CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 38322/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della concessione di un mutuo, finanziato, ma il punto è controverso, dalla Regione Campania, e, in definitiva, dallo Stato, la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» realizzò degli appartamenti, nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei Cavoti, che furono ceduti ai soci, tra i quali erano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maria -.1/<(,.. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non rimborsò il mutuo e venne quindi assoggettata a esecuzione immobiliare (dalla sentenza d'appello essa risulta ora assoggettata, altresì, a liquidazione coatta amministrativa). I soci Cece, Pietrafesa, Valente e Zanchelli, in quanto assegnatari degli appartamenti, proposero opposizione all'esecuzione, che venne rigettato dal Tribunale di Benevento e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in questa sede gravata, recante n. 734 e pubblicata il 14/02/2018. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso, con atto affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato memoria. All'udienza del 11 giugno 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con Ud. 11/06/2021 PU R.G. n. 24431/2018; estensore: C. Valle modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio, sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale, ha trattenuto il ricorso in decisione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva che la vicenda che viene in scrutinio è speculare a quella trattata nel ricorso n. 28549 del 2017 — nel cui ambito era ricorrente la [OSCURATO:SOCIETA]. e controricorrente un'altra socia, che aveva agito autonomamente — trattato e deciso all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di cui all'ordinanza n. 05256 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il cui dispositivo è: Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 13.7.2020. Anche nel caso qui all'esame, come in quello ora richiamato e come fatto rilevare dai ricorrenti nella loro memoria difensiva, la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» non è stata parte delle fasi di merito, o, quantomeno, ciò non risulta dalla sentenza impugnata, né è stata evocata in questa fase di legittimità, come risulta dalle relate delle notifiche del ricorso e del controricorso. In detta ordinanza la Corte ha affermato quanto segue: «La debitrice diretta della esecutante [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero la Coop. [OSCURATO:PERSONA] in I.c.a., parte necessaria, non è mai stata evocata in giudizio. Come di recente riaffermato da questa Corte, in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore (sebbene, come ben chiarito recentemente da Cass. n. 10808 del 2020, il debitore Ud. 11/06/2021 PU R.G. n. 24431/2018; estensore: C. Valle diretto si trovi in una situazione peculiare: egli non è legittimato passivo dell'azione esecutiva, ma resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti. Inoltre, essendo parte necessaria nel procedimento esecutivo, pur con le indicate peculiarità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado (Cass. n. 4763 del 2019; Cass. n. 6546 del 2011). Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (tra le ultime, Cass. n. 6644/2018 e Cass. n. 23315/ 2020). La gravata sentenza - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un Ud. 11/06/2021 PU R.G. n. 24431/2018; estensore: C. Valle litisconsorte indefettibile - va pertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, ex art. 383 terzo comma c.p.c., affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il debitore principale, illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti.». [OSCURATO:PERSONA] condivide detta pronuncia e intende darvi seguito, anche al fine di evitare il contrasto di giudicati e comunque per consentire il pieno dispiegamento dell'attività difensiva. In adesione alla predetta ordinanza deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata e rimettersi la causa al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con la debitrice principale, [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», illegittimamente pretermessa nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti. Il ricorso non è stato rigettato, non sussistono quindi i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 11/06/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CrIstian.p [OSCURATO:PERSONA] valdi L 61 cieco i AfG ;