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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 40321/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nata ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per la ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Avellino ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - indagata in qualità di amministratrice delegata della Casa di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. per il reato dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, unitamente al legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] - avverso il decreto di sequestro probatorio in data 18 luglio 2023.

2. Ricorre per cassazione l'indagata sulla base di due motivi: con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per genericità del capo d'incolpazione e assenza del fumus; con il secondo lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché, in qualità di amministratrice delegata, era del tutto estranea alla fattispecie criminosa ipotizzata.

Nella memoria, la difesa replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste nelle sue ragioni. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Avellino, pur avendo rigettato il ricorso, ha in realtà ritenuto inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, perché mancava l'interesse ad agire siccome la ricorrente aveva già ottenuto la restituzione del cellulare.

Le Sezioni Unite hanno chiarito nella sentenza n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.

Nel caso in esame, la ricorrente non ha allegato alcun interesse concreto e attuale a contestare il decreto di sequestro probatorio.

Tale epilogo preclude l'esame delle questioni sollevate con il ricorso.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nata ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per la ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Avellino ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - indagata in qualità di amministratrice delegata della Casa di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. per il reato dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, unitamente al legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] - avverso il decreto di sequestro probatorio in data 18 luglio 2023. 2. Ricorre per cassazione l'indagata sulla base di due motivi: con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per genericità del capo d'incolpazione e assenza del fumus; con il secondo lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché, in qualità di amministratrice delegata, era del tutto estranea alla fattispecie criminosa ipotizzata. Nella memoria, la difesa replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste nelle sue ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Avellino, pur avendo rigettato il ricorso, ha in realtà ritenuto inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, perché mancava l'interesse ad agire siccome la ricorrente aveva già ottenuto la restituzione del cellulare. Le Sezioni Unite hanno chiarito nella sentenza n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. Nel caso in esame, la ricorrente non ha allegato alcun interesse concreto e attuale a contestare il decreto di sequestro probatorio. Tale epilogo preclude l'esame delle questioni sollevate con il ricorso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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