CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del legale rappresentanteRUOPPO Francesco, quest'ultimo anche in proprio, e MARZIALI Daniela,rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Polisena ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale delmedesimo in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio, corso Umberto I, n. 418;- ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato;– resistente–Numero registro generale 34059/2019Numero sezionale 3895/2026Numero di raccolta generale 15330/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza n. 211/2019 della Commissione tributariaregionale delle Marche depositata il 27/03/2019, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/05/2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], per la quale laricorrente depositava memoria.1. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche dellemovimentazioni bancarie, emetteva separati avvisi di accertamento inrelazione agli anni di imposta 2006 e 2007 nei confronti della"PizzeriaRistorante [OSCURATO:PERSONA]" (già Pizzeria-[OSCURATO:PERSONA]' diMarziali [OSCURATO:SOCIETA].), ai fini IVA ed IRAP, per recupero atassazione di maggiori ricavi non dichiarati, e nei confronti dei sociDaniela Marziali e [OSCURATO:PERSONA], cui erano imputati pertrasparenza i redditi ai fini IRPEF, in proporzione alle rispettive quotedi partecipazione nella predetta società.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche, riuniti iseparati giudizi promossi dalla società e dai soci, accolse gli appelli daimedesimi proposti, rigettando quello incidentale proposto dall'Agenziadelle entrate e, in riforma delle impugnate sentenze di primo grado,annullò gli avvisi di accertamento ritenendo che i contribuenti avesserofornite adeguate prove per giustificare le movimentazioni bancariecontestate.3. L’Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione affidatoad un unico motivo, cui replicarono gli intimati con controricorso.La Corte di cassazione, con ordinanza n. 3898 depositata in data16/02/2018, accolse il ricorso erariale, ed in particolare il motivoformulato in termini di nullità per motivazione apparente, evidenziandoche «non è dato individuare sulla base di quali prove i giudici di appellohanno fondato il proprio convincimento, mancando il benché minimoriferimento al tipo e al contenuto della documentazione prodotta dallaNumero registro generale 34059/2019Numero sezionale 3895/2026Numero di raccolta generale 15330/2026Data pubblicazione 20/05/2026società contribuente idonea, nonostante la rilevata difficoltà materialedi reperirla da parte della società contribuente, a giustificare lemovimentazioni bancarie e mancando, altresì, ogni indicazione delleemergenze processuali in cui risultavano indicati i beneficiari deiprelevamenti bancari».4. Riassunta la causa davanti alla Commissione tributaria regionaledelle Marche, i giudici accoglievano in parte i ricorsi di entrambe le partie per l’effetto confermavano la ripresa dei versamenti e riducevano laripresa per prelevamenti nella misura del 30 per cento, a titolo di costi.5. Contro tale decisione i contribuenti propongono ricorso percassazione sulla base di tre motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solofine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale i ricorrenti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità dellasentenza per mancanza di motivazione e violazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992,censurando la decisione che con motivazione meramente parvente haritenuto prive di giustificazioni le operazioni contestate; in particolare iricorrenti avevano in entrambi i giudizi di primo grado, come da notadi deposito del 18/01/2013, depositato documenti giustificativi ememorie di collegamento analitico dei movimenti bancari ai relatividocumenti, allegate anche al ricorso per riassunzione, evidenziandoche esse contenevano, per ciascuna operazione, deduzioni,giustificazioni causali ed allegazioni documentali.1.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 34059/2019Numero sezionale 3895/2026Numero di raccolta generale 15330/2026Data pubblicazione 20/05/20261.2. In primo luogo, va evidenziato che la mancanza dellamotivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (e nel caso dispecie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) ericonducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando la motivazione manchidel tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidererisultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione delladecisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmenteesista come parte del documento, ma le sue argomentazioni sianosvolte in modo talmente contraddittorio da non permettere diindividuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempreche il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo dellasentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; successivamentetra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022).In particolare si è in presenza di una motivazione apparenteallorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Numero registro generale 34059/2019Numero sezionale 3895/2026Numero di raccolta generale 15330/2026Data pubblicazione 20/05/20261.2. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che intema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale infavore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti digravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per lepresunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuentedesumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioniimponibili con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamentobancario ad esse. In dettaglio - secondo questa giurisprudenza dilegittimità - in materia di accertamenti bancari, al predetto onereprobatorio gravante sul contribuente, che vuole superare lapresunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell'erario,di fornire non una prova generica, ma una prova analitica, corrispondel'obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verificarigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuentea giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall'altro,di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quellaverifica (in termini, Cass. n. 13112/2020; Cass. n. 26111/2015; Cass.n. 26018/2014; Cass. n. 18081/2010; Cass. n. 22179/2008).1.3. La motivazione della CTR su tale specifica questione non èrispettosa di tale analitico obbligo motivazionale; essa è infatti del tuttogenerica e apodittica, in quanto nello specifico passaggiomotivazionale, contenuto al punto n. 6 della pagina 9, essa affermache «i documenti sulle movimentazioni bancarie forniti a distanza dianni dalla verifica (conclusasi il 21 aprile 2008) sono statisemplicemente richiamati dai contribuenti all’atto della presenteriassunzione (si tratta dei documenti prodotti dalle parti private in data18 gennaio 2013, nel corso del giudizio di primo grado). Da essi non sievincono validi elementi giustificativi delle operazioni contestate, siaNumero registro generale 34059/2019Numero sezionale 3895/2026Numero di raccolta generale 15330/2026Data pubblicazione 20/05/2026per quanto riguarda i percettori sia relativamente alla causa dellestesse operazioni atteso che esse sono state in gran parte effettuatecon contanti o con assegni emessi a proprio nome» e concludendoquindi che «le giustificazioni addotte in giudizio dalle parti private nonsiano idonee a superare la presunzione legale di imponibilità riferitaalle operazioni bancarie».Quindi, pur dando conto che i documenti erano stati depositati nelcorso del giudizio di primo grado ed anche richiamati nel ricorso inriassunzione, la CTR non ha dato conto di averne fatto un compiuto edanalitico esame (avendo espressamente evidenziato di far riferimentoa gran parte di esse), ai sensi della sopra citata giurisprudenza.Appare opportuno precisare che nel processo tributario i fascicoli diparte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino alpassaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano lapossibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione iviprodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio diimpugnazione (Cass. n. 5429/2018).2. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce l’omesso esame difatti decisivi, in relazione alle medesime giustificazioni di cui al motivoche precede.2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.3. Con il terzo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 e n. 4, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in quantoi fatti ricostruiti nelle memorie di collegamento analitico dei movimentibancari ai relativi documenti non erano stati specificamente contestatidalla controparte e quindi dovevano ritenersi acquisiti al processo.3.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.Numero registro generale 34059/2019Numero sezionale 3895/2026Numero di raccolta generale 15330/2026Data pubblicazione 20/05/20264. Al termine del ricorso, la ricorrente ha chiesto sospendersil’efficacia esecutiva della sentenza in considerazione del grave dannoche ne potrebbe derivare.4.1. Per mera completezza appare opportuno precisare che larichiesta è inammissibile in quanto è preclusa dinanzi al giudice dilegittimità, dapprima, alla luce del principio per cui il ricorso percassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali siapplica la disposizione di cui all'art. 373, comma primo, secondoperiodo, cod. proc. civ., secondo cui l'esecuzione della sentenzaimpugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possaderivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice a quo(Cass. n. 2845/2012; Cass. n. 15004/2017; Cass. n. 8647/2022); poi,per effetto dell’art. 62-bis, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, quale introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. aa), n. 2), del d.lgs.24 settembre 2015, n. 156 (Cass. n. 1445/2024).5. Il ricorso va quindi accolto quanto al primo motivo, assorbiti glialtri; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui si demandadi provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il PresidenteValentino Lenoci