Cc. (dep. 09/05/2017 ) Rv. 270486 - 01).

Nel caso in esame la Corte territoriale, dato atto che, non potendosi risalire al principio attivo, il Tribunale aveva già riconosciuto l'ipotesi lieve, considera che l'imputato aveva pienamente ammesso di aver acquistato cocaina al prezzo di 500 euro per rivenderla sul mercato, così avvalorando le risultanze del narcotest e confessando il reato contestato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della assa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno in ordine al reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina, previa riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale, attesa la inattendibilità delle analisi di laboratorio, palesemente eseguite su un campione diverso. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6 - , Sentenza n. 40044 del 29/09/2022 Ud. (dep. 21/10/2022) Rv. 283942 - 02; Sez. 4, Sentenza n. 22652 del 04/04/2017 Cc. (dep. 09/05/2017 ) Rv. 270486 - 01). Nel caso in esame la Corte territoriale, dato atto che, non potendosi risalire al principio attivo, il Tribunale aveva già riconosciuto l'ipotesi lieve, considera che l'imputato aveva pienamente ammesso di aver acquistato cocaina al prezzo di 500 euro per rivenderla sul mercato, così avvalorando le risultanze del narcotest e confessando il reato contestato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della assa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore
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