CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09675/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18 maggio 2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.r. n. 309 del 1990. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce i vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistente un quadro gravemente indiziario della partecipazione del ricorrente alla consorteria criminale, con il ruolo di custode. Tale assunto si fonda sulla messa a disposizione di un locale la cui perquisizione ha, tuttavia, avuto esito negativo. 2.2 Con il secondo motivo deduce i vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione relativa alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e, segnatamente, del pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. 1.1 L'ordinanza impugnata, condividendo la ricostruzione e valutazione del quadro indiziario contenuta nell'ordinanza genetica, ha ritenuto che le risultanze delle attività investigative (intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, fotogrammi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza) consentano di ritenere ampiamente dimostrata l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nei territori di Guardavalle e Soverato, condotta dal "triumvirato" composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito di tale consorteria sono state individuate due articolazioni territoriali: il gruppo di Guardavalle, dedito al rifornimento della droga e diretto da Riitano e Gagliardi, e quello di Soverato, diretto da Campagna e dedito, invece, allo spaccio. Nell'ambito della struttura organizzativa, sono stati, inoltre, individuati, in una sorta di posizione intermedia tra i vertici, i fornitori ed i pusher, [OSCURATO:PERSONA], il quale si occuperebbe della contabilità, e [OSCURATO:PERSONA], il quale coadiuverebbe il Campagna nella gestione del gruppo soveratese con il compito di fissare le scadenze mensili per la riscossione dei proventi illeciti derivanti dalle cessioni della sostanza stupefacente e di dare istruzioni ai sodali sulla cautele da adottare. Nell'ordinanza si segnalano, quali elementi sintomatici del vincolo stabile tra i sodali, l'utilizzo nelle conversazioni di un linguaggio criptico (con il riferimento a "pizze", "birre" o "gelati"), l'adozione di cautele volte a sottrarsi ad eventuali attività investigative anche in relazione all'individuazione dei luoghi di stoccaggio della sostanza stupefacente, i frequenti contatti tra i sodali e la cooperazione tra questi. 1.2 Così ricostruito l'organigramma associativo, l'ordinanza impugnata, condividendo le argomentazioni dell'ordinanza genetica, ha ritenuto il ricorrente quale componente del gruppo di Guardavalle con il ruolo di custode della sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Tale conclusione si fonda sulla ravvisata gravità degli elementi indiziari emergenti dalla perquisizione domiciliare eseguita a carico del ricorrente all'esito della quale, all'interno della cantina (luogo che, specifica l'ordinanza impugnata, sarebbe stato indicato nelle conversazioni intercettate quale deposito della sostanza), sono stati rinvenuti e sequestrati due panetti di mannitolo del peso complessivo di 76 grammi e tre secchi contenenti residui di marijuana. Altro elemento valorizzato dall'ordinanza impugnata attiene al sopraggiungere sul posto, nel corso della perquisizione, dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Ritiene il Collegio che siffatto percorso argomentativo risulta lacunoso e inidoneo a delineare un quadro gravemente indiziario di una partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. Invero, secondo la costante lezione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art.273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, dep. 2020, Rispoli. Rv. 278242; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699 — 02). L'ordinanza impugnata, disattendendo tali coordinate ermeneutiche, ha fondato detto giudizio di gravità del quadro indiziario sulla base di elementi equivoci, soprattutto se valutati alla luce del paradigma soggettivo ed oggettivo del reato per cui si procede. Osserva, infatti, il Collegio che l'assenza di significativi elementi indiziari in merito ai rapporti tra il ricorrente ed altri componenti dell'associazione ed alla stabilità e continuatività della eventuale messa a disposizione della cantina, non consente di fondare un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza dell'Andreacchio, potendo gli elementi agli atti ricondursi sia ad una eventuale illecita attività svolta a titolo personale sia ac un occasionale rapporto di deposito di per sé inidoneo ad attestarne, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative, svolto con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014 - dep. 04/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). 2. La fondatezza del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del secondo motivo. 3. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte in merito sia ai vizi dell'ordinanza impugnata che all'insufficienza del quadro indiziario a carico dell'Andreacchio, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 9 aprile 2021. Va, infine, ordinata l'immediata liberazione del ricorrente, ove non detenuto per altra causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 9 aprile 2021. Dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]